Rideterminazione delle aliquote Ace (articolo 7)
Durante l’iter di conversione sono state riscritte le norme in materia di aiuto alla crescita economica originariamente introdotte dal Dl. In primo luogo, sono state soppresse le disposizioni che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (“criterio incrementale su base mobile”); in secondo luogo, si stabilisce una riduzione delle aliquote Ace. Si prevede, infatti, che, a partire dall’ottavo periodo d’imposta di vigenza della disciplina Ace (quindi, dal 2018 in poi), l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% (in luogo del 2,7%). Viene modificata anche l’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, diminuendola dal 2,3% all’1,6%.
Durante l’iter di conversione sono state riscritte le norme in materia di aiuto alla crescita economica originariamente introdotte dal Dl. In primo luogo, sono state soppresse le disposizioni che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (“criterio incrementale su base mobile”); in secondo luogo, si stabilisce una riduzione delle aliquote Ace. Si prevede, infatti, che, a partire dall’ottavo periodo d’imposta di vigenza della disciplina Ace (quindi, dal 2018 in poi), l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% (in luogo del 2,7%). Viene modificata anche l’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, diminuendola dal 2,3% all’1,6%.
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