E che palle !!! .... simona....e non potete articolare un pò ?...spiegare la questione.con calma e chiarezza...e sù...
Ma che ne so...me l'ha detto ieri sera durante una cena, non è che l'ho inchiodato su articoli o riferimenti....però ha dubitato della correttezza della risposta che noi avevamo dato x buona......
...IN EFFETTI ANCHE IL MIO COMMERCIALISTA sulle PENSIONI sostiene ciò......
ma quindi lavoro dipendente potrebbe andar bene?? io ho messo quella ...ma poi cmqindennità e assegni di guerra non sono lavoro dipendente e nn siamo cmq in errore mettendo B?
Ma che ne so...me l'ha detto ieri sera durante una cena, non è che l'ho inchiodato su articoli o riferimenti....però ha dubitato della correttezza della risposta che noi avevamo dato x buona......
innanzitutto bentornata!!!
spero che il tuo commercialista abbia ragione, pure perchè i casi di esclusione dalla b.i. sono tassativi.... e lì si parla di esclusione, non di esenzione...
IO SOSTENGO CHE LE PENSIONI SONO UNA COSA (assimilate al reddito da lavoro dipendente) mentre assegni e indennità di guerra sono esenti..quindi mi viene da pensare che per "pensioni, indennità e assegni di guerra" si intenda un unico genere di pensioni risarcitorie....insomma non si parla delle classiche pensioni! per cui..la risposta è che non fanno parte della base imponibile
spero che il tuo commercialista abbia ragione, pure perchè i casi di esclusione dalla b.i. sono tassativi.... e lì si parla di esclusione, non di esenzione...
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'impossibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa
e) nel limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis della legge 1°giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993. e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel redime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.
Effettivamente queste sono le ESCLUSIONI dalla base imponibile. Boh
Ciao Francesco...per cortesia mi spieghi meglio la faccenda delle pensioni e di come avete interpretato voi a studio la questione ? ....grazie
Ciao,
taglio la testa al toro sulla domanda in questione, in base all'art. 34 Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 601, le pensioni di guerra & c. sono esenti da IRPEF.
La domanda la sapevo perché in studio avevo un cliente che ce l'aveva e non la indicava nella dichiarazione dei redditi.
Riporto il testo:
Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennita'
accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le
pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i
soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'impossibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa
e) nel limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis della legge 1°giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993. e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel redime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.
Effettivamente queste sono le ESCLUSIONI dalla base imponibile. Boh
quindi cosa sostieni? escluse da base imponibile o assimilate al lavoro dipendente?
spero che il tuo commercialista abbia ragione, pure perchè i casi di esclusione dalla b.i. sono tassativi.... e lì si parla di esclusione, non di esenzione...
Chi è esonerato dall' utilizzare Il modello Unico 2009 ?
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se, nell’anno 2008, avete posseduto:
• solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’ abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
• redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
quindi cosa sostieni? escluse da base imponibile o assimilate al lavoro dipendente?
non lo so
dico solo che nell'elencazione tassativa delle ESCLUSIONI dalla base imponibile (risposta A), non c'è alcun riferimento alle pensioni di guerre e accessori.
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