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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    domani facciamo sopravvenienze ATTIVE....art 88 tuir
    - proprie
    -improprie
    - versamenti soci a società
    - riduzione dediti a seguito di crisi d'impresa
    - cessioni di contratti di leasing
    Se riusciamo a infilarci anche qualcosa sulle procedure concorsuali sarebbe meglio

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      Il furto di euro 20.000,00 in contanti dalla cassaforte dell'azienda determina una.....
      A) Insussistenza passiva
      B) Insussistenza attiva

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        Le sopravvenienze attive consistono in...
        A) Aumenti di attività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione.
        B) Diminuzioni di attività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione.
        C) Aumenti di passività provocate da eventi imprevedibili, o occasionali o estranei alla normale attività di gestione.
        D) Diminuzioni di passività generate da operazioni della normale attività di gestione

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          L’eliminazione della sezione straordinaria, per certi versi, può essere accolta con favore. Da un lato, il venir meno dell’esigenza di attribuire una connotazione “straordinaria” ai costi e ricavi rilevati nell’esercizio semplifica l’attività del redattore del bilancio. Semplifica, tutto sommato, anche il compito di chi il bilancio lo legge, considerato che gli indicatori di performance veicolati dal Conto Economico non si prestano ad essere “inquinati” da valutazioni soggettive.

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            Da un altro lato, l’eliminazione della sezione straordinaria consente di superare certe storture della precedente disciplina, come quella per cui si consideravano necessariamente straordinari i costi di competenza dell’esercizio precedente, ma rilevati in esercizi successivi, con il risultato che componenti tipicamente ordinarie come le sopravvenienze passive relative a insufficienti stanziamenti a fatture da ricevere finivano per essere sistemicamente sottratte al risultato operativo dell’impresa

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              Non si può nascondere, tuttavia, che l’eliminazione della sezione straordinaria pone problemi di intellegibilità del risultato economico dell’esercizio, nei limiti in cui la confluenza di certi costi e ricavi nella sezione ordinaria finisce, talvolta, per privare di significatività il saldo espresso dalla differenza tra le macrovoci A e B

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Gli immobili dell'imprenditore individuale sono considerati beni relativi all'impresa: a) se sono indicati con tale qualifica nell'inventario b) se utilizzati nell'impresa per la maggior parte del periodo di imposta c) in ogni caso d) in nessun caso
                qui la risposta è A?

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                  Con riguardo agli utili e alle perdite derivanti dalla dismissione di cespiti o di rami d’azienda, l’eliminazione della sezione straordinaria si sostanzia nell’obbligo di rilevazione di queste componenti nelle voci A5 “Altri ricavi” e B14 “Oneri diversi di gestione”. La stessa classificazione deve riservarsi alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti d’aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie

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                    Per quanto riguarda le altre componenti che prima alimentavano la sezione straordinaria, la regola generale proposta dall’OIC 12 è quella di classificarle sulla base della loro natura. Si tratta, in particolare, di:
                    • oneri di ristrutturazioni aziendali;
                    • plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;
                    • furti e ammanchi di beni di natura straordinaria che possono interessare diverse voci (dai cespiti alle disponibilità liquide o ai beni di magazzino);
                    • perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, o simili;
                    • oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell’impresa (il principio fa l’esempio di cause e controversie relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, o ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni).
                    L’approccio di fondo per cui le componenti prima rilevate nella sezione straordinarie ora sono classificate sulla base della loro natura nelle altre voci del Conto Economico vale soprattutto per i costi. Per i ricavi, l’OIC ha mantenuto la distinzione tra gestione caratteristica (i cui ricavi sono rilevati, se di natura non finanziaria, nelle voci da A1 a A4) e gestione accessoria (con i relativi ricavi da rilevarsi nella voce A5); in molti casi, di conseguenza, le tipologie di ricavi che prima erano rilevate nella sezione straordinaria si ritrovano ora classificate nella voce A5.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Il furto di euro 20.000,00 in contanti dalla cassaforte dell'azienda determina una.....
                      A) Insussistenza passiva
                      B) Insussistenza attiva
                      allora, qui essendo che subisco un furto, quindi un evento imprevisto, ho una variazione straordinaria di reddito negativa e quindi un'insussistenza passiva.

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