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Ai sensi dell’articolo 46 del DPR n 917/86 (TUIR) i versamenti soci sono considerati debiti della società verso i soci, se dai bilanci o rendiconti di tali società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.
Ad esempio, è il caso di versamenti per futuri aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, etc. Nel caso di debiti verso soci, la voce del passivo dello Stato Patrimoniale deve essere:
D3 “Debiti verso soci per finanziamenti“
Quando i versamenti dei soci, invece, sono effettuati “a titolo di capitale” l’iscrizione in bilancio figura nel “Patrimonio Netto” della società.
Sotto il profilo fiscale, i versamenti dei soci a titolo di capitale non producono mai “interessi attivi per i soci”, in quanto il “capitale di rischio” della società produce “reddito imponibile” per l’Erario e “dividendi” per i soci.
attispecie penali nel finanziamento soci
La Corte di cassazione suddivide i “versamenti dei soci” nelle seguenti categorie:
- Versamenti in conto capitale (o con altra analoga dizione indicati);
- Finanziamenti a titolo di mutuo.
I versamenti operati dai soci in conto capitale, pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale (onde non occorre che siano conseguenti ad una specifica deliberazione assembleare di aumento dello stesso), hanno tuttavia una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo.
Essa è assimilabile a quella del capitale di rischio. Per questo tale finanziamento non da diritto a crediti esigibili nel corso della vita della società. Tale finanziamento può essere chiesto dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione.
I “versamenti in conto capitale” devono confluire in un’apposita “riserva in conto capitale” (o altre simili denominazioni) e non danno luogo
ad un credito esigibile da parte dei soci, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo di liquidazione.
I finanziamenti dei soci a titolo di mutuo, invece, non sono “capitale di rischio” della società, ma sono debiti della società verso i soci, i quali si sono riservati il diritto alla restituzione durante la vita della società.
In questo caso la società deve restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza e di conseguenza devono essere iscritti tra i debiti. Ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta preferenziale
In caso di fallimento della società, la restituzione delle somme versate dai soci genera in capo ai soci medesimi i corrispondenti reati fallimentari, che secondo le sentenze della Corte Di cassazione sono:
- Bancarotta fraudolenta per distrazione: nel caso di restituzione ai soci di versamenti in conto capitale;
- Bancarotta preferenziale: nel caso di finanziamenti a titolo di mutuo.
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