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ordinanza 450/2018Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
è ordinanza credo....aspèèè
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Si trattava di una decisione su un ricorsoOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
ordinanza 450/2018
nella logica del nuovo art. 375 cod. proc. civ., i ricorsi assegnati alle sezioni semplici dovranno essere distinti a seconda che essi chiamino la Corte di cassazione all’esercizio della sola funzione di controllo di legalità della sentenza impugnata (a tutela del c.d. ius litigatoris) ovvero che chiamino la Corte anche all’esercizio della funzione di indirizzo della giurisprudenza (a tutela del c.d. ius constitutionis). Nel primo caso, la legge processuale riformata (nuovo art. 375 cod. proc. civ.) prevede che il ricorso sia trattato in “camera di consiglio” e deciso con “ordinanza”; nel secondo caso – e solo nel secondo caso – prevede che il ricorso sia trattato in “pubblica udienza” e deciso con “sentenza”.
Ne viene fuori un rito flessibile, che si adatta alla rilevanza delle questioni sottoposte col ricorso in funzione nomofilattica. Alla rigidità del rito precedente, che prevedeva sempre la trattazione in pubblica udienza, si sostituisce ora un rito che si adatta all’importanza delle questioni sottoposte e che riserva la trattazione in pubblica udienza ai soli ricorsi che sollecitano alla Corte l’esame di questioni di diritto di rilievo generale ai fini dell’esercizio della funzione di indirizzo della giurisprudenza.Ultima modifica di strelizia; 19-04-2018, 11:11.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
No, è una sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria
ecco..
La Corte di Cassazione, con due ordinanze pubblicate a poca distanza l’una dall’altra – la n 450/2018 e la n 3170/2018 – ha proposto un importante cambiamento della lettura e quindi della applicazione pratica del noto principio di inerenza delle spese, rispetto all’orientamento sinora prevalente e tradizionalmente applicato. .
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Bravissimo! Ora ho la certezza di poterlo citareOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
ecco..
La Corte di Cassazione, con due ordinanze pubblicate a poca distanza l’una dall’altra – la n 450/2018 e la n 3170/2018 – ha proposto un importante cambiamento della lettura e quindi della applicazione pratica del noto principio di inerenza delle spese, rispetto all’orientamento sinora prevalente e tradizionalmente applicato. .
							
						
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La Corte pronuncia ordinanza, e non sentenza, quando accoglie o rigetta il ricorso per manifesta fondatezza o infondatezza e quando lo dichiara inammissibileOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
ordinanza 450/2018
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