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art. 36 Codice del consumo
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e
34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in
caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti
del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento
totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole
che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto.
3. La nullita' opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore
per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di
nullita' delle clausole dichiarate abusive.
5. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione ((assicurata dal presente titolo)), laddove il contratto
presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
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