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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    menti sapendo di mentire!!!!
    Non ci hai ancora mandato niente...io non te l'avrei certo ricordato se non ti fossi già pavoneggiato di averci dato chissà quale materiale

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      la nuova formulazione dell’art. 20 TUR così recita: «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».

      Vengono, quindi, sostituite le parole «degli atti presentati» con la locuzione «dell’atto presentato» e ha aggiunto, dopo la parola «apparente», un importante argine all’interpretazione dell’atto da registrare: la natura dell’atto deve essere determinata solo sulla base degli elementi contenuti nell’atto stesso dovendosi prescindere da elementi e atti ulteriori.

      Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, viene, infatti, affermato che: «non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote)».

      Risulta evidente dalla lettera della nuova norma che il legislatore abbia avvertito l’esigenza di porre un limite all’attività riqualificatoria perpetrata dall’Ufficio negli ultimi anni il quale non potrebbe fare più affidamento ad elementi extra-testuali nella qualificazione di un atto da sottoporre registrazione.

      In buona sostanza, sembra essere recepito il principio in base al quale quando l’ordinamento prevede più forme giuridiche alternative per i risultati pratici perseguibili, l’Amministrazione finanziaria non può sostituire una forma giuridica legittima con un’altra soltanto perché ha un onere fiscale maggiore

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        ti sta arrivando materiale qui...e neppure te ne accorgi....

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          https://www.youtube.com/watch?v=bTmxLA-MCHk

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            Non credo convenga imbarcarsi in questi approfondimenti...

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              Non credo convenga imbarcarsi in questi approfondimenti...
              che cosa? domanda certa l'art 20 dell'imposta di registro

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                ma su tesauro dovrebbe esserci trattato.....

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                  Ciao a tutti, ho preso i due tomi del Tesauro e mi sembra davvero ben scritto... Peraltro in questo periodo fatico un sacco a conciliare lo studio con lavoro e famiglia e sto seguendo il forum a singhiozzo.
                  Comunque imposterei così la risposta:

                  Definizione e differenza con l'evasione
                  Art. 10 bis
                  Elementi costitutivi e cause di esclusione
                  Inopponibilità delle operazioni e tributi dovuti Irrilevanza penale e sanzioni
                  Interpello antiabuso e disapplicativo


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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    che cosa? domanda certa l'art 20 dell'imposta di registro
                    Non trattando l'abuso del diritto. Io sono ancora lì

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                      Non trattando l'abuso del diritto. Io sono ancora lì
                      è una sottomanda che ti arriva.......su questo

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                      Sto operando...
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