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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioRimanendo (in termini generali) in materia di reddito di impresa…
domanda: Possono applicarsi le norme previste per le società ed enti ires alle persone fisiche ? e alle società di persona?Ultima modifica di strelizia; 03-05-2019, 16:51.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
ci sono in giro con quella impostazione, ma troppo prolissi....
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Possono applicarsi le norme del reddito d'impresa alle società di persone
--> tenuto conto delle disposizioni contenute nella Sezione I del titolo II del tuir (art. 81-116) applicabili sia alle società di capitali ed enti commerciali che alle persone fisiche e società di persona (mediante rinvio nell'ambito dell'art. 56 del tuir)
---> dalle norme "speciali" presenti nel titolo I del Capo VI del tuir, applicabili alle sole persone fisiche e società di persone.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Io non ne ho trovato...con scritture, regole contabili, fiscali, derivazione semplice, rafforzata, ecc ecc. Dove si trova?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
il reddito dei soggetti irpef (quindi anche delle persone fisiche) è determinato...
--> tenuto conto delle disposizioni contenute nella Sezione I del titolo II del tuir (art. 81-116) applicabili sia alle società di capitali ed enti commerciali che alle persone fisiche e società di persona (mediante rinvio nell'ambito dell'art. 56 del tuir)
---> dalle norme "speciali" presenti nel titolo I del Capo VI del tuir, applicabili alle sole persone fisiche e società di persone.
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Articolo 56
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Determinazione del reddito d'impresa. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
In vigore dal 01/01/2019
Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1
Nota:
Contiene modifiche recate dall'art.2, comma 217, L. n.244 del 2007. Contiene anche le modifiche di cui all'art. 1 del DL n. 554/93. Contiene anche le modifiche di cui all'art. 1 del DL n. 139/94. Contiene anche le modifiche di cui all'art. 1 del DL n. 261/94.
1. Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
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