Originariamente inviato da ROL
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Successivamente le vittime venivano condotte fisicamente in Bulgaria in compagnia dei broker ove venivano indotte frettolosamente a sottoscrivere tali contratti (spesso in lingua bulgara o inglese) o a firmare cambiali e stipulare atti presso notai.
In realtā, la sottoscrizione di tali documenti afferiva procure speciali a vendere tramite cui gli autori del reato potevano alienare i beni delle vittime attraverso “regolari” atti di vendita presso notai italiani e avveniva previa acquisizione di quote societarie di societā inglesi o bulgare, ove venivano conferiti i beni oggetto di truffa, prospettando finalitā di investimento e di accrescimento del proprio valore immobiliare; i beni confluivano poi in un GEIE (Gruppo Europeo di interesse economico) con sede nel bolognese. In sostanza, attraverso vari passaggi negoziali, le vittime perdevano sia la titolaritā delle societā alle quali venivano conferite le proprietā che dei beni stessi.
All’esito della spoliazione, perpetrata mediante queste condotte mascherate da raffinate operazioni finanziarie venivano poi operate ulteriori alienazioni dei beni ovvero delle quote societarie delle societā interessate, in modo da frapporre ostacoli all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni medesimi e di evitare che le proprietā rimanessero sempre sotto la sfera di influenza degli artefici della frode.
E’ proprio il passaggio dei beni provento di truffa nei vari GEIE e trust a configurare in capo a taluni dei partecipi la grave condotta di riciclaggio ed autoriciclaggio.
https://www.gdf.gov.it/stampa/ultime...ro-17-indagati
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