L'agenzia ha mandato le comunicazioni via posta, ma il portiere non c'è. La cartolina è stata smarrita. Quando il contribuente non si presenta, e non porta i giustificativi della dichiarazione, iscrive al ruolo tutto l'Irpef sulla dichiarazione non presentata». Le deduzioni, insomma, non avrebbero avuto i giustificativi necessari: l'imposta e le sanzioni sarebbero dunque state iscritte a ruolo.
Nemmeno questa cartella, però, sarebbe mai arrivata nella cassetta delle lettere. «Ecco perché è scattata l'ipoteca.
La domanda, adesso, è però questa: come mai Conte, se aveva davvero tutte le carte in regola, invece di pagare 26 mila euro non ha poi presentato le certificazioni delle ritenute d'acconto richieste dall'Agenzia, in modo da fare ricorso contro la sanzione, vincere e non pagare quanto richiesto “ingiustamente” dall'erario?
La domanda, adesso, è però questa: come mai Conte, se aveva davvero tutte le carte in regola, invece di pagare 26 mila euro non ha poi presentato le certificazioni delle ritenute d'acconto richieste dall'Agenzia, in modo da fare ricorso contro la sanzione, vincere e non pagare quanto richiesto “ingiustamente” dall'erario?
«Diciamo che ha voluto subito levarsi il dente, e ha pagato tutto quello che c'era da pagare», chiosa Cimmino a L'Espresso.
visto che ci troviamo interessante sentenza........36 bis...DPR 600/73.(molte volte gli uffici non prestano attenzione a questo aspetto...)
In tema di accertamento, qualora risulti necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, oppure una valutazione giuridica delle norme interessate, non può trovare applicazione la liquidazione automatica, occorrendo invece un atto di accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del percorso logico giuridico adottato dall’Amministrazione finanziaria nella diversa determinazione dell’imponibile, condizione indispensabile per permettergli di difendersi adeguatamente. Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 27 Aprile 2018 n 10204.
momento di imputazione delle componenti reddituali disciplinate
per i beni mobili rileva la data della consegna o della spedizione;
– per i beni immobili e le azienderileva la data della stipulazione dell’atto; – ovvero rileva la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, se tale data è diversa e successiva rispetto alle precedenti
; – per le prestazioni di servizi rileva la data di ultimazione delle stesse;
– per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, rileva la data di maturazione dei corrispettivi
ATTENZIONE NON CONFONDERE CON LA COMPETENZA IVA
competenza prestazione dei servizi IVA------> non rileva l'ultimazione della prestazione MA il pagamento o l'emissione della fattura
Nella determinazione del reddito d'impresa il periodo d'imposta ai fini fiscali può essere improntato al criterio di competenza in base al quale:
a) si verifica il fatto gestionale
b) rileva il momento finanziario
c) rileva la gestione
attenzione.....
PRINCIPIO DI COMPETENZA CIVILE E PRINCIPIO DI COMPETENZA FISCALE.....SONO 2 BESTIE DIVERSE
Codice civile---> protegge i creditori
fisco---> protegge le entrate tributarie
il codice civile---> principio di prudenza.....es ammortizza più che puoi...es hai un credito che non puoi riscuotere? accantono più che puoi ecc....
fisco----> come ragiona? voglio più base imponibile.....ammortizza poco......
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