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L'angolo di ROL

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    congruità delle spese di rappresentanza----> limite percentuale rapportato al volume dei ricavi;

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      Il tempo per saldare è di 70 giorni. “Io non posso pagare tutta la somma, quei soldi non ce li ho” spiega Cuffaro, che ha ricevuto per primo la cartella per il meccanismo del cosiddetto “pagamento in solido“. In questi casi viene individuato il “più capiente” al quale chiedere il pagamento. Se è in grado di onorare il debito, allora successivamente lo stesso potrà rivalersi sugli altri.

      http://www.ilfattoquotidiano.it/2017...ocura/3729889/

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        Rol, io ora sto rileggendo la parte generale di diritto tributario e sono indietro (interpretazione della norma tributaria) e sto leggendo un libro sulla partita doppia per ripassare. Cerco di seguirti e di salvare però cerchiamo di coordinarci un po'...

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          congruità delle spese di rappresentanza----> limite percentuale rapportato al volume dei ricavi;
          Coi libri non ho ancora letto nulla...

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

            Coi libri non ho ancora letto nulla...
            reddito d'impresa...art 108 tuir

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              reddito d'impresa...art 108 tuir
              Si, lo so...ma voglio rispondere dopo aver studiato. Non così...anzi forse l'avevo pure visto nell'altro libro della parte speciale, si certo nella parte delle imposte sui redditi. Ma ora sto vedendo altro...e in contabilità non ne ho mai letto...
              Ultima modifica di strelizia; 14-07-2017, 19:47.

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                Al massimo qualche articolo

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                  Tu posta e quando rispondo rispondo...

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Si, lo so...ma voglio rispondere dopo aver studiato. Non così...anzi forse l'avevo pure visto nell'altro libro della parte speciale, si certo nella parte delle imposte sui redditi. Ma ora sto vedendo altro...e in contabilità non ne ho mai letto...
                    civilisticamente......
                    A partire dai bilanci 2016 le spese di pubblicità non sono più capitalizzabili per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs.139/2015.

                    In precedenza i costi di pubblicità capitalizzati venivano esposti nello Stato patrimoniale alla voce 2) delle immobilizzazioni immateriali, insieme ai costi di ricerca e sviluppo.
                    Attualmente rimangono capitalizzabili i soli costi di sviluppo.

                    Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 le spese di pubblicità, erano capitalizzabili alle stesse condizioni previste per i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e sviluppo. Di conseguenza la capitalizzazione dei costi in questione era ammissibile se per essi era prevista un’utilità pluriennale e, nel caso di società con presenza del collegio sindacale, con il consenso di tale organo.

                    Affinché si potesse procedere alla capitalizzazione delle spese di pubblicità era necessario dimostrare una adeguatezza tra i costi sostenuti e i ricavi che l’impresa prevedeva di avere in seguito al loro sostenimento.
                    La capitalizzazione di queste spese, pur in presenza dei requisiti richiesti, non era un obbligo per i redattori di bilancio, bensì una facoltà: ragioni prudenziali potevano sempre far ritenere più opportuno non procedere ad una capitalizzazione di tali spese.

                    Attualmente è stata eliminata la possibilità, per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, di capitalizzare le spese di pubblicità così come prevedono anche gli IAS. Infatti, secondo quanto previsto dallo IAS 38, le spese di pubblicità non possono essere capitalizzate, ma devono essere portate a Conto economico nell’esercizio in cui esse sono sostenute.

                    A partire dal 2016, i costi di pubblicità dovranno essere considerati sempre ed esclusivamente costi di esercizio da rilevare tra i costi per servizi voce B-7 del Conto Economico.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      civilisticamente......
                      A partire dai bilanci 2016 le spese di pubblicità non sono più capitalizzabili per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs.139/2015.

                      In precedenza i costi di pubblicità capitalizzati venivano esposti nello Stato patrimoniale alla voce 2) delle immobilizzazioni immateriali, insieme ai costi di ricerca e sviluppo.
                      Attualmente rimangono capitalizzabili i soli costi di sviluppo.

                      Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 le spese di pubblicità, erano capitalizzabili alle stesse condizioni previste per i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e sviluppo. Di conseguenza la capitalizzazione dei costi in questione era ammissibile se per essi era prevista un’utilità pluriennale e, nel caso di società con presenza del collegio sindacale, con il consenso di tale organo.

                      Affinché si potesse procedere alla capitalizzazione delle spese di pubblicità era necessario dimostrare una adeguatezza tra i costi sostenuti e i ricavi che l’impresa prevedeva di avere in seguito al loro sostenimento.
                      La capitalizzazione di queste spese, pur in presenza dei requisiti richiesti, non era un obbligo per i redattori di bilancio, bensì una facoltà: ragioni prudenziali potevano sempre far ritenere più opportuno non procedere ad una capitalizzazione di tali spese.

                      Attualmente è stata eliminata la possibilità, per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, di capitalizzare le spese di pubblicità così come prevedono anche gli IAS. Infatti, secondo quanto previsto dallo IAS 38, le spese di pubblicità non possono essere capitalizzate, ma devono essere portate a Conto economico nell’esercizio in cui esse sono sostenute.

                      A partire dal 2016, i costi di pubblicità dovranno essere considerati sempre ed esclusivamente costi di esercizio da rilevare tra i costi per servizi voce B-7 del Conto Economico.
                      domanda sicura al prossimo concorso....

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