annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    bravissima!
    al fatto che le dispozioni possono essere modificate solo espressamente e mai da leggi speciali
    quindi il governo quando ricorre al decreto legge lo fa o derogando espressamente o nel caso in cui non dovesse derogare, come dice falsitta, in violazione dell'art. 4 (visto che lo statuto non è una legge costituzionale)


    Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
    Verde quando dici salvo l'art. 1 ti riferisci a questo?

    Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
    53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamentotributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da
    leggi speciali.

    Cosa si intende per leggi speciali?

    Commenta


      Originariamente inviato da zarc Visualizza il messaggio
      direi che la risposta corretta sia la c

      si..l'abbiamo già detto 8 volte...
      sicuro che entro stasera arriviamo a 10...


      da pag 739:

      "Christian_Funzionario_AE

      Senior Member


      Data RegistrazioneSep 2011Messaggi431

      Originariamente Scritto da Giovana Vanesa
      Si' è sicuramente la C.



      cari tutti...solo per razionalizzare (per quanto possibile) i post (o posts??) non sarebbe meglio evidenziare nei post solo i propri dubbi (se ne avete) piuttosto che confermare 5 volte la stessa risposta (peraltro dopo la prima spiegazione postata, risulta inutile riepire pagine e pagine di "conferme")


      verde.71 and marjk like this."






      Grazie a tutti per la FATTIVA collaborazione

      Commenta


        Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
        Ciao, vediamo di capire un pò meglio cosa dice la ris. da te indicate (evidenzio ciò che interessa):
        ....

        ps: per il mio onorario, vanno bene prodotti in natura (visto che hai un terreno agricolo)
        mitico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Commenta


          Originariamente inviato da verde.71 Visualizza il messaggio
          mitico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

          troppo buona....

          Commenta


            se sono troppo buona ne riparliamo quando avrò una preparazione come la tua!! posto che ci riesca

            Commenta


              certo che ci riesci...ne sono sicuro, lo si vede....
              ma basta complimenti o mi renderai antipatico a tutto il forum...


              eccovi le risposte alle domande di oggi..
              io faccio una pausa caffè...
              a dopo.. per discutere qualche domanda di contabilità aziendale..
              ciao a tutti


              contabilità_aziendale_16_10_11_con_risp.doc

              Commenta


                Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                Ciao, vediamo di capire un pò meglio cosa dice la ris. da te indicate (evidenzio ciò che interessa):
                .....
                PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
                L’articolo 67, comma 1, lettera b), dispone che sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (si vuole tassare SOLO CHI SPECULA SULLA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI, ad es. case).........
                nonché IN OGNI CASO le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
                La norma, pertanto, contempla due distinte ipotesi di plusvalenza, scaturenti l’una dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più cinque anni e l’altra dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Le predette ipotesi si distinguono, tra l’altro, per il fatto che nella prima assume rilevanza un elemento temporale che nella seconda non è previsto.


                PRIMA DI TUTTE FONDAMENTALE E' CAPIRE: e' un terreno agricolo (catastalmente parlando) o un immobile????


                In particolare, in caso di beni immobili diversi dalle aree edificabili, l’imponibilità della plusvalenza è condizionata al fatto che la cessione intervenga entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione del cespite, salve alcune particolari eccezioni.

                La ratio della norma è quella di assoggettare a tassazione i guadagni derivanti dalle cessioni di beni immobili posti in essere con finalità speculative. Tale intento si presume dalla circostanza che l'arco temporale che intercorre tra la data di acquisto o di costruzione dell'immobile e la data di vendita dello stesso sia inferiore a cinque anni.

                Le cessioni di aree edificabili, secondo la norma richiamata sono invece, in ogni caso, imponibili.

                Nel caso prospettato, al fine di valutare la sussistenza o meno del presupposto impositivo riconducibile alle fattispecie previste dalla lettera b) del citato articolo 67, è necessario, preliminarmente, accertare l’oggetto della cessione per verificare se si tratti di un fabbricato, ancorché non ultimato, o di un terreno edificabile.

                Tale valutazione implica l’esame delle clausole contrattuali dell’atto di compravendita.

                SI DEVE CAPIRE BENE CIOE' SE E' TERRENO SUSCETTIBILE O MENO DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA.

                E qui si apre una discussione IMMENSA, con diverse "interpretazioni" da parte della Cassazione, Amministrazione Finanziaria e Dottina, che vi risparmio. Vi copio solo un periodo che potrebbe interessare di più in questo contesto: l'interpretazione del fisco:


                Definizione ai fini delle imposte sui redditi
                Dal punto di vista delle imposte sui redditi, la questione interpretativa sulla definizione di “suscettibilità di utilizzazione edificatoria”, è meno complessa rispetto a quella precedentemente esposta. La dottrina si è da anni orientata unanimemente verso la necessità che l’iter amministrativo del piano regolatore sia completato
                con l’approvazione della Regione.


                ALLA FINE DELLA FIERA: Per considerare un terreno edificabile non basta, quindi, l’inclusione dello stesso nel PRG comunale; fino a che non vi sia una completa approvazione regionale, la cessione del terreno non rientrerà nei casi previsti dall’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR.


                Da quello che dici sembra essere un terreno che ha SOLO LA RICHIESTA A COSTRUIRE, NON ACCATASTATO COME FABBRICATO ed iscritto nel prg vigente come agricolo.
                PERTANTO RIENTRA NELLA FATTISPECIE DEL COMMA 1 lett. b, PRIMO PERIODO. Cioè, se il terreno è VENDUTO DOPO 5 anni, la relativa plus, NON E' TASSABILE.


                ps: per il mio onorario, vanno bene prodotti in natura (visto che hai un terreno agricolo)

                Ciao ti ringrazio tantissimo,
                catastalmente Si è ancora terreno agricolo in quanto sono iniziati i lavori ma non si può ancora parlare di rustico. Quindi nel caso venisse accatastato come fabbricato in corso d’opera e quindi attribuita una rendita catastale provvisoria per la regola dei 5 anni ciò determinerebbe plusvalenza? Scusami se insisto su questa cosa ma è importante per me.
                Grazie ancora per la tua gentilezza e pazienza

                Commenta


                  Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                  certo che ci riesci...ne sono sicuro, lo si vede....
                  ma basta complimenti o mi renderai antipatico a tutto il forum...


                  eccovi le risposte alle domande di oggi..
                  io faccio una pausa caffè...
                  a dopo.. per discutere qualche domanda di contabilità aziendale..
                  ciao a tutti


                  [ATTACH]4805[/ATTACH]
                  date a Cesare quel che è di Cesare!!
                  i complimenti te li meriti Christian, te li sei guadagnati!
                  grazie di tutto,
                  grazie a tutti voi del forum che collaborate

                  come dice ramazzotti: grazie al forum , GRAZIE DI ESISTERE!!

                  Commenta


                    Originariamente inviato da verde.71 Visualizza il messaggio
                    bravissima!
                    al fatto che le dispozioni possono essere modificate solo espressamente e mai da leggi speciali
                    quindi il governo quando ricorre al decreto legge lo fa o derogando espressamente o nel caso in cui non dovesse derogare, come dice falsitta, in violazione dell'art. 4 (visto che lo statuto non è una legge costituzionale)
                    Scusa la mia ignoranza, ma per leggi speciali cosa si intende??????????

                    Commenta


                      Per CHIARA: non so come tu abbia fatto, ma non riesco a copiare e incollare sul forum le domande del 2002 da controllare inisieme perchè sono sotto forma di immagini

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X