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    http://www.fiscooggi.it/normativa-e-...e-nuove-regole

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      il quesito...quando una spesa di pubblicità non è congrua? quando non è inerente?
      Non è inerente quando non è correlata ai ricavi, cioè quando la spesa sostenuta non è riferibile ad attività da cui si ottengono ricavi che concorrono a formare il reddito, ai sensi dell'art. 109 comma 5 TUIR. La congruità si riferisce alle attività di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria: perché sia congruo un costo deve essere compreso in un certo range stabilito in base agli studi di settore pregressi...
      Ultima modifica di strelizia; 14-07-2017, 15:50.

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Non è inerente quando non è correlata ai ricavi, cioè quando la spesa sostenuta non è riferibile ad attività da cui si ottengono ricavi, ai sensi dell'art. 109 comma 5 TUIR. La congruità si riferisce alle attività di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria: perché sia congruo un costo deve essere compreso in un certo range stabilito in base agli studi di settore pregressi...
        Sull’evoluzione del concetto di inerenza dei costi e la sua riferibilità non più ai “ricavi” bensì all’“attività” si è pronunciata la stessa Amministrazione finanziaria, già nella circolare 7 luglio 1983, n. 30/9/944, e ancora nella risoluzione n. 158 del 28 ottobre 1998. In giurisprudenza, in questo senso, tra le tante v. Cass., 17 maggio 2000, n. 10062. Da ciò consegue che è sufficiente anche un collegamento prospettico e sperato con futuri ricavi, che non necessariamente dovranno essere conseguiti per confermare ex post l’inerenza del costo.

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          Data la consustanzialità dell’inerenza al concetto di reddito, la stessa non necessita a rigore di affermazioni espresse. Probabilmente, è questa la situazione che connota l’attuale testo unico delle imposte sui redditi, in cui l’art. 109 del Tuir sulla determinazione dell’Ires, nonostante le apparenze, non sembra riferirsi all’inerenza, quanto al problema della deducibilità dei costi in presenza di proventi esenti. Nel sancire che “le spese… sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi” , la norma citata sembra appunto richiamare una diversa esigenza, cioè quella di evitare che l’eventuale presenza di costi afferenti proventi esenti finisca, laddove ne sia ammessa la deducibilità dal reddito di impresa, per abbattere la tassazione dei proventi imponibili. Vedremo peraltro in seguito l’influenza di questa norma, che menziona gli interessi passivi, onde escluderli dal calcolo di deducibilità, sull’opinione anche giurisprudenziale secondo cui il giudizio di inerenza non si applicherebbe agli interessi passivi.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            Sull’evoluzione del concetto di inerenza dei costi e la sua riferibilità non più ai “ricavi” bensì all’“attività” si è pronunciata la stessa Amministrazione finanziaria, già nella circolare 7 luglio 1983, n. 30/9/944, e ancora nella risoluzione n. 158 del 28 ottobre 1998. In giurisprudenza, in questo senso, tra le tante v. Cass., 17 maggio 2000, n. 10062. Da ciò consegue che è sufficiente anche un collegamento prospettico e sperato con futuri ricavi, che non necessariamente dovranno essere conseguiti per confermare ex post l’inerenza del costo.
            Non sono in grado ora...non ho ripassato...mi ricordo che da qualche parte nel TUIR se ne parla, credevo fosse quell'art. ma mi sbagliavo...

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              L’inerenza dei costi all’attività di impresa è però spesso desumibile dalle caratteristiche della spesa, cioè dalla tipologia di bene o servizio acquistato, e dal suo rapporto con l’attività esercitata. In molti casi l’inerenza della spesa può cioè apparire in re ipsa, se esiste una chiara funzionalizzazione della stessa all’attività: si pensi all’acquisto di lenzuola e biancheria per un albergo, a servizi di manutenzione degli impianti per una industria metalmeccanica, alle autovetture di servizio per una concessionaria autostradale. Negli altri casi, in cui questo legame tra il costo e l’impresa non sia immediatamente evidente e desumibile dal rapporto tra il tipo di spesa e l’oggetto dell’attività di impresa, acquista particolare significato la regola che vuole l’onere della prova dell’inerenza gravare sul contribuente.

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                ma questo è interessante ...il quesito sopra..

                Il profilo “quantitativo” dell’inerenza: i costi sproporzionati Molto dibattuta è peralto la questione del profilo “quantitativo” dell’inerenza, in relazione a spese tipologicamente connesse con l’attività imprenditoriale generatrice del reddito, ma di entità sproporzionata ed eccessiva, almeno a prima vista, rispetto alle dimensioni ed alle sue esigenze. La questione è risalente, e a tutt’oggi dibattuta; all’opinione di chi ritiene che, una volta verificata l’inerenza sotto l’aspetto qualitativo, che attiene al rapporto tra il tipo di spesa e l’attività esercitata, non si possa poi sindacare l’inerenza sotto l’aspetto dell’entità e congruità della spesa

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                  la spesa eccessiva potrebbe cioè essere sostenuta, almeno in parte, per esigenze personali dell’imprenditore...(quello che la norma sull'inerenza vuole evitare...)

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                    questa è la congruità.....

                    un sindacato di questo tipo, se troppo esteso finirebbe per sovrapporsi alle scelte imprenditoriali, negando la deducibilità di spese sostenute senza secondi fini.

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                      il tributario è tutto collegato.....

                      Le politiche di transfer pricing interno, ad esempio, potrebbero in certi casi essere contrastate utilizzando il concetto di inerenza, per negare la deducibilità ad una parte del costo sostenuto soltanto in ragione di uno spostamento del reddito su altri soggetti, come potrebbe avvenire per acquisti di beni o servizi da società che godono di regimi territoriali di esenzione, di regimi forfettari, o che non sono soggetti a determinate imposte

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                      Sto operando...
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