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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da Giak Visualizza il messaggio
    qualcuno x confrontarsi? giacomolevita@libero.it
    in che senso?

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      DOMANDE SUL REDDITO D’IMPRESA



      1. Nella individuazione del reddito d’impresa occorre avere riferimento:

      a)alla nozione di imprenditore commerciale, così come desunta dal codice civile
      b)alla nozione di imprenditore commerciale e agricolo, così come desunta dal codice civile
      c)non solo alle attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. ma anche alle altre attività di prestazione di servizi, se organizzate in forma d’impresa
      d)alle sole attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c., da chiunque svolte


      2. Nella individuazione del reddito d’impresa per attività abituale si intende:

      a)l’esercizio diuturno di una determinata attività commerciale che occupa la complessiva capacità lavorativa del contribuente
      b)l’esercizio con carattere continuativo, anche se non in via esclusiva, di un’attività commerciale
      c)l’esercizio di attività non stagionali
      d)l’esercizio di un’attività di cui all’art. 2195 c.c.


      3. Il reddito delle società di persone:

      a)è considerato reddito di impresa se è posseduto nell’esercizio d’impresa commerciale (art. 55 T.U.I.R.) altrimenti si configura un’altra tipologia di reddito
      b)è classificato in base all’attività in fatto esercitata
      c)è considerato reddito di impresa da qualsiasi fonte provenga e quale che sia l'oggetto sociale
      d)deriva dalla somma algebrica dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi


      4. Le variazioni in aumento nella determinazione del reddito d’impresa vengono effettuate in dichiarazione, tra l’altro, al fine di:

      a)escludere la rilevanza fiscale di poste attive del conto economico
      b)consentire di imputare dei costi non affluiti nel bilancio civilistico
      c)escludere dal reddito imponibile elementi passivi inclusi in conto economico
      d)valutare alcune voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività


      5. I beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa rientrano nel patrimonio dell’impresa

      a)solo se formalmente iscritti nell’attivo circolante
      b)in ogni caso
      c)solo se indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile
      d)se acquisiti da un altro imprenditore


      6. Come regola generale, riguardante le prestazioni di servizi, i corrispettivi si
      considerano conseguiti, e le spese di acquisizione si considerano sostenute:
      a)alla data di stipulazione del contratto
      b)alla data del pagamento del corrispettivo
      c)alla data in cui le prestazioni sono ultimate
      d)alla data di emissione della fattura


      7. Il requisito dell’inerenza dei costi all’attività produttiva di reddito d’impresa sussiste:
      a)quando il costo è sostenuto a fronte di una attività che ha prodotto ricavi o proventi iscritti nel conto economico dell’esercizio nel quale è stato sostenuto
      b)se e nella misura in cui il costo si riferisce ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano generato ricavi e proventi imponibili nell’esercizio
      c)se i costi sostenuti siano proporzionati all’ammontare dei ricavi prodotti nell’esercizio
      d)se il costo si riferisce a beni di proprietà dell’imprenditore


      8. I corrispettivi derivanti da cessione di attività finanziarie:
      a)generano plusvalenze esenti
      b)generano ricavi se le partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
      c)generano ricavi se le partecipazioni sono iscritte nell’attivo circolante
      d)sono imponibili solo se relativi a partecipazioni qualificate


      9. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore:
      a)non concorrono alla formazione del reddito
      b)generano plusvalenze costituite dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni
      c)generano ricavi in base al valore normale
      d)generano ricavi se il relativo costo è stato dedotto


      10. Nell’imposta sul reddito delle società, la residenza fiscale è determinata in base ai seguenti elementi, tra loro alternativi:
      a)luogo di costituzione, oggetto principale, sede dell’amministrazione
      b)oggetto principale, sede dell’amministrazione
      c)sede legale, luogo di costituzione, sede dell’amministrazione
      d)sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale

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        Ciao ragazzi

        Sono spesso su questo Forum e anche se non scrivo tantissimo, vi leggo assiduamente Devo dire che apprezzo molto questo clima di condivisione e approfitto per ringraziare tutti coloro che mettono a disposizione materiali, dispense e quesiti vari, sempre molto utili Cercherò di partecipare più attivamente anche io. Approfitto per chiedere gentilmente a Christian se può aggiungermi alla famigerata mailing list. Ti ringrazio anticipatamente

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          Originariamente inviato da Mari83 Visualizza il messaggio
          Ciao ragazzi

          Sono spesso su questo Forum e anche se non scrivo tantissimo, vi leggo assiduamente Devo dire che apprezzo molto questo clima di condivisione e approfitto per ringraziare tutti coloro che mettono a disposizione materiali, dispense e quesiti vari, sempre molto utili Cercherò di partecipare più attivamente anche io. Approfitto per chiedere gentilmente a Christian se può aggiungermi alla famigerata mailing list. Ti ringrazio anticipatamente
          certo, basta che mi dai la tua mail

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            queste sono un po’ più difficili, le avevo preparate per una lezione



            11. In quale di queste ipotesi si è in presenza di una società fiscalmente residente in Italia?


            a) Società con sede legale ed amministrativa all’estero e quattro stabilimenti (con capacità produttiva più o meno simile) in Europa, di cui uno in Italia
            b) Società con sede legale, sede amministrativa e attività produttiva all’estero, i cui azionisti di maggioranza sono residenti in Italia
            c) Società con sede legale ed attività produttiva all’estero, con consiglio di amministrazione formato da soggetti residenti in Italia e le cui riunioni si svolgono anch’esse in Italia
            d) Società costituita in Italia


            12. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato:

            a) dal risultato complessivo del bilancio o rendiconto con le variazioni in aumento e in diminuzione previste dagli artt. 56 e seguenti del TUIR, dedotti gli oneri indicati nell’art. 146 TUIR
            b) dal risultato del bilancio o rendiconto, senza alcuna variazione in aumento o in diminuzione
            c) dal solo reddito di impresa determinato sulla base di una contabilità separata
            d) dalla somma algebrica dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, dedotti gli oneri indicati nell’art. 146 del TUIR


            13. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente non commerciale si desume:

            a) soltanto dall’attività di fatto esercitata
            b) dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto o, in mancanza, dall’attività di fatto esercitata
            c) soltanto dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto
            d) dalla comunicazione di inizio di attività o variazione dati presentata dall’ente a norma dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/72


            14. La plusvalenza relativa ad una partecipazione (posseduta da 3 esercizi e relativa ad una società residente in Italia che esercita un’impresa commerciale) iscritta nel bilancio chiuso nel primo periodo di possesso tra le immobilizzazioni finanziarie e nel bilancio relativo all’esercizio precedente alla cessione nell’attivo circolante:

            a) è esente se la partecipazione è relativa ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 73
            b) è esente se la partecipazione è relativa ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5 e nell’articolo 73
            c) non è esente
            d) è esente se la partecipazione è qualificata


            15. I dividendi percepiti da società di capitali relativi ad una partecipazione in una società residente in Italia:

            a) sono esclusi da tassazione per il 95% dell’ammontare, nell’esercizio di competenza
            b) sono esclusi da tassazione per il 95% dell’ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti
            c) sono esclusi da tassazione per il 95% dell’ammontare, se relativi a partecipazioni qualificate
            d) sono imponibili al 40% se distribuiti da società di persone


            16. La svalutazione di partecipazioni che possiedono i requisiti per l’esenzione è deducibile:

            a) in ogni caso
            b) alle medesime condizioni per cui la rivalutazione è esente
            c) in nessun caso
            d) solo per le partecipazioni immobilizzate


            17. È possibile optare per il regime della trasparenza fiscale previsto per le società di capitali, ex art. 115 del T.U.I.R., in caso di compagine mista (società di capitali, società di persone, persone fisiche, ecc.)?:

            a) no, in ogni caso
            b) si, sempre
            c) si, ma solo se i soci sono tutte società di persone o di capitali
            d) si, ma solo se i soci possiedono una partecipazione compresa tra il 10% ed il 50%


            18. Il regime della trasparenza fiscale (art. 116 del T.U.I.R.) attuabile dalle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, con soci persone fisiche, rappresenta un correttivo al sistema della participation exemption, in quanto:

            a) eventuali risultati negativi dei soci non di maggioranza sarebbero fiscalmente irrilevanti per i partner non potendo accedere al consolidato
            b) rappresenta un riconoscimento fiscale dei gruppi di imprese
            c) l’imposizione complessiva (società-socio), in caso di redditi medio-bassi, sarebbe superiore rispetto alla medesima attività svolta in forma di società personale
            d) le minusvalenze da valutazione sono indeducibili


            19. Il reddito complessivo delle società che usufruiscono del regime del consolidato nazionale è determinato:
            a) dalla somma algebrica dei redditi (o delle perdite) della controllante con la quota dei redditi (e/o delle perdite) delle controllate corrispondenti alla percentuale di partecipazione agli utili posseduta dalla controllante
            b) dal risultato del bilancio consolidato redatto dalla capogruppo ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche, tenuto conto delle variazioni in aumento o in diminuzione stabilite dal TUIR
            c) dal reddito di impresa complessivo del gruppo determinato sulla base di una contabilità separata
            d) dalla somma algebrica dei redditi (o delle perdite) della controllante con l’intero importo dei redditi (e/o delle perdite) delle controllate, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione agli utili posseduta dalla controllante


            20. Il regime del consolidato nazionale si applica:
            a) obbligatoriamente a tutti i soggetti che fanno parte del gruppo
            b) alle sole società ed enti del gruppo che, facoltativamente, esercitano l’apposita opzione triennale
            c) alle sole società ed enti del gruppo per le quali la società o ente controllante esercita attività di direzione e coordinamento
            d) alle sole stabili organizzazioni in Italia di società o enti fiscalmente residenti in altri Stati con i quali l’Italia ha stipulato una convenzione contro la doppia imposizione

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              Aspetto ancora un giorno e poi mando le slides di miky alla mailing list....

              che le vuole mandi la mail.

              ciao a tutti e buona serata

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                Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                certo, basta che mi dai la tua mail
                approfitto anche io della tua gentilezza
                sicilyisland@hotmail.it
                grazie di tutto

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                  grazie ... se posso riceverle anche io ...

                  la mia mail marildecaro@yahoo.it

                  grazie ...

                  sto provando ad allegare dei quesiti di tributaerio ma nn ci riesco ...
                  scusate sono un po' imbranatella ... ci riprovo...

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                    Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                    certo, basta che mi dai la tua mail
                    Ah si, giusto Eccola: marianna3@teletu.it

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                      Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                      Aspetto ancora un giorno e poi mando le slides di miky alla mailing list....

                      che le vuole mandi la mail.

                      ciao a tutti e buona serata

                      marcellocosa@gmail.com

                      Grazie!

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                      Sto operando...
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