“Quelli che credono che solo a loro sia consentito dire tutto e il contrario di tutto, senza pagarne mai le conseguenze. Quelli che “fate come dico non quello che faccio”: l’attitudine cialtrona più antica del mondo”, scrive Saviano
il principio di previa imputazione del costo a conto economico (civilistico)
le spese e gli altri componenti negativi sono GENERALMENTE ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico civilistico dell'esercizio di competenza
generalmente significa non sempre------> per chi volesse approfondire (non credo comunque oggetto di quiz.....)
ECCEZIONI AL PRINCIPIO
- quando la legge espressamente lo permette
- quando sono stati già imputati in modo legittimo in un esercizio precedente
- quando sono specificatamente afferenti ai ricavi se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi
- per gli ias in riferimento ad alcune voci (es marchi, avviamento ecc)
Le visioni delle due sezioni della Cassazione sono evidentemente contrapposte: può essere sostenuta la validità dell’una o dell’altra (o di nessuna delle due, come di fatto fa l’Agenzia delle entrate), ma cercarle di conciliare, come ha fatto la sentenza n. 1518/01/2018 della CTR Lazio, appare alla stregua di un tentativo di “mutazione genetica”.
ahahahahah
si, come le attibuzioni "patrimoniali" in capo ai beneficiari.....
Esclusione parziale dal reddito dei dividendi provenienti da territori a regime fiscale privilegiato
Ai sensi degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del T.U.I.R. – nella versione previgente alla Legge di bilancio 2018 – i dividendi di fonte estera provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata erano integralmente tassati in capo al socio residente, fatti salvi i casi in cui: (i) tali utili fossero già stati imputati per trasparenza al socio residente ai sensi della disciplina relativa alle controlled foreign companies (cd. CFC), ovvero (ii) fosse dimostrato – anche mediante interpello – che dalle partecipazioni non era conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
In tale contesto normativo è intervenuto l’art. 1, comma 1009, della Legge di bilancio 2018, che ha modificato l’art. 89, comma 3, del T.U.I.R., escludendo dal reddito il 50% dell’ammontare dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata che svolgono un’effettiva attività industriale o commerciale nello Stato o territorio di insediamento
quindi per i SOGGETTI IRES sono 3 i regime d'imposizione.......
quello ordinario----> quello di esclusione dal reddito al 95% (e quindi tax al 5%....attenzione ai giochetti nei quiz...)
un regime intermedio ----> esclusione al 50%
regime della tassazione integrale al 100%
qui per i dividendi sarebbe utile fare schemini....
DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
- percepiti da soggetti ires
- percepiti da imprenditori soggetti a irpef
- percepiti da soggetti non imprenditori
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