annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    io comunque sono a favore dell'interpretazione data dall'agenzia…..
    Ma al contribuente in regime forfettario non spettano detrazioni

    Commenta


      1) determinazione del reddito complessivo
      2) individuazione del reddito imponibile (sottraendo aL REDDITO COMPLESSIVO GLI ONERI DEDUCIBILI E LE PERDITE….STUDIARE IL NUOVO REGIME..NON MI RICORDO..)
      3) calcolare l'imposta lorda (applicando al reddito imponibile le aliquote progressive a scaglioni)
      4) calcolare l'imposta netta (sottraendo dall'imposta lorda le detrazioni
      = imposta dovuta
      - ritenute d'cconto subite e acconti versati
      = imposte da versare

      Commenta


        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        perché?
        Perchè hai messo mi piace ad uno e non all'altro e mi chiedevo se non ci fosse qualcosa che non andasse

        Commenta


          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

          Ma al contribuente in regime forfettario non spettano detrazioni
          no, solo i contributi previdenziali (deducibili)

          Commenta


            http://www.ipsoa.it/documents/fisco/...e-effetto-2018

            Commenta


              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              no, solo i contributi previdenziali (deducibili)
              E qdi secondo loro è quella parte dell'art. 12 che andrebbe applicata

              Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore

              Commenta


                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                E qdi secondo loro è quella parte dell'art. 12 che andrebbe applicata

                Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore
                Però c'è scritto pure per limiti di reddito...

                Commenta


                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                  E qdi secondo loro è quella parte dell'art. 12 che andrebbe applicata

                  Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore
                  1.4.4 Genitori non legalmente ed effettivamente separati

                  Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50 per cento ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa dell’i ncapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. È possibile, tuttavia, dar corso all’accordo anche in assenza di tale condizione “di incapienza” poiché la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.

                  l'interpello faceva riferimento a questa passaggio della loro circolare
                  Ultima modifica di ROL; 23-07-2019, 18:29.

                  Commenta


                    poi con altre due circolari per limitare questa possibilità….nel 2016 ed ora in quel interpello recente dice che questo caso non può essere applicato per i forfettari….

                    Commenta


                      ora ci sono consulenti che per quieto vivere ...si adeguano alle circolari (anche se il dato normativo dice altro tecnicamente)
                      invece poi ci sono i rissosi…..ahahaha che se ne fregano ...36 ter sicuro e poi vanno in contenzioso ….decideranno i giudici.

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X