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    Originariamente inviato da joblins Visualizza il messaggio
    Attenzione Gabri la risposta n. 10 è inesatta:

    Le clausole vessatorie inserite nel contratto tra consumatore e professionista:
    A) Sono sempre nulle
    B) Sono valide solo se approvate specificamente per iscritto
    C) sono nulle se il professionista è in mala fede

    Articolo 1341 - Condizioni generali di contratto.
    In vigore dal 19 aprile 1942
    Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono
    efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del
    contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
    l'ordinaria diligenza.
    In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
    iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha
    predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal
    contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico
    dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre
    eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi,
    tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o
    deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.
    No, la domanda si riferisce ai contratti tra consumatore e professionista i quali sono disciplinati dal codice del Consumo, in particolare la nullità delle clausole vessatorie è disposta dall’art. 36. L’art, che riporti te invece si riferisce alla disciplina generica del codice civile, derogata, per i contratti tra consumatore e professionista, dal codice del consumo che è speciale.


    art. 36 Codice del consumo
    1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e
    34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
    2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,
    abbiano per oggetto o per effetto di:
    a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in
    caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un
    fatto o da un'omissione del professionista;
    b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti
    del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento
    totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
    professionista;
    c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole
    che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della
    conclusione del contratto.
    3. La nullita' opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo'
    essere rilevata d'ufficio dal giudice.
    4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore
    per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di
    nullita' delle clausole dichiarate abusive.
    5. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
    l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese
    extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
    protezione ((assicurata dal presente titolo)), laddove il contratto
    presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato
    membro dell'Unione europea.

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      gabri la 1 è come dice tolomeo, c'è scritto benissimo nel codice!

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        [QUOTE=tolomeo sotere;651092]
        Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggio
        Scusate ma sulla 1 ho dei dubbi. Vedi art. 2456 codice civile


        Art. 2456 codice civile[/QUOTEpreciso

        Campobasso volume 2 pag 552:
        "I soci accomandatari, designati nell'atto costitutivo, sono di diritto amministratori e il loro ufficio ha carattere permanente.
        Gli accomandatari-amministratori non sono tuttavia inamovibili. Essi infatti possono essere revocati anche se non ricorre giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia come anticipato, la revoca deve essere deliberata con le maggioranze prescritte per le deliberazioni dell'assemblea straordianria (art. 2456)."



        L’articolo che riporti si riferisce alla società in accomandita per azioni, la domanda invece ha ad oggetto l’accomandita semplice.

        Per la questione della revoca dell’amministratore la disciplina della s.a.s. si differenzia dalla società semplice per gli amministratori nominati con atto separato dal contratto sociale ex. Art. 2319 c.c.
        Per l’amministratore nominato nel contratto sociale, come indicato nella domanda, invece, la disciplina della s.a.s. non dispone niente al riguardo e quindi si applica la disciplina della società semplice e cioè l’art.. 2259 del c.c. il quale dispone che “la revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre giusta causa”.

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          Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggio
          Scusate ma sulla 1 ho dei dubbi. Vedi art. 2456 codice civile


          Art. 2456 codice civile
          Ciao, seguo da un po' il forum ma è la prima volta che intervengo. Provo a collaborare.
          L'articolo di riferimento dovrebbe essere il 2259.

          REVOCA DELLA FACOLTA' DI AMMINISTRARE
          1. La revoca dell' amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.
          2. L' amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.
          3. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

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            Originariamente inviato da edospace Visualizza il messaggio
            Concordo con la B, l'Annuario del Contribuente 2012 pag. 44 "Requisiti per i benefici",

            dice che se non prendi la residenza nel comune dove hai acquistato la casa usufruendo delle agevolazioni prima casa entro e non oltre 18 mesi , decadi dai benefici fiscali di cui hai usufruito.

            Quindi:
            Tizio residente a Pavia acquista a Roma una casa usufruendo delle agevolazioni prima casa in materia d'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Decade dai benefici fiscali di cui ha usufruito se:

            decadi dal beneficio se:
            B)trasferisce la residenza a Roma dopo 24 mesi dall'acquisto

            Mantieni il beneficio se:
            A)trasferisce la residenza a Roma entro 18 mesi dall'acquisto
            C)trasferisce la residenza a Roma entro 6 mesi dall'acquisto
            B 100%, è con questo giro di parole che l'ho sbagliata nel 2008.

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              Originariamente inviato da gabri1980 Visualizza il messaggio
              eccole, è incredibile alcune sono cose che studiavo stamani e ora mentre le riguardavo per postarle me ne ero già dimenticato:

              1) Nella società in accomandita semplice l’amministratore nominato nell’atto costitutivo è revocabile?
              A) Solo con il consenso di tutti i soci accomandatari e degli accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale da essi sottoscritto
              B) solo se ricorre giusta causa
              C) solo con il consenso unanime dei soci

              2) le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori, nella s.p.a., iscritte nel registro delle imprese sono opponibili al terzo
              A) Si
              B) No
              C) soltanto se si prova che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società

              3) le deliberazioni degli amministratori, nella s.p.a. non prese in conformità della legge sono impugnabili dai soci:
              A) Si, anche singolarmente
              B) si se possiedono collettivamente tante azioni corrispondenti al 5 per cento del capitale sociale
              C) no, salvo che tali delibere ledano i loro diritti

              4) le delibere del consiglio di amministrazione, nella s.p.a., adottate con il voto determinante di un amministratore direttamente interessato all’operazione, sono impugnabili dai soci:
              A) si, se possiedono collettivamente tante azioni corrispondenti al 5 per cento del capitale sociale
              B) no
              C) si, se possiedono collettivamente tante azioni corrispondenti a 1/10 del capitale sociale

              5) Chi delibera l’emissione delle obbligazioni, se lo statuto non prevede diversamente:
              A) l’assemblea
              B) gli amministratori
              C) il collegio sindacale

              6) Nella delegazione il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative al suo rapporto con questo?
              A) Si
              B) No
              C) solo se espressamente previsto

              7) Nell’espromissione il terzo può opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, derivanti da fatti precedenti l’espromissione
              A) No
              B) si eccetto quelle personali e la compensazione
              C) solo se espressamente previsto

              8) Nella cessione del contratto, il cedente è liberato verso il contraente ceduto:
              A) si salvo che il contraente ceduto dichiari di non liberarlo
              B) solo se il contraente ceduto lo dichiara espressamente
              C) se è previsto da tutte le parti nel contratto

              9) L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo contro la volontà del creditore:
              A) Si, se il creditore non ha interesse a che il debitore la esegua personalmente
              B) solo con il consenso espresso del debitore
              C) no

              10) Le clausole vessatorie inserite nel contratto tra consumatore e professionista:
              A) Sono sempre nulle
              B) Sono valide solo se approvate specificamente per iscritto
              C) sono nulle se il professionista è in mala fede
              Miiiiiii..ne ho sbagliate qualcuna.... nn avevo letto che le deliberazioni erano relative al consiglio di amministrazione, io ho risposto come se fossero relative all'assemblea.
              Grazie cmq, mi hai dato lo spunto per andarmi a guardare le delib. degli ammi.

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                Qualcuno ha seguito il corso on-line dell'Istituto Cappellari? se si che valutazione ne date?

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                  Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                  Qualcuno ha seguito il corso on-line dell'Istituto Cappellari? se si che valutazione ne date?
                  io non ti posso rispondere, ti scrivo per salutarti, è tanto che nn ci incrociamo!
                  come stai?e come va con lo studio?
                  io una fatica...siamo agli sgoccioli...
                  ti abbraccio

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                    Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                    Qualcuno ha seguito il corso on-line dell'Istituto Cappellari? se si che valutazione ne date?
                    io sarei molto scettico sull'utilità di corsi quando i manuali bastano e avanzano!

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                      I beni del patrimonio indisponibile sono espropriabili:

                      1) Sempre
                      2) Mai
                      3) Solo per conseguire un interesse superiore a quello precedente

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