alla fine serve sempre la sensibilitā dell'uomo nell'acchiare il "collegamento"giusto
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L'angolo di ROL
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https://www.ilfattoquotidiano.it/202...serva/6096791/
seeeeeee ahahhahahaaha
alla fine della fiera sarā astrazeneca per tutti ...scommettiamo?
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l'obbligo di tenere la contabilitā correttamente si annovera nell'ambito delle obbligazioni “pubblico/sanzionatorio” e, pertanto, non delegabili, nel senso che, ove delegate a terzi, esse non esonerano il contribuente, che ne č soggetto e destinatario, dall'obbligo di controllarne l'adempimento da parte del professionista delegato.
In definitiva, la sentenza in questione dā corso al consolidato orientamento sia delle Commissioni di merito (si veda, su questa rivista, “obbligo di vigilanza per la societā con il commercialista smemorato”) che di legittimitā, secondo cui “in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo” (cfr, ex pluribus, Cassazione n. 5661/2020, n.19422/2018, n.6930/2017).
https://www.fiscooggi.it/rubrica/giu...evita-sanzione
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiol'obbligo di tenere la contabilitā correttamente si annovera nell'ambito delle obbligazioni “pubblico/sanzionatorio” e, pertanto, non delegabili, nel senso che, ove delegate a terzi, esse non esonerano il contribuente, che ne č soggetto e destinatario, dall'obbligo di controllarne l'adempimento da parte del professionista delegato.
In definitiva, la sentenza in questione dā corso al consolidato orientamento sia delle Commissioni di merito (si veda, su questa rivista, “obbligo di vigilanza per la societā con il commercialista smemorato”) che di legittimitā, secondo cui “in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo” (cfr, ex pluribus, Cassazione n. 5661/2020, n.19422/2018, n.6930/2017).
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Un provvedimento della stessa Agenzia fisserā le modalitā attuative della norma, in particolare quelle per invalidare le lettere d’intento giā emesse e inibire il rilascio di nuove lettere.
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