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    Originariamente inviato da giovanni.fas Visualizza il messaggio
    La vendita è un contratto:

    a. ad efficacia reale

    b. reale

    c. ad efficacia reale o obbligatoria



    è facile
    Menomale che doveva essere facile... ha creato il panico...
    Io propendo per la c, in quanto non sempre si perfeziona con la consegna della cosa...
    *****atemi se sbaglio..

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      Originariamente inviato da giovanni.fas Visualizza il messaggio
      La vendita è un contratto:

      a. ad efficacia reale

      b. reale

      c. ad efficacia reale o obbligatoria



      è facile

      a)
      contratti ad efficacia reale
      sono quelli che producono l'immediato trasferimento, la costituzione o modificazione di diritti
      contratti reali
      si perfezionano nel momento in cui si è consegnata la cosa oggetto del contratto (es. il denaro nel mutuo) ; per questi contratti c'è quindi bisogno di: consenso + consegna.
      I contratti reali sono tutti tipici, cioè devono essere tutti previsti dalla legge
      contratti obbligatori
      sono quelli che producono effetti obbligatori

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        Allora è C, perchè non sempre la vendita comporta l'immediato trasferimento di diritti, penso a vendita di cosa futura o di cosa altrui..

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          la compravendita è contratto ad EFFETTO reale (art. 1376 cc) il trasferimento del diritto si ha con il consenso.... cosa intendi per EFFICACIA?

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            continuate a disperdervi in questioni troppo specifiche rispetto al livello della prima prova...

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              Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
              a)
              contratti ad efficacia reale
              sono quelli che producono l'immediato trasferimento, la costituzione o modificazione di diritti
              contratti reali
              si perfezionano nel momento in cui si è consegnata la cosa oggetto del contratto (es. il denaro nel mutuo) ; per questi contratti c'è quindi bisogno di: consenso + consegna.
              I contratti reali sono tutti tipici, cioè devono essere tutti previsti dalla legge
              contratti obbligatori
              sono quelli che producono effetti obbligatori

              Nella tabella sembra che non vi sia differenza tra contratti obbligatori e ad efficacia reale, e in effetti le differenza non è netta, poiché entrambi hanno oggetto diritti, ma nei contratti obbligatori non vi è automatica realizzazione del diritto poiché il soggetto si obbliga a tenere un prestazione, e solo nell'esecuzione della prestazione si realizzerà il diritto del creditore.
              L'oggetto dei contratti ad efficacia reale, invece, sta proprio nel fatto di costituire (modificare o estinguere) diritti.La locazione o il deposito, invece, fanno principalmente sorgere obblighi, per il depositante di restituire la cosa così come l'ha ricevuta, per il locatore di permettere il godimento della cosa al conduttore; insomma nei contratti obbligatori si guarda alla prestazione da eseguire, in quelli ad efficacia reale al diritto da trasferire (modificare o estinguere).
              Stando attenti a non confondere i termini, spesso simili e in parte coincidenti ( come a efficacia reale e reali), può accadere che una categoria escluda l'altra; un contratto non può essere, ad esempio, consensuale e reale, mentre può essere reale e a efficacia reale, come il mutuo che è reale, perché si perfeziona con la consegna, e ad efficacia reale perché ha ad oggetto un diritto reale cioè il trasferimento della proprietà di una somma di denaro.

              Ricordiamo, infine, che in certi casi il trasferimento del diritto non è immediato, ma differito nel tempo.
              L'esempio tipico è costituito dall'ipotesi dell'art. 1378 c.c. relativo alla vendita di cose generiche; in questo caso la proprietà dei beni non passa per effetto del semplice consenso, ma sarà necessario anche un'ulteriore atto detto "individuazione". Solo da quel momento vi sarà l'effetto reale.

              La domanda parla di "vendita" senza indicare se di cose future o meno...(lo avrebbe fatto se avesse voluto una risposta più specifica).

              confermo la A)


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                Originariamente inviato da Giak Visualizza il messaggio
                continuate a disperdervi in questioni troppo specifiche rispetto al livello della prima prova...

                HA RAGIONE GIAK!!!!!!
                d'ora in avanti posto le domande dal software della simone...e relative risposte...
                chi vuole approfondire lo può fare autonomamente....in separata sede!!!!

                ora faccio una adesione con un commercialista e poi riprendo....
                a dopo...ciao...

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                  Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                  a)
                  contratti ad efficacia reale
                  sono quelli che producono l'immediato trasferimento, la costituzione o modificazione di diritti

                  contratti reali
                  si perfezionano nel momento in cui si è consegnata la cosa oggetto del contratto (es. il denaro nel mutuo) ; per questi contratti c'è quindi bisogno di: consenso + consegna.
                  I contratti reali sono tutti tipici, cioè devono essere tutti previsti dalla legge

                  contratti obbligatori
                  sono quelli che producono effetti obbligatori
                  Quest'ultima distinzione deve essere ulteriormente chiarita.
                  Nella tabella sembra che non vi sia differenza tra contratti obbligatori e ad efficacia reale, e in effetti le differenza non è netta, poiché entrambi hanno oggetto diritti, ma nei contratti obbligatori non vi è automatica realizzazione del diritto poiché il soggetto si obbliga a tenere un prestazione, e solo nell'esecuzione della prestazione si realizzerà il diritto del creditore.
                  L'oggetto dei contratti ad efficacia reale, invece, sta proprio nel fatto di costituire (modificare o estinguere) diritti, anche di credito.

                  Originariamente inviato da sebag Visualizza il messaggio
                  la compravendita è contratto ad EFFETTO reale (art. 1376 cc) il trasferimento del diritto si ha con il consenso.... cosa intendi per EFFICACIA?
                  Stando attenti a non confondere i termini, spesso simili e in parte coincidenti ( come a efficacia reale e reali), può accadere che una categoria escluda l'altra; un contratto non può essere, ad esempio, consensuale e reale, mentre può essere reale e a efficacia reale, come il mutuo che è reale, perché si perfeziona con la consegna, e ad efficacia reale perché ha ad oggetto un diritto reale cioè il trasferimento della proprietà di una somma di denaro.
                  Ricordiamo, infine, che in certi casi il trasferimento del diritto non è immediato, ma differito nel tempo.
                  L'esempio tipico è costituito dall'ipotesi dell'art. 1378 c.c. relativo alla vendita di cose generiche; in questo caso la proprietà dei beni non passa per effetto del semplice consenso, ma sarà necessario anche un'ulteriore atto detto "individuazione". Solo da quel momento vi sarà l'effetto reale.



                  Non sono parole mie..le ho riprese da un sito in cui c'è la tabella postata da Christian

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                    natura giuridicadel contratto:
                    la vendita è un contratto
                    consensuale
                    ad efficacia reale
                    Abbiamo visto che la vendita produce un effetto reale immediato. Tuttavia vi sono dei casi in cui il trasferimento della proprietà non è contemporaneo alla formazione del consenso, ma è successivo a questo. In tal caso la vendita avrà immediatamente solo effetti obbligatori, vediamone i casi:
                    casi di vendita con effetti obbligatori
                    vendita di cose generiche
                    art. 1378 c.c.
                    la proprietà passa al compratore solo con l'individuazione fatta con l'accordo delle parti
                    vendita di cose future
                    art. 1472 c.c.
                    la proprietà passa al compratore solo quando la cosa viene ad esistenza
                    vendita con riserva di proprietà
                    art. 1523 c.c.
                    si tratta della vendita a rate, dove la proprietà passa al compratore con il pagamento dell'ultima rata
                    vendita di cose altrui
                    art. 1478 c.c.
                    si può vendere anche una cosa altrui; in tal caso il venditore è obbligato a far acquistare la cosa al compratore che diverrà proprietario nello stesso momento in cui il venditore sarà riuscito ad acquistare effettivamente la cosa

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                      scusatemi una curiosità: qualcuno usa per studiare tributario il tuir della ipsoa?

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