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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
    Nella prima pagina del PDF è indicata la data di stesura, ragion per cui è bene che tutto il materiale venga preso "cum grano salis"....
    ringrazio la giusta osservazione di ROL ed ad integrazione e completamento del pdf vi riporto quanto modificato dal DL 78/2010:
    "Le principali disposizioni economiche e finanziarie sono state anticipate nella manovra d’estate (manovra cd. “correttiva” del DL 78/2010); la Finanziaria dispone dunque principalmente di piccole manovre correttive delle disposizioni vigenti e di alcune proroghe di disposizioni in scadenza:

    RAVVEDIMENTO E STRUMENTI DEFLATTIVI – AUMENTO DELLE SANZIONI (art. 1 c. 18-22)
    La manovra inasprisce le sanzioni ridotte applicabilial ravvedimento operosoedagli strumenti cd. “deflattivi del contenzioso
    Decorrenza: per le violazioni commesse dal 1 febbraio 2011
    ISTITUTO
    Rif.
    SANZIONE RIDOTTA
    FINO AL31/01/2011
    DAL 1/02/2011
    Ravvedimento operoso
    art. 13 DLgs 472/97
    1/12 : 1/10
    1/10 : 1/8
    Adesione al PVC
    artt. 5‐bis DLgs 218/97
    1/8
    1/6
    Adesione agli inviti al contradditorio
    art. 5 c. 1‐bis DLgs 218/97
    1/8
    1/6
    Accertamento con adesione
    artt. 2 e 3, DLgs 218/97
    1/4
    1/3
    Acquiescenza preceduta da PVC/invito a comparire
    art. 15 Dlgs 218/97
    1/4
    1/3
    Acquiescenza non prec. da PVC/invito a comparire
    art. 15 c. 2bis Dlgs 218/97
    1/8
    1/6
    Definizione agevolata delle sanzioni
    art. 16 e 17 Dlgs 472/97
    1/4
    1/3
    Conciliazione giudiziale
    art. 48 DLgs 546/92
    1/3
    40%






    un pozzo senza fondo...anche dl 6 luglio 2011 n 98 ha modificato in alcuni punti gli istituti....circolare 41/E A.E 5 agosto 2011 ne parla....saluti

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      Ciao Michela.
      c-c-a-b-a

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        Le cessioni a titolo gratuito sono operazioni
        a) Escluse
        b) Esenti
        c) Imponibili se trattasi di beni merce che l’impresa produce o commercia


        C)Cessioni gratuite a titolo di liberalità

        Le cessioni gratuite propriamente dette, effettuate solitamente per fini di rappresentanza, costituiscono sempre cessioni imponibili se hanno per oggetto beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa.
        Gli omaggi che hanno per oggetto beni diversi sono invece fuori campo se il valore unitario non supera 25,82 euro; se il valore è superiore, l'omaggio è imponibile, a meno che si tratti di beni per il cui acquisto non sia stata esercitata la detrazione «a monte».

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          Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
          ahahahaha....troppo simpatica...
          invece devo rispondere... (per inciso, per "prestito d'uso" si intende un tipo di finanziamento che intercorre solo tra banche ed attività legate alla trasformazione e/o commercializzazione di metalli preziosi quali oro argento e simili, cioè in primis con gli orafi e le gioiellerie.
          Gli interessi legati al "prestito d'uso" in oro sono pertanto inclusi, quale finanziamento, nel computo art. 96 TUIR, riducendo cosi la differenza fiscale degli oneri deducibili. In parole povere abbiamo appena realizzato una ripresa a tassazione di €. 2.186.341,45)

          era solo un esempio di quello che passa negli Uffici....
          e ora... andiamo avanti....
          vorrei avere già almeno metà della tua preparazione!ma spero nel tempo di migliorare la mia e se con1fortuna smisurata dovessi passare il concorso spero che la pratica aiuti a capire meglio questa materia

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            un pozzo senza fondo...anche dl 6 luglio 2011 n 98 ha modificato in alcuni punti gli istituti....circolare 41/E A.E 5 agosto 2011 ne parla....saluti



            Certo, ma non è il livello di approfondimento richiesto in questa sede... se cominciamo con le circolari (CHE NON VINCOLANO L'OPERATO DEI COMUNI CITTADINI) non ne usciamo più..

            Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione nel processo tributario.

            È questa un'interessante novità prevista nell'articolo 39, comma 9, del Dl 6 luglio 2011 n. 98, che inserisce nel corpo normativo del Dlgs 546/1992, riguardante il contenzioso tributario, il nuovo articolo 17-bis, rubricato «Il reclamo e la mediazione». Detti istituti hanno lo scopo di deflazionare il contenzioso tributario, evitando di interessare il giudizio delle Commissioni tributarie. Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria (Dl 6 luglio 2011 n. 98, articolo 39, comma 9) - Questi nuovi procedimenti non precludono la possibilità per il contribuente di applicare altri istituti deflativi come, per esempio, l'accertamento con adesione ovvero la chiusura agevolata dei processi verbali di constatazione, ma si pone come un'ulteriore opportunità per definire, in modo agevolato, il rapporto con il fisco. ECC ECC ECC....

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              Originariamente inviato da rol Visualizza il messaggio
              ciao michela.
              C-c-a-b-a
              grazie mille ho troppa frettaaaa e poca pazienza
              un abbraccio
              mich

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Ciao Michela.
                c-c-a-b-a

                Ciao, Rol
                se hai tempo e voglia, potresti aggiungere anche 2 righe di spiegazione per fissare le risposte esatte??
                Grazie

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                  Concorso 2008

                  In base al Dlgs 218/97, in caso di pagamento rateale, il perfezionamento della definziione del procedimento di adesione avviene:
                  a) con il versamento della prima rata e con la presentazione della garanzia nei casi previsti
                  b) al termine del pagamento dell'ultima rata
                  c) con il pagamento della metà del numero delle rate

                  alla luce del dl 6 Luglio 2011 n 98 come rispondereste?

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                    Le cessioni a titolo gratuito sono operazioni
                    a) Escluse
                    b) Esenti
                    c) Imponibili se trattasi di beni merce che l’impresa produce o commercia

                    Ai fini IVA le operazioni non imponibili
                    a) Limitano il diritto alla detrazione
                    b) Limitano il diritto alla detrazione applicando il criterio del c.d pro-rata di detraibilità
                    c) Non limitano il diritto alla detrazione

                    le operazioni che limitano (pro rata) o escludono la detrazione sono le operazioni esenti non quelle non imponibili....

                    Le operazioni con la repubblica di San Marino sono operazioni
                    a) Non imponibili
                    b) Imponibili con il meccanismo del reverse charge
                    c) Escluse

                    art 71 Dpr 633/72 " Le disposizioni degli art 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite bla bla con San marino. Gli art 8 e 9 sono le operazioni diesportazione e servizi internazionali che come si sa sono non imponibili....

                    Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per valore normale ai fini iva si intende:
                    a) l’importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare.
                    b) Per le cessioni di beni il prezzo di acquisto dei beni e per le prestazioni di servizi le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi
                    c) Per le cessioni di beni si fa riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e per i servizi listini delle camere di commercio o tariffe professionali


                    art 14 comma 2 Dpr 633/72...invece per le operazioni permutative è rimasto il "vecchio valore normale" art 14 comma 1


                    L’iva all’importazione è
                    a) Imposta monofase
                    b) Plurifase cumulativa
                    c) Plurifase non cumulativa

                    Qualsiasi manuale....


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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Concorso 2008

                      In base al Dlgs 218/97, in caso di pagamento rateale, il perfezionamento della definziione del procedimento di adesione avviene:
                      a) con il versamento della prima rata e con la presentazione della garanzia nei casi previsti
                      b) al termine del pagamento dell'ultima rata
                      c) con il pagamento della metà del numero delle rate

                      alla luce del dl 6 Luglio 2011 n 98 come rispondereste?
                      Io direi la A...
                      Complimenti per le domande precedenti sull'iva che mi hanno messo in crisi...

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                      Sto operando...
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