annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    L'a.e con la circolare 24/e del 8 agosto, al par 1.1 nel fornire i necessari chiarimenti circa l'applicabilità del 110% definisce (per il vero con formula abbastanza semplicistica) il condominio come un edificio con più unità immobiliari appartenenti in via esclusiva a ciascuno dei proprietari di queste con una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condomini, e una una comproprietà sui beni comuni dell'immobile
    ps: Il codice civile si astiene dal fornire una definizione

    Commenta


      comunione/ condominio

      La proprietà del bene spetta congiuntamente a più soggetti, pro quota/ coesistono beni di proprietà esclusiva con parti che restano in comune per necessità pratiche
      E' uno stato di fatto contingente e tendenzialmente provvisorio/ E' uno stato di fatto forzoso e permanente
      Può essere sciolta ad istanza anche del singolo partecipante/il singolo condomino non può chiedere lo scioglimento
      il partecipante può rinunciare a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento della cosa comune/ il condomino non può sottrarsi al versamento la quota (neppure rinunciando al suo diritto sulle parti comuni
      Tutti i partecipanti alla comunione concorrono all'amministrazione del bene comune/ se condomini più di 8 vi è l'amministratore
      L'assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle quote/ L'assemblea delibera con doppia maggioranza di millesimi e di teste.......


      credo possa bastare.....

      Commenta


        importante...

        https://www.altalex.com/documents/ne...-fra-condomini

        Commenta


          e quindi la definizione data dalla giurisprudenza di merito del condominio quale ENTE DI GESTIONE è del tutto inappropriata

          (si parlava di ente di gestione---> non sarebbe soggetto di diritto, distinto e in contrapposizione con i singoli partecipanti, ma ente di fatto, capace di assumere obbligazioni e di essere titolare di diritti e, dunque, con una certa autonomia e una limitata capacità ; esso mutuerebbe in ogni caso alcuni strumenti (assemblea, amministratore) dalla persona giuridica e agirebbe comunque quale proprietario delle cose comuni, sia nei rapporti interni, come soggetto diverso dalla somma dei partecipanti)

          Commenta


            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            e quindi la definizione data dalla giurisprudenza di merito del condominio quale ENTE DI GESTIONE è del tutto inappropriata

            (si parlava di ente di gestione---> non sarebbe soggetto di diritto, distinto e in contrapposizione con i singoli partecipanti, ma ente di fatto, capace di assumere obbligazioni e di essere titolare di diritti e, dunque, con una certa autonomia e una limitata capacità ; esso mutuerebbe in ogni caso alcuni strumenti (assemblea, amministratore) dalla persona giuridica e agirebbe comunque quale proprietario delle cose comuni, sia nei rapporti interni, come soggetto diverso dalla somma dei partecipanti)
            secondo la SS. UU. ---> il condominio difetta di una struttura unitaria, non ha soggettività giuridica e non ha autonomia patrimoniale, MA E' SOLO UNA ORGANIZZAZIONE PLURALISTICA, per la quale l'amministratore rappresenta "immediatamente" i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo le quote di ciascuno. Il condominio non è titolare di patrimonio autonomo nè di diritti e obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose fa capo ai singoli condomini, così come sui singoli partecipanti al condominio incombono le obbligazioni per tali cose

            Commenta


              in altri tempi avrei glissato, ma se in commissione vi capita qualche mastino preposto al 110,,,ve sfonna.....meglio sapere

              Commenta


                https://www.giustizianews24.it/2020/...ura-la-novita/

                Commenta


                  Tra i quali una stretta parente dei fratelli Alessandro e Pasquale Fiorente, due broker internazionali della droga coinvolti nell’inchiesta che vide indagata anche Federica Gagliardi, la “Dama Bianca” sorpresa con una valigia piena di droga all’aeroporto di Fiumicino nel 2014, 24 chili di cocaina purissima, lei che era stata tra le poche privilegiate a salire sugli aerei di Stato di Silvio Berlusconi. Fu ospite al G8 ad Huntsville, in Canada, in qualità di “responsabile della segreteria del segretario generale della Regione Lazio”.

                  https://www.ilfattoquotidiano.it/202...nnati/5972322/

                  Commenta


                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    Tra i quali una stretta parente dei fratelli Alessandro e Pasquale Fiorente, due broker internazionali della droga coinvolti nell’inchiesta che vide indagata anche Federica Gagliardi, la “Dama Bianca” sorpresa con una valigia piena di droga all’aeroporto di Fiumicino nel 2014, 24 chili di cocaina purissima, lei che era stata tra le poche privilegiate a salire sugli aerei di Stato di Silvio Berlusconi. Fu ospite al G8 ad Huntsville, in Canada, in qualità di “responsabile della segreteria del segretario generale della Regione Lazio”.

                    https://www.ilfattoquotidiano.it/202...nnati/5972322/


                    Su quali basi normative si fonda la vostra iniziativa?
                    La norma cardine è contemplata dalla nostra Costituzione: l’articolo 53 dispone che tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Si tratta una disposizione normativa che è a sua volta espressione di un altro principio ancora più importante contenuto nell’articolo 2 della Carta costituzionale, ossia il principio di solidarietà economica e sociale. Prendendo le mosse da questi principi, il legislatore è intervenuto a più riprese, a partire dal 1993, quando ha introdotto la norma generale sulla tassazione dei proventi illeciti (tra l’altro, a titolo esemplificativo, già nel 1994 l’Agenzia delle Entrate chiariva, in una sua circolare, che gli interessi usurari sono tassabili come reddito da capitale). Il secondo intervento legislativo è avvenuto nel 2002, quando è stata prevista l’indeducibilità dei costi da reato (giusto per citare qualche esempio concreto, qualche giorno fa, abbiamo disconosciuto ad un “falso” dentista tutti i costi relativi al suo esercizio abusivo della professione). Infine, è intervenuto il decreto Visco-Bersani del 2006, in base al quale i proventi illeciti rientrano comunque a pieno titolo nelle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi. In questo modo è stato dissipato ogni dubbio sul fatto che anche le “tangenti”, ad esempio, possono rientrare nei redditi da tassare, eventualmente come ‘redditi diversi’.

                    Come avviene in concreto la tassazione degli usurai?
                    La Guardia di Finanza fa confluire i propri rilievi in processi verbali di constatazione che vengono inviati all’Agenzia delle Entrate, per rettificare le dichiarazioni dei redditi degli “strozzini”, con conseguente emissione di appositi ‘avvisi di accertamento” e l’attivazione delle successive misure di riscossione coattiva, che possono arrivare anche all’aggressione dei patrimoni.

                    Commenta


                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio



                      Su quali basi normative si fonda la vostra iniziativa?
                      La norma cardine è contemplata dalla nostra Costituzione: l’articolo 53 dispone che tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Si tratta una disposizione normativa che è a sua volta espressione di un altro principio ancora più importante contenuto nell’articolo 2 della Carta costituzionale, ossia il principio di solidarietà economica e sociale. Prendendo le mosse da questi principi, il legislatore è intervenuto a più riprese, a partire dal 1993, quando ha introdotto la norma generale sulla tassazione dei proventi illeciti (tra l’altro, a titolo esemplificativo, già nel 1994 l’Agenzia delle Entrate chiariva, in una sua circolare, che gli interessi usurari sono tassabili come reddito da capitale). Il secondo intervento legislativo è avvenuto nel 2002, quando è stata prevista l’indeducibilità dei costi da reato (giusto per citare qualche esempio concreto, qualche giorno fa, abbiamo disconosciuto ad un “falso” dentista tutti i costi relativi al suo esercizio abusivo della professione). Infine, è intervenuto il decreto Visco-Bersani del 2006, in base al quale i proventi illeciti rientrano comunque a pieno titolo nelle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi. In questo modo è stato dissipato ogni dubbio sul fatto che anche le “tangenti”, ad esempio, possono rientrare nei redditi da tassare, eventualmente come ‘redditi diversi’.

                      Come avviene in concreto la tassazione degli usurai?
                      La Guardia di Finanza fa confluire i propri rilievi in processi verbali di constatazione che vengono inviati all’Agenzia delle Entrate, per rettificare le dichiarazioni dei redditi degli “strozzini”, con conseguente emissione di appositi ‘avvisi di accertamento” e l’attivazione delle successive misure di riscossione coattiva, che possono arrivare anche all’aggressione dei patrimoni.
                      https://www.fiscooggi.it/rubrica/giu...estituiti-alla

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X