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    Originariamente inviato da hope:) Visualizza il messaggio
    visto che hai preso i libri in mano e ritieni di essere cosi preparato di cosa ti preoccupi????non dovresti temere nullae poi il diritto ce l'ha dato il tar???hai letto la sentenza??molti di noi sono arrivati nei primi posti alla prima prova e non sono riusciti a superare la seconda per un paio di domande!non è di certo una prova su brani contorti e con domande e risposte ambigue ad attestare la preparazione?solo per questa bisognerebbe fare un ricorso..molti di voi sono riusciti ad entrare per aver buttato qualche domanda in piu a casaccio?è questa la preparazione?accendete pure tutti i ceri.. forse per accenderli temete la concorrenza all'orale e cosi preparate non siete(non mi riferisco a tutti, ma agli appassionati dei ceri)
    Beh può non piacere ma purtroppo la nuda e cruda verità è quella descritta da hope.Tutto si può dire tranne che la seconda prova sia sinonimo di preparazione (e lo dice uno che l'ha superata), anzi.Quindi lode a chi l'ha superata, ma senza esaltarsi troppo.
    Ps.grande hope

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      Originariamente inviato da fabiotm Visualizza il messaggio
      Il criterio seppur discutibile, è quello scelto dall'AE, lei ha scelto di selezionarci sulle serie numeriche e tabelle e noi abbiamo studiato quello. Se ci avesse chiesto di studiare le regole della pallanuoto avremmo studiato le regole della pallanuoto credo.
      Ovvio che dispiace per chi non ce l'ha fatta, non per questo bisogna trovare strade alternative (ricorsi) alle procedure ordinarie (rifare i concorsi).
      Va bene, come già detto voi sperate nel Tar, noi nell'annullamento della sentenza, e soprattutto speriamo che i Commissari dell'AE si ricordino all'orale dei nomi di coloro che hanno presentato ricorso contro il bando da loro indetto...
      ritengo che una persona preparata non ha bisogno di sperare che il cds ribalti la sentenza!non dovebbe nemmeno interessarsi a questa cosa. se ti ritieni pi preparato perchè hai annerito una casella in piu lo proverai all'orale sia che la sentenza venga confermata che no!non capisco tutta questa preoccupazione..voi siete migliori..ok?meglio cosi!sarà l'orale a provarlo!e guarda non penso affatto che all'orale possano fare discriminazioni sulla base dei ricorsi?sanno che ne pioverebbero altri<!!!

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        Originariamente inviato da hope:) Visualizza il messaggio
        ritengo che una persona preparata non ha bisogno di sperare che il cds ribalti la sentenza!non dovebbe nemmeno interessarsi a questa cosa. se ti ritieni pi preparato perchè hai annerito una casella in piu lo proverai all'orale sia che la sentenza venga confermata che no!non capisco tutta questa preoccupazione..voi siete migliori..ok?meglio cosi!sarà l'orale a provarlo!e guarda non penso affatto che all'orale possano fare discriminazioni sulla base dei ricorsi?sanno che ne pioverebbero altri<!!!


        appunto...e come se ne pioverebbero altri!! io sono 23 degli idonei ,ma non ammessi al tirocinio in lombardia...e ho preso 27.088 e sinceramente non credo proprio di essere meno meritevole di chi ha preso 27.165...detto questo...per me questa cosa di stare qui a litigare fra di noi mi sembra ssurda cmq!!!litigare poi su cosa?? su chi è piu bravo...o chi lo è meno...ma quanti anni avete...

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          Originariamente inviato da hope:) Visualizza il messaggio
          iscriviti al gruppo su facebook:ae:non ammessi al tirocinio 2009!

          Grazie x la dritta. Spero che si iscriveranno anche gli altri.

          Buona giornata.

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            Non credo che il problema sia avere paura della concorrenza all'orale, o avercela con qualcuno, il problema è semplicemente che il bando è chiaro, e non dice che per accedere al tirocinio basta prendere 24, ma bisogna anche rientrare in una certa posizione della graduatoria (a seconda della regione). Per cui non vedo a cosa uno debba appellarsi, altrimenti è ovvio anche che tutti i 24 della prima prova hanno diritto a partecipare alla seconda, no?! ...se poi nel 2010 dovesse uscire un nuovo bando e uno ritiene di dover fare ricorso contro quello come fatto da 62 persone lo scorso anno può farlo, e lì sarà il tar a deciderlo, io non ho certo le competenze per dare un giudizio, ma sui tirocini di quest'anno, riesco a leggere e interpretare questo bando, e non mi sembra lasci molti dubbi!

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              Originariamente inviato da tobiafc Visualizza il messaggio
              Non credo che il problema sia avere paura della concorrenza all'orale, o avercela con qualcuno, il problema è semplicemente che il bando è chiaro, e non dice che per accedere al tirocinio basta prendere 24, ma bisogna anche rientrare in una certa posizione della graduatoria (a seconda della regione). Per cui non vedo a cosa uno debba appellarsi, altrimenti è ovvio anche che tutti i 24 della prima prova hanno diritto a partecipare alla seconda, no?! ...se poi nel 2010 dovesse uscire un nuovo bando e uno ritiene di dover fare ricorso contro quello come fatto da 62 persone lo scorso anno può farlo, e lì sarà il tar a deciderlo, io non ho certo le competenze per dare un giudizio, ma sui tirocini di quest'anno, riesco a leggere e interpretare questo bando, e non mi sembra lasci molti dubbi!

              Riprovo ad inserire la sentenza.Chissà che leggendola con attenzione non si comprendano le reali motivazioni del Tar.


              N. 08742/2009 REG. SEN.
              REPUBBLICA ITALIANA
              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
              Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
              (Sezione Seconda)
              ha pronunciato la presente
              SENTENZA
              ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
              Sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2009, proposto da:
              Axxx . (omissis) . Zoyyyy;
              contro
              Agenzia Per Le Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via
              dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze;
              per l'annullamento
              previa sospensione dell'efficacia,
              del Bando di concorso dell Agenzia delle Entrate prot. N. 2008/ 194720, per la "Selezione pubblica per
              l assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
              professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
              di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso..
              Visto il ricorso con i relativi allegati;
              Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Entrate;
              Viste le memorie difensive;
              Visti tutti gli atti della causa;
              Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per
              le parti i difensori come specificato nel verbale;
              Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/ 71, introdotto dalla legge n.
              205/2000;
              Considerato:
              che con bando dell 8.2.2008 l Agenzia delle Entrate indiceva una "Selezione pubblica per l assunzione a
              tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
              funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
              che il suddetto bando prevedeva (all art.4) tre prove, della quali la prima definita "prova oggettiva tecnicoprofessionale";
              la seconda definita "prova oggettiva attitudinale" e la terza "tirocinio teorico-pratico integrato
              da una prova finale orale";
              che in base all art.5 del bando in questione, sarebbero stati ammessi alla seconda prova "i candidati che
              riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero
              dei posti per i quali concorrono";
              che l art.6 dello stesso bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla terza prova "i candidati che
              riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali
              concorrono, aumentati fino al 40%"; e che l art. 7 stabiliva che la prova orale finale avrebbe dovuto tenere
              conto della valutazione espressa sul tirocinio;
              che tutti i ricorrenti partecipavano al concorso e, superata la prima prova, venivano ammessi alla seconda;
              che gli stessi superavano anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/ 30, ma non
              risultavano utilmente collocati in graduatoria in quanto posizionati oltre il numero previsto per l ammissione
              alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale);
              che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 31.12.2008, l Amministrazione ha indetto una
              nuova procedura concorsuale, per l assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente,
              senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano comunque superato
              le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova
              non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/ 30 (che non erano stati ammessi, cioè,
              esclusivamente a cagione di mancanza di posti);
              che, pertanto, gli interessati hanno impugnato il predetto secondo bando chiedendone l annullamento nella
              parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante "scorrimento" della graduatoria, al tirocinio
              teorico-pratico;
              che l Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza del
              ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
              che con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche il Regolamento di amministrazione
              dell Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30.11.2000 del Comitato direttivo, nella parte in
              cui (artt.15 e 71) prevede la possibilità di derogare alle norme ordinarie in tema di pubblici concorsi (norme
              contenute nel DPR n.487/ 1994) e di utilizzare, in funzione selettiva, il meccanismo del "tirocinio con prova
              orale finale";
              che con appositi scritti difensivi l Amministrazione ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza
              anche del ricorso per motivi aggiunti - e, con particolare riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, la
              sua tardività - chiedendone il rigetto con il favore delle spese;
              Considerato che con il primo assorbente motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano violazione
              dell art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché per
              incongruità della motivazione, deducendo che l Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al "tirocinio"
              costituente la terza prova del "secondo" concorso, i soggetti che avevano già superato con punteggio
              superiore ai 24/ 30 (dunque con punteggio attestante l "idoneità") le prime due prove della precedente
              procedura;
              Considerato e Ritenuto, al riguardo:
              che la "seconda procedura" selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente
              conclusa;
              che nella "prima procedura" i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. "terza prova") non già
              perché risultati "inidonei", ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire
              ;
              che, pertanto, la "ripetizione" delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata
              mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità,
              efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell azione amministrativa;
              che la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale appare in contrasto anche con
              la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal D.lgs n.29 del 1993 e dell art.15, comma 7, del
              DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall art.20, comma 3, della L. n.488 del
              1999 e dall art.51 della L. n.388 del 2000;
              che, più in particolare, la giurisprudenza di questo TAR, afferma che proprio in attuazione ai suddetti
              principii ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, "lo s co r r im ent o d i una g r a d ua t o r ia d i conco r s o
              a nco r a v a lid a co s t it uis ce a t t o d o b b lig o e non m e r am ent e d is cr e z iona le d e lla PA" (TAR
              Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536);
              che l avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a
              provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per l accesso al tirocinio,
              che il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di
              laurea minimo; che pertanto l Amministrazione appare maggiormente garantita dall utilizzazione della
              "graduatoria" degli "idonei" compilata nell ambito della prima procedura selettiva; e che ciò connota come
              "illogico" il comportamento dell Amministrazione, volto a "neutralizzare" gli effetti di una procedura
              selettivamente più rigorosa;
              che, pertanto, la doglianza in esame appare condivisibile e che per essa il ricorso merita accoglimento;
              Ritenuto, in considerazione delle superiori osservazioni:
              che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento - per le ulteriori statuizioni conformative -
              delle norme del bando (impugnato) che non prevedono la diretta ammissione dei ricorrenti (mediante
              "scorrimento" della graduatoria già compilata nell ambito della precedente procedura selettiva) alla prova
              indicata come "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale";
              che la superiore statuizione esime il Collegio dall esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quelli
              - accessori e subordinati - di cui ai ricorsi per motivi aggiunti, nonché delle correlative eccezioni (tra cui
              quella di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, "dipendente" da quest ultimo) sollevate
              dall Avvocatura dello Stato;
              che sussistono giuste ragioni per condannare l Amministrazione soccombente al pagamento delle spese
              processuali, che si liquidano in complessivi 3.000,00;
              P.Q.M.
              accoglie in parte il ricorso; e, per l effetto, annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in
              motivazione, e dichiara l obbligo dell Amministrazione di ammettere i ricorrenti al tirocinio per cui è causa.
              Condanna l Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in motivazione.
              Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
              Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
              Luigi Tosti, Presidente
              Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
              Stefano Toschei, Consigliere
              DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15/09/2009.

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                Originariamente inviato da Plynskin Visualizza il messaggio
                Riprovo ad inserire la sentenza.Chissà che leggendola con attenzione non si comprendano le reali motivazioni del Tar.


                N. 08742/2009 REG. SEN.
                REPUBBLICA ITALIANA
                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
                (Sezione Seconda)
                ha pronunciato la presente
                SENTENZA
                ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
                Sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2009, proposto da:
                Axxx . (omissis) . Zoyyyy;
                contro
                Agenzia Per Le Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via
                dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze;
                per l'annullamento
                previa sospensione dell'efficacia,
                del Bando di concorso dell Agenzia delle Entrate prot. N. 2008/ 194720, per la "Selezione pubblica per
                l assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
                professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
                di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso..
                Visto il ricorso con i relativi allegati;
                Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Entrate;
                Viste le memorie difensive;
                Visti tutti gli atti della causa;
                Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per
                le parti i difensori come specificato nel verbale;
                Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/ 71, introdotto dalla legge n.
                205/2000;
                Considerato:
                che con bando dell 8.2.2008 l Agenzia delle Entrate indiceva una "Selezione pubblica per l assunzione a
                tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
                funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
                che il suddetto bando prevedeva (all art.4) tre prove, della quali la prima definita "prova oggettiva tecnicoprofessionale";
                la seconda definita "prova oggettiva attitudinale" e la terza "tirocinio teorico-pratico integrato
                da una prova finale orale";
                che in base all art.5 del bando in questione, sarebbero stati ammessi alla seconda prova "i candidati che
                riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero
                dei posti per i quali concorrono";
                che l art.6 dello stesso bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla terza prova "i candidati che
                riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali
                concorrono, aumentati fino al 40%"; e che l art. 7 stabiliva che la prova orale finale avrebbe dovuto tenere
                conto della valutazione espressa sul tirocinio;
                che tutti i ricorrenti partecipavano al concorso e, superata la prima prova, venivano ammessi alla seconda;
                che gli stessi superavano anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/ 30, ma non
                risultavano utilmente collocati in graduatoria in quanto posizionati oltre il numero previsto per l ammissione
                alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale);
                che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 31.12.2008, l Amministrazione ha indetto una
                nuova procedura concorsuale, per l assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente,
                senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano comunque superato
                le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova
                non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/ 30 (che non erano stati ammessi, cioè,
                esclusivamente a cagione di mancanza di posti);
                che, pertanto, gli interessati hanno impugnato il predetto secondo bando chiedendone l annullamento nella
                parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante "scorrimento" della graduatoria, al tirocinio
                teorico-pratico;
                che l Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza del
                ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
                che con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche il Regolamento di amministrazione
                dell Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30.11.2000 del Comitato direttivo, nella parte in
                cui (artt.15 e 71) prevede la possibilità di derogare alle norme ordinarie in tema di pubblici concorsi (norme
                contenute nel DPR n.487/ 1994) e di utilizzare, in funzione selettiva, il meccanismo del "tirocinio con prova
                orale finale";
                che con appositi scritti difensivi l Amministrazione ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza
                anche del ricorso per motivi aggiunti - e, con particolare riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, la
                sua tardività - chiedendone il rigetto con il favore delle spese;
                Considerato che con il primo assorbente motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano violazione
                dell art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché per
                incongruità della motivazione, deducendo che l Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al "tirocinio"
                costituente la terza prova del "secondo" concorso, i soggetti che avevano già superato con punteggio
                superiore ai 24/ 30 (dunque con punteggio attestante l "idoneità") le prime due prove della precedente
                procedura;
                Considerato e Ritenuto, al riguardo:
                che la "seconda procedura" selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente
                conclusa;
                che nella "prima procedura" i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. "terza prova") non già
                perché risultati "inidonei", ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire;
                che, pertanto, la "ripetizione" delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata
                mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità,
                efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell azione amministrativa;
                che la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale appare in contrasto anche con
                la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal D.lgs n.29 del 1993 e dell art.15, comma 7, del
                DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall art.20, comma 3, della L. n.488 del
                1999 e dall art.51 della L. n.388 del 2000;
                che, più in particolare, la giurisprudenza di questo TAR, afferma che proprio in attuazione ai suddetti
                principii ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, "lo s co r r im ent o d i una g r a d ua t o r ia d i conco r s o
                a nco r a v a lid a co s t it uis ce a t t o d o b b lig o e non m e r am ent e d is cr e z iona le d e lla PA" (TAR
                Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536);
                che l avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a
                provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per l accesso al tirocinio,
                che il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di
                laurea minimo; che pertanto l Amministrazione appare maggiormente garantita dall utilizzazione della
                "graduatoria" degli "idonei" compilata nell ambito della prima procedura selettiva; e che ciò connota come
                "illogico" il comportamento dell Amministrazione, volto a "neutralizzare" gli effetti di una procedura
                selettivamente più rigorosa;
                che, pertanto, la doglianza in esame appare condivisibile e che per essa il ricorso merita accoglimento;
                Ritenuto, in considerazione delle superiori osservazioni:
                che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento - per le ulteriori statuizioni conformative -
                delle norme del bando (impugnato) che non prevedono la diretta ammissione dei ricorrenti (mediante
                "scorrimento" della graduatoria già compilata nell ambito della precedente procedura selettiva) alla prova
                indicata come "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale";
                che la superiore statuizione esime il Collegio dall esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quelli
                - accessori e subordinati - di cui ai ricorsi per motivi aggiunti, nonché delle correlative eccezioni (tra cui
                quella di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, "dipendente" da quest ultimo) sollevate
                dall Avvocatura dello Stato;
                che sussistono giuste ragioni per condannare l Amministrazione soccombente al pagamento delle spese
                processuali, che si liquidano in complessivi 3.000,00;
                P.Q.M.
                accoglie in parte il ricorso; e, per l effetto, annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in
                motivazione, e dichiara l obbligo dell Amministrazione di ammettere i ricorrenti al tirocinio per cui è causa.
                Condanna l Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in motivazione.
                Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
                Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
                Luigi Tosti, Presidente
                Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
                Stefano Toschei, Consigliere
                DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15/09/2009.
                Ti faccio una domanda Pliskyn (ma dovrei farla al Tar)...
                Che differenza c'è tra chi ha preso 24/30 alla seconda prova (e quindi non è potuto entrare al tirocinio per mancanza di posti e ne rivendica il diritto) e chi ha preso 24/30 alla prima prova e non ha potuto accedere alla seconda sempre per mancanza di posti !??!?!
                Questi non hanno diritto di ricorrere !?!??!

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                  Originariamente inviato da fabiotm Visualizza il messaggio
                  Ti faccio una domanda Pliskyn (ma dovrei farla al Tar)...
                  Che differenza c'è tra chi ha preso 24/30 alla seconda prova (e quindi non è potuto entrare al tirocinio per mancanza di posti e ne rivendica il diritto) e chi ha preso 24/30 alla prima prova e non ha potuto accedere alla seconda sempre per mancanza di posti !??!?!
                  Questi non hanno diritto di ricorrere !?!??!
                  Beh Fabio penso che presto la risposta la darà il CdS.
                  Cmq giusto per colloquiare un pò, ritengo che il Tar considera solo coloro che hanno superato sia la prima che la seconda prova (questo è, a mio avviso la differenza.Superare la sola prima prova, per il Tar, non è indice di idoneità) e quindi hanno dimostrato di essere meritevoli a svolgere il tirocinio:..........."che tutti i ricorrenti partecipavano al concorso e, superata la prima prova, venivano ammessi alla seconda;
                  che gli stessi superavano anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/ 30, ma non
                  risultavano utilmente collocati in graduatoria in quanto posizionati oltre il numero previsto per l ammissione
                  alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale);
                  che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 31.12.2008, l Amministrazione ha indetto una
                  nuova procedura concorsuale, per l assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente,
                  senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano comunque superato
                  le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova
                  non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/ 30 (che non erano stati ammessi, cioè,
                  esclusivamente a cagione di mancanza di posti)

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                    Infatti la sentenza del tar fa riferimento all'indizione di un nuovo concorso senza tener conto delle persone che già potevano essere considerate idonee, ma non ha imposto all'AE di far fare loro il tirocinio del 2008! Quindi per coloro che non rientrano nel numero dei posti a tirocinio non vedo a cosa possano appellarsi?! Non stiampo parlando del concorso del 2010, ma di quello del 2009...

                    Originariamente inviato da Plynskin Visualizza il messaggio
                    Beh Fabio penso che presto la risposta la darà il CdS.
                    Cmq giusto per colloquiare un pò, ritengo che il Tar considera solo coloro che hanno superato sia la prima che la seconda prova (questo è, a mio avviso la differenza.Superare la sola prima prova, per il Tar, non è indice di idoneità) e quindi hanno dimostrato di essere meritevoli a svolgere il tirocinio:..........."che tutti i ricorrenti partecipavano al concorso e, superata la prima prova, venivano ammessi alla seconda;
                    che gli stessi superavano anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/ 30, ma non
                    risultavano utilmente collocati in graduatoria in quanto posizionati oltre il numero previsto per l ammissione
                    alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale);
                    che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 31.12.2008, l Amministrazione ha indetto una
                    nuova procedura concorsuale, per l assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente,
                    senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano comunque superato
                    le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova
                    non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/ 30 (che non erano stati ammessi, cioè,
                    esclusivamente a cagione di mancanza di posti)

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                      infatti c'è chi ha la pazienza di aspettare che il concorso 2010 sia bandito per impugnarlo..si sa già che all'Ae occorrono altri 1000 posti!vediamo dadove li prnde stavolta!

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                      Sto operando...
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