Originariamente inviato da strelizia
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In quella sede, vista la funzione dell’avviso di mera provocatio ad opponendum, è sufficiente che tale motivazione sia adeguata.
La prova, invece, può (e deve) essere fornita in sede processuale.
Nella sede, cioè, in cui la prova svolge la propria funzione: “convincere” il giudice.
La prova dei fatti dedotti a sostegno della pretesa, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione, non è richiesta come elemento costitutivo della pretesa, ma deve essere fornita solo in sede processuale.
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