059. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa i corrispettivi delle cessioni di beni mobili si considerano conseguiti:
A) Alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se precedente, all'atto del relativo pagamento.
B) Alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
C) Alla data del relativo pagamento.
A) Alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se precedente, all'atto del relativo pagamento.
B) Alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
C) Alla data del relativo pagamento.
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