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L'angolo di ROL

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    L’onere della prova, come ha statuito il comma 9 dell’art. 10-bis,incombe sull’Amministrazione finanziari che deve provare l’esistenza della condotta abusiva, da parte sua non rilevabile d’ufficio,mentre il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al 3° comma.

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      In realtà risulta meramente ipotetico lo spazio per stabilire gli oneri di prova a carico delle parti in materia di abuso del diritto, posto che in un processo sull’abuso, il problema non è tanto quello di accertare la verità dei fatti, quanto quello di valutarli nel loro significato sostanziale.

      Perciò non ricorre sul punto un vero e proprio onere della prova incombente sulle parti, ma un onere di allegazione a carico delle stesse: l’amministrazione deve allegare la struttura dell’operazione, il vantaggio fiscale indebito, mentre il contribuente deve allegare le ragioni sottostanti alle operazioni, il fatto che si tratta di un vantaggio lecito, le eventuali ragioni extra fiscali non marginali sottostanti alle operazioni:in tal modo i giudici sono tenuti a rimanere nell’ambito delle allegazione espletate.

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        In ogni caso le condotte abusive non determinano fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie

        che poi, al netto delle chiacchiere, il tutto per arrivare a questo.....

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          è la sanzione penale che dava problemi e ti faceva decadere dagli incarichi....

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            pagare una sanzione amministrativa è l'equivalente del costo di una tazzina di caffè per chi mette in opera queste operazioni...

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              In ogni caso le condotte abusive non determinano fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie

              che poi, al netto delle chiacchiere, il tutto per arrivare a questo.....
              di fatto poi anche un'amnistia mascherata, - attraverso il favor rei-.......

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                In ogni caso le condotte abusive non determinano fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie

                che poi, al netto delle chiacchiere, il tutto per arrivare a questo.....
                volendo essere precisi precisi......

                ---------------> e a questo.....l’art. 10-bis, comma 9, Statuto, che afferma lapidariamente il divieto di rilevabilità d’ufficio

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                  Consip, il gip: “Intercettate Tiziano, su di lui gravi indizi di corruzione”

                  Consip - Woodcock chiedeva di ascoltare babbo Renzi per verificare se l’amico Russo millantasse, ma per il giudice il quadro era più pesante

                  Altro che pm d’assalto che voleva a tutti i costi incastrare il povero Tiziano Renzi. Henry John Woodcock si è dimostrato nei fatti più garantista dei giudici nei suoi confronti.

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                    http://trentinocorrierealpi.gelocal....994?refresh_ce

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                      http://roma.corriere.it/notizie/cron...0b7aecf1.shtml

                      i quiz costano...

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                      Sto operando...
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