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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

    Ma il deposito non avviene quando si costituisce in giudizio?
    Art. 24

    Produzione di documenti e motivi aggiunti


    1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

    2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

    3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

    4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l' art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l' art. 23, comma 3.

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      2009
      Per quanto concerne l'assistenza tecnica nel processo tributario l'incarico:
      A può essere conferito oralmente all'udienza pubblica dandone atto a verbale
      B deve essere sempre conferito necessariamente con atto pubblico
      C viene sempre conferito con scrittura privata autenticata
      Nel giudizio di appello possono proporsi:
      A domande nuove
      B nuove eccezioni rilevabili anche d'ufficio
      C nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio
      Il ricorso può essre proposto avverso:
      A il questionario inviato dall'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600 del 1973
      B il diniego o la revoca di agevolazioni fiscali
      C il processo verbale di constatazione
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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Art. 24

        Produzione di documenti e motivi aggiunti


        1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

        2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

        3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

        4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l' art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l' art. 23, comma 3.
        Si, ho riletto l'articolo. Il Tesauro parla del modo in cui presentare i documenti, di quest'ulteriore produzione no
        Ultima modifica di strelizia; 14-11-2018, 10:20.

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          Anno 2015
          007. Nel caso di pendenza contestuale del processo tributario e di quello penale aventi ad oggetto i medesimi fatti:
          A) Deve essere sospeso il processo penale, ma solo se iniziato successivamente a quello tributario.
          B) Nessuno dei due processi deve essere sospeso.
          C) Deve essere sospeso il processo tributario.
          La costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22 D.Lgs. n. 546/92) deve avvenire:
          A) Entro 60 giorni dalla data di proposizione del ricorso.
          B) Entro 10 giorni dalla data di proposizione del ricorso.
          C) Entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso
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            il pvc potevo impugnarlo direttamente? non credo vi sarà chiesto......comunque dovete rispondere NO.

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              di sicuro posso impugnarlo insieme all'avviso di accertamento.....ma anche questo non vi sarà richiesto....

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                voi dovete imparare questo...

                Art. 19

                Atti impugnabili e oggetto del ricorso

                1. Il ricorso può essere proposto avverso:

                a) l'avviso di accertamento del tributo;

                b) l'avviso di liquidazione del tributo;

                c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

                d) il ruolo e la cartella di pagamento;

                e) l'avviso di mora;

                e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

                e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

                f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 2;

                g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

                h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

                i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  voi dovete imparare questo...

                  Art. 19

                  Atti impugnabili e oggetto del ricorso

                  1. Il ricorso può essere proposto avverso:

                  a) l'avviso di accertamento del tributo;

                  b) l'avviso di liquidazione del tributo;

                  c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

                  d) il ruolo e la cartella di pagamento;

                  e) l'avviso di mora;

                  e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

                  e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

                  f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 2;

                  g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

                  h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

                  i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
                  e questo....

                  Art. 2

                  Oggetto della giurisdizione tributaria


                  1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

                  2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

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                    Per quanto concerne l'assistenza tecnica nel processo tributario l'incarico:
                    A può essere conferito oralmente all'udienza pubblica dandone atto a verbale
                    B deve essere sempre conferito necessariamente con atto pubblico
                    C viene sempre conferito con scrittura privata autenticata
                    Nel giudizio di appello possono proporsi:
                    A domande nuove
                    B nuove eccezioni rilevabili anche d'ufficio
                    C nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio
                    Il ricorso può essere proposto avverso:
                    A il questionario inviato dall'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600 del 1973
                    B il diniego o la revoca di agevolazioni fiscali
                    C il processo verbale di constatazione

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                      Quello del difensore sono andata a guardarmelo perchè il Tesauro non parla del comma 7

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                      Sto operando...
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