Originariamente inviato da anto78
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggiosotto alla schermata c'è un pulsante "vai alla modalità avanzata" li trovi un altro pulsante "gestione allegati"
si apre una finestra da cui caricare i file, poi "aggiungi file" - "seleziona file" - carica. Successivamente "inserisci in linea"
finito
Commenta
-
Ho il manuale vero e proprio di De Luca del 2009 ed è fatto bene. Dico che in due anni sono cambiate delle cose perchè mentre lo leggevo, contemporaneamente controllavo sul manualone multidisciplinare che è del 2011, e nel 2010 e 2011 sono cambiate delle cose. Per farti un esempio: i limiti per adottare la contabilità semplificata sono cambiati (400000€ per le aziende di servizi; 700000 per quelle che producono altri beni).
Come dici tu dall'indice non sembra cambiato molto. Un giorno vado in libreria e do una controllata al manuale aggiornato per appurare se ci sono differenze notevoli. Altrimenti mi aiuterò col multidisciplinare che è più aggiornato, e con i post del forum.
Originariamente inviato da Mr. Fahrenheit Visualizza il messaggioCiao, ti riferisci al manuale o al compendio di tributario? Io ho il compendio De Luca del 2010 (400 pagine) ed è fatto bene, senza essere troppo dispersivo come il manuale da quasi 1000 pagine e ho intenzione di usare questo compendio ora, per approfondire tributario: mi sembra un buon compromesso (visto che il tributario del manualone Simone è troppo striminzito: 180 pagine circa). Ho visto sul sito Simone che è uscita l'edizione 2011 di questo compendio però ho controllato l'indice e ho letto l'abstract e mi sembra cambiato ben poco (magari qualcosina della parte speciale) quindi sono orientato a usare quello dell'anno scorso, almeno per la parte generale, magari integrando poi con gli aggiornamenti normativi. Oppure secondo te va presa l'edizione 2011?
Commenta
-
Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggioPer ILLINOIS: a quali domande dell'altro forum fai riferimento?
ma ho visto che qui su questo forum hanno fatto le esercitazioni con le percentuali di risposte per la I prova..per quello mi era venuto il dubbio e ce l'ho ancora che voi sappiate: esiste un programmino che rielabora tutte le domande uscite negli anni passati per la prima prova?
Commenta
-
Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggioCiao Chiara, scusami in merito a quanto ho scritto sopra tu cosa dici?
La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso
* Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni.dopo la notifica dell’accertamento - imposte dirette, Iva, imposta di registro
- sanzioniRispettivamente: per un terzo della maggiore imposta, nessun importo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale* - sentenza sfavorevole al contribuente
- sentenza parzialmente sfavorevole al contribuenteRispettivamente: per i due terzi**, per l’ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)** dopo la decisione della Commissione tributaria regionale* sentenza sfavorevole al contribuente per il residuo ammontare indicato nella sentenza (a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, le disposizioni di cui all’articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, relative alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).
** Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto.
Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore del contribuente, l’ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa. Se l’ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l’esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza).
Il ricorso va presentato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l’ottemperanza.
Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l’ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.
Commenta
-
In merito alla seconda domanda con il D. Sviluppo
I tempi di permanenza in azienda vengono ridotti nei confronti delle imprese in regime di contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi ad un massimo di 15 giorni e i militari della Guardia di finanza dovranno presentarsi sempre rigorosamente in borghese per non dare nell’occhio. Il Dl Sviluppo, varato alla vigilia delle elezioni amministrative, modifica la disciplina dei controlli esterni ( accessi, ispezioni e verifiche) da parte dei verificatori dell’Agenzia delle Entrate, della Gdf e degli Ispettori degli altri enti preposti ai controlli contributivi e amministrativi. In un sistema normativo già farraginoso vengono introdotti ulteriori elementi critici che si potrebbero trasformare in strumenti a disposizione degli evasori.
D’ora in poi i controlli amministrativi in forma di accesso devono essere unificati, da effettuare al massimo con cadenza semestrale , di durata massima di 15 giorni. A tal fine e’ previsto l’obbligo di coordinamento tra le autorità competenti: a livello statale - con decreto ministeriale del Mef di concerto con il Ministro del Lavoro, con il quale vengono definiti modalità e termini per la programmazione degli accessi in materia fiscale e contributiva presso i locali delle imprese da parte dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza , Monopoli e Inps, dando massimo impulso allo scambio di dati e notizie in via telematica. In concreto per le imprese a contabilità semplificata i controlli a fini fiscali e contributivi vanno unificati.
Per tali tipi di controllo in luogo del limite di permanenza massima nei locali dell’impresa di trenta giorni lavorativi più trenta nei casi di particolare complessità, i verificatori posso esperire il controllo esterno fino a un massimo d i 15 giorni effettivi più 15 nei casi di particolare complessità. Inoltre viene chiarito che tale limite si misura a semestre. Quindi in un anno il limite complessivo di permanenza sembra restare quello di trenta giorni.
Si tratta comunque di limitazioni che non trovano applicazione nel caso in cui i controlli siano motivati da ragioni di necessità e urgenza.
Per quanto riguarda gli accessi relativi ai controlli amministrativi sub- statali viene introdotta la programmazione periodica. Il coordinamento è affidato, ove istituito, allo Sportello Unico per le attività produttive ovvero alle Camera di commercio competente per territorio.
I nuovi principi e le disposizioni che disciplinano i controlli possono ssere così riassunti:
a) principio di contestualità e non ripetizione dell’accesso per periodi di tempo inferiori al semestre;
b) gli atti e i provvedimenti che violino le indicazione del Dm e i suddetti principi sono “nulli”, nonché costituiscono causa di responsabilità disciplinare;
c) non si applicano ai controlli ed accessi in materia di reati e di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché a quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, dell’ordine e della sicurezza pubblica.
d) non si applicano in caso di necessità e urgenza, da giustificare con provvedimento adeguatamente motivato;
e) le predette disposizioni sono attuative dei principi contenuti nell'articolo 117 della Costituzione, nonché dei principi dettati dalla direttiva comunitaria numero 361 del 2006 contenente “Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese , piccole e medie imprese”;
f) Il termine di permanenza massima dei verificatori nella sede dell’impresa in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi viene fissato in 15 giorni , da intendersi come giorni effettivi (art. 12 dello Statuto del Contribuente);
g) le disposizioni contenute nell'art. 12 dello Statuto del contribuente si applicano anche alle attività ispettive ai fini previdenziali e assistenziali.
Commenta
-
Originariamente inviato da chiaralauri Visualizza il messaggioCiao, in merito alla I domanda, è vero sul sito della AE si legge:
La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso
dopo la notifica dell’accertamento - imposte dirette, Iva, imposta di registro
- sanzioniRispettivamente: per un terzo della maggiore imposta, nessun importo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale* - sentenza sfavorevole al contribuente
- sentenza parzialmente sfavorevole al contribuenteRispettivamente: per i due terzi**, per l’ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)** dopo la decisione della Commissione tributaria regionale* sentenza sfavorevole al contribuente per il residuo ammontare indicato nella sentenza (a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, le disposizioni di cui all’articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, relative alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).
* Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni.
** Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto.
Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore del contribuente, l’ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa. Se l’ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l’esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza).
Il ricorso va presentato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l’ottemperanza.
Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l’ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.
Commenta
-
Ciao a tutti.
Sul sito intranet dell'agenzia hanno pubblicato che il diario e le sedi d'esame per lo svolgimento della prima prova del concorso da 855 funzionari saranno pubblicati il giorno 27.01.2012 sul sito internet dell'agenzia, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Direi che sia un'ottima notizia.
Commenta
-
Originariamente inviato da coolicecube Visualizza il messaggioCiao a tutti.
Sul sito intranet dell'agenzia hanno pubblicato che il diario e le sedi d'esame per lo svolgimento della prima prova del concorso da 855 funzionari saranno pubblicati il giorno 27.01.2012 sul sito internet dell'agenzia, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Direi che sia un'ottima notizia.
nn lo trovo. dov'è??
Commenta
-
Originariamente Scritto da coolicecube
Ciao a tutti.
Sul sito intranet dell'agenzia hanno pubblicato che il diario e le sedi d'esame per lo svolgimento della prima prova del concorso da 855 funzionari saranno pubblicati il giorno 27.01.2012 sul sito internet dell'agenzia, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Direi che sia un'ottima notizia.
Originariamente inviato da giovanni.fas Visualizza il messaggionn lo trovo. dov'è??
Commenta
Commenta