Originariamente inviato da ROL
					
						
						
							
							
							
							
								
								
								
								
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L'angolo di ROL
				
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1) determinazione del reddito complessivo
2) individuazione del reddito imponibile (sottraendo aL REDDITO COMPLESSIVO GLI ONERI DEDUCIBILI E LE PERDITE….STUDIARE IL NUOVO REGIME..NON MI RICORDO..)
3) calcolare l'imposta lorda (applicando al reddito imponibile le aliquote progressive a scaglioni)
4) calcolare l'imposta netta (sottraendo dall'imposta lorda le detrazioni
= imposta dovuta
- ritenute d'cconto subite e acconti versati
= imposte da versare
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Perchè hai messo mi piace ad uno e non all'altro e mi chiedevo se non ci fosse qualcosa che non andasseOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
perché?
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no, solo i contributi previdenziali (deducibili)Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Ma al contribuente in regime forfettario non spettano detrazioni
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E qdi secondo loro è quella parte dell'art. 12 che andrebbe applicataOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
no, solo i contributi previdenziali (deducibili)
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore
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Però c'è scritto pure per limiti di reddito...Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
E qdi secondo loro è quella parte dell'art. 12 che andrebbe applicata
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore
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1.4.4 Genitori non legalmente ed effettivamente separatiOriginariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
E qdi secondo loro è quella parte dell'art. 12 che andrebbe applicata
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore
Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50 per cento ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa dell’i ncapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. È possibile, tuttavia, dar corso all’accordo anche in assenza di tale condizione “di incapienza” poiché la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.
l'interpello faceva riferimento a questa passaggio della loro circolareUltima modifica di ROL; 23-07-2019, 19:29.
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