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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioed io che credevo di trovare la scaletta stamattina.......andate a zappare
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiosiete ancora in modalità post esame.....muovetevi!!!!! (giorni buttati al vento...come li rimpiangerete quando usciranno del date degli esami... "Se solo avessi avuto qualche giorno in pù"...il mantra dei tirocinanti in quei giorni ahahahahah
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiosiete ancora in modalità post esame.....muovetevi!!!!! (giorni buttati al vento...come li rimpiangerete quando usciranno del date degli esami... "Se solo avessi avuto qualche giorno in pù"...il mantra dei tirocinanti in quei giorni ahahahahah
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RISOLUZIONE N. 101/E roma 27/07/2017
OGGETTO: Interpello ART. 11, comma 1 lettera c) legge 27 luglio 2000, n. 212 (TIPOLOGIA INTERPELLO)
Disciplina della cessione agevolata ai soci (SETTORE IMPOSITIVO RISPETTO AL QUALE L'OPERAZIONE PONE IL DUBBIO APPLICATIVO)
QUESITO
La Società - le cui azioni sono detenute da soci persone fisiche - esercita attività immobiliare di locazione e/o vendita di immobili propri, nonché attività di holding attraverso la detenzione di partecipazioni di maggioranza nel capitale di società a responsabilità limitata che svolgono attività di ristorazione. In data 30 settembre 2016, la Società ha effettuato una cessione agevolata ai soci - ai sensi dell’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 -........(LE PUNTUALI NORME DI RIFERIMENTO)
..........................
Il corrispettivo incassato dalla cessione è stato utilizzato bla bla (VALIDE RAGIONI EXTRAFISCALI NON MARGINALI)
Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere se: (RICHIESTA)
(SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE)
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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Secondo il disposto del comma 1, articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n.212, e successive modificazioni, recante la “Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale”, affinché un'operazione possa essere considerata abusiva l'Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”;
b) l'assenza di “sostanza economica” dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
c) l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”. L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività.
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Attraverso il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali 4 (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).
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