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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da mevio Visualizza il messaggio
    non si tratta di contradditorio, ma invito a fornire informazioni e documenti circa i dati riportati nella dichiarzione dei redditi.
    poi l'ufficio sulla base di cio' emette un avviso di pagamento o archivia la pratica, se tutto e' a posto.
    il contribuente allora ha 30 giorni di tempo per pagare con sanzione ridotta o per chiedere il riesame all'ufficio producendo altra documentazione a suo favore.
    il contradditorio e'un'altra cosa!

    wawwwwwwwwww
    fichissimo

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      Originariamente inviato da verde.71 Visualizza il messaggio
      penso che ci sia contraddittorio quando le parti, in questo caso, contribuente e amministrazione finanziaria, si confrontano su una determinata questione
      quando invece l' ufficio chiede chiarimenti non sta effettuando contraddittorio al pari del contribuente che chiede chiarimenti ad es. attraverso un interpello all' AE.

      ma magari mi sbaglio....
      esatto, e'cosi'!
      durante il contradditorio si discute e si puo' giungere ad un accordo, mentre in fase di controllo 36 ter si producono documenti che giustificano quanto e'indicato nella dichiarazione, tipo scontrini della farmacia, spese, oneri vari..................(su cui non si puo'discutere molto, perche' carta canta!!!!)

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        Quindi ricapitolando posto che in linea geneale l'Amministrazione non ha l'obbligo di provocare il contraddittorio ma lo deve fare solo in ipotesi tassativamente determinate, quali sono queste ipotesi?

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          Originariamente inviato da mevio Visualizza il messaggio
          esatto, e'cosi'!
          durante il contradditorio si discute e si puo' giungere ad un accordo, mentre in fase di controllo 36 ter si producono documenti che giustificano quanto e'indicato nella dichiarazione, tipo scontrini della farmacia, spese, oneri vari..................(su cui non si puo'discutere molto, perche' carta canta!!!!)
          Si, x avere ben chiare le varie differenze, leggete l'annuario, che potete scaricare a questo link:

          http://www.fiscooggi.it/files/annuario_2010.pdf

          pagine 128 controllo delle dichiarazioni
          pagine 179 e seguenti contenzioso e strumenti per evitarlo

          l'annuario 2011 invece riporta solo le novità rispetto a quello precedente, potete scaricarlo qui:
          http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...c09f93379f799e

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            E in caso di accertamento sintetico (art. 38) l'amministrazione può instaurare il contradditorio?

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              Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
              E in caso di accertamento sintetico (art. 38) l'amministrazione può instaurare il contradditorio?
              Da quanto ho capito io, anche in questo caso l'Amministrazione procederà alla rettifica delle dichiarazioni senza che sia prevista l'instaurazione di alcun contraddittorio, ma con la sola possibilità per il contribuente di provare, anche prima della notifica dell'accertamento, con idonea documentazione, quanto dichiarato.
              Correggettemi se sbaglio

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                "Contraddittorio d'obbligo anche per il contribuente per il nuovo accertamento sintetico (compreso quello da redditometro). Dopo le modifiche introdotte dalla manovra economica 2010, viene stabilito che l'ufficio fiscale ha l'obbligo, per l'accertamento sintetico, di attivare il contraddittorio da accertamento con adesione prima di emanare l'atto impositivo. Non solo: l'ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente, prima dell'attivazione del contraddittorio, affinché quest'ultimo fornisca ulteriori elementi utili ai fini dell'accertamento. "

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                  Originariamente inviato da mevio Visualizza il messaggio
                  "Contraddittorio d'obbligo anche per il contribuente per il nuovo accertamento sintetico (compreso quello da redditometro). Dopo le modifiche introdotte dalla manovra economica 2010, viene stabilito che l'ufficio fiscale ha l'obbligo, per l'accertamento sintetico, di attivare il contraddittorio da accertamento con adesione prima di emanare l'atto impositivo. Non solo: l'ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente, prima dell'attivazione del contraddittorio, affinché quest'ultimo fornisca ulteriori elementi utili ai fini dell'accertamento. "
                  E se il contribuente non si presenta all'invito,la rettifica viene comunque effettuata sulla base degli studi di settore etc etc? Cioè l'obbligo dell'amministrazione si esaurisce con l'invito al contribuente e-se questo adempie-con l'instaurazione del successivo contraddittorio?

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                    Originariamente inviato da 83valentina85 Visualizza il messaggio
                    E se il contribuente non si presenta all'invito,la rettifica viene comunque effettuata sulla base degli studi di settore etc etc? Cioè l'obbligo dell'amministrazione si esaurisce con l'invito al contribuente e-se questo adempie-con l'instaurazione del successivo contraddittorio?

                    esatto, anch' io ho capito che
                    se il contribuente non si presenta lo fa per sua libera scelta
                    il contradditorio deve essergli offerto (obbligo per l' ufficio) ma poi sta al contribuente scegliere se avvalersene

                    e se non se ne avvale credo, si presuma che non abbia ragioni valide da opporre:
                    in sintesi viene data al contribuente l' opportunità di portare a conoscenza dell' ufficio tutti i fatti che giustificano e avvalorano quanto ha dichiarato in unico
                    se rinuncia a questo diritto l' ufficio ne prende atto e va avanti...

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                      Originariamente inviato da 83valentina85 Visualizza il messaggio
                      E se il contribuente non si presenta all'invito,la rettifica viene comunque effettuata sulla base degli studi di settore etc etc? Cioè l'obbligo dell'amministrazione si esaurisce con l'invito al contribuente e-se questo adempie-con l'instaurazione del successivo contraddittorio?
                      esatto, e'proprio cosi!
                      per essere precisi, se il contribuente non ottempera all'invito di contraddittorio, si dice che "presta acquiescenza" all'atto impostivo - in parole povere ammette di essere daccordo con l'amministrazione.
                      Ultima modifica di mevio; 10-09-2011, 10:53.

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