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L'angolo di ROL

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    Rideterminazione delle aliquote Ace (articolo 7)
    Durante l’iter di conversione sono state riscritte le norme in materia di aiuto alla crescita economica originariamente introdotte dal Dl. In primo luogo, sono state soppresse le disposizioni che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (“criterio incrementale su base mobile”); in secondo luogo, si stabilisce una riduzione delle aliquote Ace. Si prevede, infatti, che, a partire dall’ottavo periodo d’imposta di vigenza della disciplina Ace (quindi, dal 2018 in poi), l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% (in luogo del 2,7%). Viene modificata anche l’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, diminuendola dal 2,3% all’1,6%.

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      Indici sintetici di affidabilità fiscale
      Vengono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, destinati a sostituire parametri e studi di settore. Sono approvati con decreto del Mef, da adottare entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di applicazione.
      All’applicazione degli Isa sono connessi determinati benefici (regime premiale) in relazione ai diversi livelli di affidabilità previsti dal legislatore. In sintesi: esonero dall’apposizione dei visti di conformità per la compensazione di crediti o rimborsi Iva entro un certo importo; esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative; esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici nonché dalla determinazione sintetica del reddito (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato); anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici amministrativi.

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        Reclamo e mediazione
        Rispetto alla versione originaria, viene inserita la disposizione che esclude dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali Ue.

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          era ora....

          http://www.fiscooggi.it/files/u4/ras...0170613_01.pdf

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            anche se è più efficace...


            L'analisi dei passaggi patrimoniali e finanziari affiancate da intercettazioni, pedinamenti ecc

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              caso elementare...(con aliquote iva vecchie....ma il meccanismo è questo..)

              Breve descrizione del fenomeno delle frodi intracomunitarie Il meccanismo delle frodi IVA comunitarie può essere sintetizzato come segue: una società straniera (A) vende prodotti ad una cartiera italiana (B). La cartiera a sua volta cede i prodotti a una società italiana (C), con strutture, dipendenti etc.. Atteso che la cessione della società estera alla cartiera non sconta l’IVA (trattandosi di cessione intracomunitaria ex d.l. 331/93) e in considerazione del fatto che la cartiera, quando vende al cliente, non paga l’IVA, ma anzi se la incamera spartendosela spesso con (C), l’operazione è vantaggiosa per tutti. Tale meccanismo consente di immettere sul mercato prodotti a prezzi altamente concorrenziali. Infatti: la società estera (A) vende alla cartiera (B) per € 100 senza IVA trattandosi di cessione intracomunitaria (le cifre sono naturalmente esemplificative). La cartiera B vende a C a € 90 + IVA (cioè 108) , in pratica sottocosto, atteso che l’Iva dovrebbe essere versata all’erario. Ma per la cartiera italiana la vendita non è sottocosto perché la stessa non versa l’IVA all’erario ma “se la incamera”, nel senso che paga il fornitore A € 100 e il resto viene diviso (secondo percentuali variabili) tra (B) e (C) . Ciò con piena soddisfazione di tutti i soggetti che intervengono nell’operazione. Infatti: l’operatore italiano (C, nell’esempio di cui sopra) si trova a immettere sul mercato prodotti a prezzi altamente concorrenziali, avendo acquistato a € 90 ed essendo l’IVA detraibile e avendo disponibilità di fondi extrabilancio. ll cliente che acquisterà il bene sul mercato troverà un prezzo molto contenuto. La cartiera B lucra, almeno in parte, sul mancato versamento dell’Iva. Naturalmente le vittime della frode sono l’erario e gli imprenditori onesti che non ricorrono alla frode, nei cui confronti viene di fatto esercitata una sorta di concorrenza sleale.

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                http://www.corriere.it/moda/news/17_...7796370c.shtml

                azz..

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                  https://ilfoglia.it/2017/06/16/urbin...giacomo-guidi/

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                    http://roma.repubblica.it/cronaca/20...so_-168163995/

                    miiiii e mò?

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                      http://corrieredelveneto.corriere.it...88507808.shtml

                      che comitiva....

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                      Sto operando...
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