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L'angolo di ROL

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    Le perquisizioni sono frutto di attività condotte dalle Fiamme gialle lo scorso 5 marzo, in pieno lockdown, per fare luce sulle attività fittizie di alcune società cosiddette cartiere, attraverso le quali venivano emesse fatture (anche elettroniche) per operazioni inesistenti

    https://www.ilfattoquotidiano.it/202...cilea/5955989/

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      domanda esame

      L’agevolazione per l’acquisto della c.d. prima casa è disciplinata dall’articolo 1, comma 1 e nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986.

      La normativa prevede una concessione provvisoria al momento della registrazione dell’atto, unito all’assunzione di determinati impegni e condizioni, dichiarati davanti al notaio.

      La prima condizione per poter godere delle agevolazioni fiscali è che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o nel Comune nel quale svolga la propria attività, incluse quelle senza remunerazione
      Inoltre, nell’atto di acquisto (o nel contratto preliminare, al fine di usufruire dell’aliquota agevolata sin dagli acconti eventualmente corrisposti è necessario che l'acquirente dichiari:
      − di voler stabilire la residenza nel Comune di acquisto dell’immobile, se non vi si trova già o se in questo non si trova la sede delle sua attività;
      − di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel Comune dove è situato l'immobile acquistato;
      − di non essere titolare, neppure per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata dall'acquirente o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”, a partire da quellepreviste dalla L. 168/1982 (la titolarità di una sola quota di altra casa, non in comunione con il coniuge, non impedisce l’acquisto agevolato)

      . Da ultimo, l’articolo 1, comma 55, L. 208/20156 ha aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il comma 4-bis alla Nota II-bis, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, in forza del quale, qualora un contribuente, titolare di abitazione prima casa, proceda all’acquisto di un’altra abitazione, al nuovo acquisto può applicarsi l’aliquota d’imposta agevolata, a condizione che il vecchio immobile sia alienato entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato. In caso di mancata alienazione, il contribuente ha l’obbligo di corrispondere la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, maggiorata degli interessi di mora e della sanzione in misura pari al 30% di detta differenza

      L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se: − le dichiarazioni previste dalla legge – cioè quelle sopra indicate – sono mendaci; − non trasferisce la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dell’acquisto ;
      − trasferisce, con atto a titolo oneroso o gratuito, l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.Non si decade dalle agevolazioni se entro un anno dal trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un immobile da adibire ad abitazione principale (cfr. risoluzione n. 44/E/2004)

      In caso di decadenza:
      − è dovuta la differenza tra le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento, una sanzione pari al 30% delle stesse imposte, e il pagamento degli interessi di mora;
      − se la cessione è soggetta a Iva, l’ufficio procederà al recupero nei confronti degli acquirenti della differenza d’imposta non versata (ossia la differenza tra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata), nonché irrogherà una sanzione pari al 30% della differenza medesima, e richiederà il pagamento degli interessi di mora .

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Sei ancora sul registro?
        Sto cercando di finire di leggere le dispense. Sto leggendo l'IRPEF

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          La "nuova " frontiera dell'evasione fiscale...
          buongiorno

          https://www.youtube.com/watch?v=BRe4MFCKwRI&vl=it

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            https://www.dagospia.com/rubrica-30/...uve-249065.htm

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              https://www.ilfattoquotidiano.it/202...siena/5956588/

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                e dopo le mascherine ahahahhaha

                il vaccino a 50 euro .....

                https://www.ilfattoquotidiano.it/202...-euro/5956337/

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                  domanda (mai sentita all'esame) ma che potrebbe mettervi in difficoltà , meglio parlarne...

                  LA RESPONSABILITA' SOLIDALE NELL'IMPOSTA DI REGISTRO

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                    https://www.ecnews.it/imposta-di-reg...le-del-notaio/

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      14-04-2020, 10:49
                      leggo di cattadrale nel deserto a Milano......siete miopi miei cari giornalisti
                      ben presto diventerà un hub nazionale
                      https://www.milanotoday.it/attualita...-campania.html



                      ahahahahahahahahaahhahahahah

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                      Sto operando...
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