se il contribuente non segnalava l’assoggettamento ad imposta di bollo nel file della fattura elettronica nessun controllo automatizzato intercettava tale errore; la cosa era anche dovuta al fatto che il sistema non era sempre in grado di intercettare i documenti per i quali l’imposta era dovuta e il contribuente non aveva “flaggato” la casella di assoggettamento.
Ora, contestualmente al D.L. 124/2019, che impone all’Agenzia delle Entrate di predisporre in modo automatico le bozze delle Li.Pe. e della dichiarazione Iva, il D.L. 34/2019 impone alla stessa Agenzia delle entrate di....................
aveva segregato Milano: fallimento società immobiliare, sequestro urgente tre immobili Quadrilatero e credito bancario per 15 milioni totali
„Innanzitutto aveva prelevato olltre un milione e 200 mila euro dai conti correnti della società; poi aveva intestato gli immobili ora sequestrati a nome di una società anonima con sede in Lussemburgo, riconducibile comunque a lei, attraverso un trust.“
Ebbene, se nel primo caso la maschera riusciva a fermare solo il 42% delle goccioline respiratorie, nel secondo si arrivava all' 83%, mentre nel terzo caso, con tutti e due i manichini debitamente coperti, si saliva al 96,5%. In gran parte la doppia copertura serve a far meglio aderire la prima maschera, e a evitare che l' aria fluisca lateralmente. Per evitare i difetti delle mascherine sanitarie troppo cedevoli, suggeriscono i Cdc, si potrebbe però semplicemente renderle più aderenti.
L’autonoma impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate a seguito dei controllati automatizzati ai sensi dell’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 non è stata sempre considerata possibile.
A tal proposito si segnala che l’articolo 19 D.Lgs. 546/1992illustra un elenco tassativo degli atti impugnabili in sede giurisdizionale, tra cui non figura l’avviso bonario (comunicazione di irregolarità) emanato in esito al controllo automatico delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva.
In base all’interpretazione letterale della citata disposizione sembrerebbe non ammissibile presentare ricorso tributario avverso l’avviso bonario ricevuto da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questo è stato l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 110/E/2010 nella quale, richiamando l’orientamento espresso alle sezioni unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 16293 del 24.07.2007, e n. 16428 del 26.07.2007, ha chiarito che le comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”) non sono immediatamente impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, in quanto “costituiscono … un invito a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Quindi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l’intervento del giudice)”.
Infatti, ai fini dell’accesso alla tutela giurisdizionale innanzi ai giudici tributari è essenziale che il tenore dell’atto manifesti – circostanza che non si verifica con i c.d. “avvisi bonari” – una “pretesa tributaria compiuta e non condizionata, ancorché accompagnata dalla sollecitazione a pagare spontaneamente per evitare spese ulteriori …”.
L’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate è stato sconfessato dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25297/2014, nella quale è stata sancita l’autonoma impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo automatico.
“Il potere dell'Amministrazione finanziaria, se esercitato nell'ambito delle previsioni di legge, di scegliere discrezionalmente il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto, è insindacabile, di talché il contribuente, in assenza di pregiudizio sostanziale, non ha titolo a dolersi della scelta operata. In presenza di pregiudizio, invece, il giudice ha il potere di annullamento dell'atto impositivo, ciò non configurando travalicamento della giurisdizione nell'ambito di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione, in quanto espressione del legittimo sindacato del giudice tributario che ben può tener conto, ai fini della decisione, della metodologia adottata per la raccolta degli elementi utilizzati per la rettifica quando le emerse risultanze appaiano incongrue rispetto alla situazione concreta (come nella specie)”. https://www.commercialistatelematico...induttivo.html
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