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L'angolo di ROL

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    in quel periodo stava svenato probabilmente....

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      in quel periodo stava svenato probabilmente....
      se è una liquidazione automatica dpr 633/72

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        Saviano a Di Battista: “Fai parte di una gloriosa categoria patria: i para****”.

        grandissimo Saviano......

        https://www.ilfattoquotidiano.it/201...emire/4374781/

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Saviano a Di Battista: “Fai parte di una gloriosa categoria patria: i para****”.

          grandissimo Saviano......

          https://www.ilfattoquotidiano.it/201...emire/4374781/
          “Quelli che credono che solo a loro sia consentito dire tutto e il contrario di tutto, senza pagarne mai le conseguenze. Quelli che “fate come dico non quello che faccio”: l’attitudine cialtrona più antica del mondo”, scrive Saviano

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            il principio di previa imputazione del costo a conto economico (civilistico)
            le spese e gli altri componenti negativi sono GENERALMENTE ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico civilistico dell'esercizio di competenza

            generalmente significa non sempre------> per chi volesse approfondire (non credo comunque oggetto di quiz.....)

            ECCEZIONI AL PRINCIPIO
            - quando la legge espressamente lo permette
            - quando sono stati già imputati in modo legittimo in un esercizio precedente
            - quando sono specificatamente afferenti ai ricavi se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi
            - per gli ias in riferimento ad alcune voci (es marchi, avviamento ecc)

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              Le visioni delle due sezioni della Cassazione sono evidentemente contrapposte: può essere sostenuta la validità dell’una o dell’altra (o di nessuna delle due, come di fatto fa l’Agenzia delle entrate), ma cercarle di conciliare, come ha fatto la sentenza n. 1518/01/2018 della CTR Lazio, appare alla stregua di un tentativo di “mutazione genetica”.

              ahahahahah


              si, come le attibuzioni "patrimoniali" in capo ai beneficiari.....
              Ultima modifica di ROL; 24-05-2018, 09:56.

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                per l'orale....conservate

                http://www.lalentesulfisco.it/abc-ne...ratori,3,35479

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                  novità....

                  Esclusione parziale dal reddito dei dividendi provenienti da territori a regime fiscale privilegiato
                  Ai sensi degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del T.U.I.R. – nella versione previgente alla Legge di bilancio 2018 – i dividendi di fonte estera provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata erano integralmente tassati in capo al socio residente, fatti salvi i casi in cui: (i) tali utili fossero già stati imputati per trasparenza al socio residente ai sensi della disciplina relativa alle controlled foreign companies (cd. CFC), ovvero (ii) fosse dimostrato – anche mediante interpello – che dalle partecipazioni non era conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati

                  In tale contesto normativo è intervenuto l’art. 1, comma 1009, della Legge di bilancio 2018, che ha modificato l’art. 89, comma 3, del T.U.I.R., escludendo dal reddito il 50% dell’ammontare dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata che svolgono un’effettiva attività industriale o commerciale nello Stato o territorio di insediamento

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                    quindi per i SOGGETTI IRES sono 3 i regime d'imposizione.......

                    quello ordinario----> quello di esclusione dal reddito al 95% (e quindi tax al 5%....attenzione ai giochetti nei quiz...)
                    un regime intermedio ----> esclusione al 50%
                    regime della tassazione integrale al 100%

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                      qui per i dividendi sarebbe utile fare schemini....

                      DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
                      - percepiti da soggetti ires
                      - percepiti da imprenditori soggetti a irpef
                      - percepiti da soggetti non imprenditori

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