Le strutture dell’Agenzia sono state anche impegnate in attività di controllo derivanti da segnalazioni ricevute e inviate in via spontanea (cosiddetto scambio spontaneo d’informazioni) che include lo scambio dei c.d. cross-border rulings, che viene effettuato da/verso Stati membri dell’Unione europea ai sensi della Direttiva 16/2011/UE, nonché da/verso altri Stati partner ai sensi delle Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni in applicazione dell’Action5 di BEPS (Base erosion and profit shifting) in ambito OCSE. In quest’ottica va considerato l’aumento notevole degli scambi spontanei in ingresso e uscita in materia di imposte dirette ed altri tributi.
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L'angolo di ROL
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Per i redditi di natura finanziaria, di regola, il prelievo è di tipo proporzionale e non progressivo. Il prelievo avviene a monte, ossia al momento della percezione del reddito, e non a valle, attraverso la compilazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell’intero periodo di imposta. Dal 1996, con l’introduzione del Decreto 1 aprile 1996, n. 239, il prelievo a monte sulla principale categoria di redditi di natura finanziaria – gli interessi da titoli obbligazionari emessi dai c.d. grandi emittenti (banche, società per azioni quotate, Stato ed enti territoriali) – non avviene attraverso l’ordinario sistema della ritenuta alla fonte, caratterizzato dall’intervento dell’emittente in qualità di sostituto di imposta (e, quindi, con il coinvolgimento del soggetto che eroga il provento imponibile). Invece, il prelievo avviene attraverso un meccanismo - quello dell’imposta sostitutiva applicata dagli intermediari finanziari (banche, società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, ecc.) che intervengono nella percezione del reddito - che assegna ai soggetti che ordinariamente percepiscono i proventi per conto dei beneficiari (e, quindi, dei soggetti che percepiscono il provento imponibile per conto del beneficiario) la responsabilità della liquidazione e del versamento delle imposte dovute sui proventi stessi. Questo cambiamento è stato poi esteso con il Decreto 21 novembre 1997, n. 461 anche alla gran parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli strumenti finanziari (redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c- quinquies del TUIR) e ai dividendi non qualificati erogati dalle società quotate. Anche per tali dividendi, l’art. 27-ter del DPR n. 600 del 1973, prevede l’applicazione del meccanismo sopra descritto, ovvero un’imposta sostitutiva applicata dagli intermediari finanziari. Con i provvedimenti che hanno dato attuazione alla c.d. “Finanza per la crescita”, il meccanismo è stato esteso anche a ipotesi particolari di interessi da titoli obbligazionari emessi da società non quotate, diventando, sostanzialmente, un modello di imposizione nel settore in esame. Se il suddetto meccanismo non trova applicazione, rimane comunque spesso applicabile l’ordinario sistema della ritenuta alla fonte. Il modello di imposizione nel settore delle c.d. rendite finanziarie si caratterizza, quindi, per l’intervento di un terzo soggetto (rispetto all’Erario e al contribuente) nel prelievo tributario. Ciò consente, da un lato, di esonerare il contribuente dalle operazioni di liquidazione e di versamento delle imposte dovute, riducendo in tal modo sia errori che omissioni, e, dall’altro, di assegnare tali adempimenti a soggetti che molto spesso hanno, per l’attività che svolgono, una maggiore attitudine professionale al loro espletamento e che, soprattutto, non hanno alcun interesse a evitare il pagamento dell’imposta su redditi che non sono a loro ascrivibili.
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Imposte sui trasferimenti immobiliari Per le imposte sui trasferimenti immobiliari (imposte di registro, ipotecaria, catastale), non si è proceduto ad una stima del tax gap in considerazione delle caratteristiche tecniche delle stesse, che mal si prestano alla realizzazione di manovre evasive o elusive. Le imposte in questione sono liquidate e versate dai notai per conto delle parti, al momento della registrazione telematica degli atti di compravendita.
L’assolvimento dell’obbligo fiscale è demandato, quindi, a soggetti particolarmente affidabili.
La base imponibile, in linea generale, è costituita dal valore catastale del bene e non dal prezzo convenuto dalle parti e indicato nell’atto; l’imposta, liquidata dal notaio sulla base di tale valore, può essere rettificata a seguito di attività di controllo da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
La contestazione del valore del bene considerato ai fini della determinazione della base imponibile può dar luogo all’emissione di avvisi di accertamento e, ove questi non vengano accettati dalle parti, determinare l’apertura di un contenzioso. I contenziosi sono stati limitati in passato con talune previsioni di legge (art. 52, commi 4 e 5, Testo Unico Registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) che impedivano agli uffici di procedere a rettifiche di valore qualora l’ammontare del corrispettivo indicato in atto fosse superiore alla rendita catastale dell’immobile compravenduto moltiplicata per un coefficiente stabilito dalla legge (c.d. moltiplicatore).
Questa disposizione favoriva, comunque, l’occultamento del maggior corrispettivo rispetto a quello sufficiente per cautelarsi da eventuali accertamenti fiscali.
La normativa si è poi evoluta (art. 1, comma 497, Legge 23 dicembre 2005, n. 266), per i soli immobili abitativi acquistati da persone fisiche non imprenditori, mentre le successive disposizioni hanno previsto che la base imponibile è pari al valore catastale dell’immobile come sopra determinato indipendentemente dall’ammontare del corrispettivo indicato in atto, il che ha consentito l’emersione della totalità dei corrispettivi, superando l’annoso fenomeno del pagamento “in nero” di parte dei corrispettivi convenuti.
Sul piano fiscale, le norme sulla base imponibile non consentono la realizzazione di rilevanti disegni evasivi, posto che, per gli immobili abitativi acquistati da persone fisiche, la base imponibile è pari al valore catastale rivalutato. Per gli immobili acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche (essenzialmente società), normalmente il corrispettivo indicato in atto, preso a base della tassazione da parte del notaio, appare come un dato affidabile, se si tiene conto delle difficoltà da parte delle società a effettuare i pagamenti “in nero” dei corrispettivi occultati.
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La voluntary disclosure
La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure, VD) è stata introdotta con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 per consentire ai contribuenti che avevano violato gli obblighi di monitoraggio ed evaso i tributi connessi alle attività detenute all’estero di regolarizzare la propria posizione (cosiddetta “Voluntary Disclosure 1”). A tal fine, i contribuenti dovevano presentare all’interno di una data finestra temporale una dichiarazione spontanea delle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 e pagare tutte le imposte evase nei periodi ancora suscettibili di accertamento fiscale, nonché le relative sanzioni e interessi. Era esclusa qualunque forma di anonimato degli investitori. L’adesione alla VD consentiva però di evitare le sanzioni penali e di ottenere una notevole riduzione delle sanzioni amministrative.
Il decreto collegato alla legge di stabilità per il 2017 (D.L. 193/2016) ha poi previsto la riapertura dei termini della VD e concesso la possibilità di sanare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016 (cosiddetta “Voluntary Disclosure 2”).
Un’altra sanatoria di attività estere (cosiddetta “Voluntary Disclosure 3”) è stata introdotta dal Decreto Legge 16 ottobre 2017 (convertito nella L. 173/2017) con un ambito più ristretto rispetto alle VD precedenti. In particolare, per favorire l’emersione di redditi prodotti all’estero (anche derivanti da vendita di immobili) da cittadini italiani che avevano ivi prestato la propria attività lavorativa in via continuativa e violato gli obblighi di monitoraggio, veniva concessa la possibilità di sanare la violazione, dichiarando entro un certo termine le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e pagando una somma pari al 3% del valore e delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
L L’Italia aveva già fatto ricorso in passato a provvedimenti per la sanatoria delle attività all’estero non dichiarate, con i due scudi fiscali del 2001-2003 e del 2009-2010.
Rispetto alla VD per le attività finanziarie e patrimoniali del 2014-2016, gli scudi fiscali – adottati in un contesto internazionale totalmente diverso rispetto a quello attuale – erano molto più vantaggiosi per i contribuenti in quanto lo sconto riguardava anche le imposte. Veniva inoltre garantito l’anonimato degli investitori.... terrificante....
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A partire dall’anno d’imposta 2014 il quadro RW delle dichiarazioni Irpef assume rilevanza, oltre che per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all'estero e per la determinazione dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero), anche per la procedura di VD3. L’aliquota relativa all’IVAFE è pari al 2 per mille mentre la base imponibile è stata limitata ai soli prodotti finanziari escludendo le partecipazioni estere.
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Le addizionali regionali e comunali all’IRPEF rappresentano la quota aggiuntiva di imposta sui redditi destinata agli Enti locali, la cui determinazione risulta dall’applicazione di un’aliquota differenziata sul territorio, all’interno dei margini fissati dalla legge, ad una base imponibile pressoché sovrapponibile con quella del tributo nazionale
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per l'esame.....
nella direzione di migliorare la tax compliance e sostenere la competitività delle imprese e la crescita del Paese, l’Amministrazione finanziaria ha proseguito, tra l’altro, le seguenti azioni: il potenziamento delle sinergie operative con altre Autorità pubbliche nazionali, europee e internazionali, anche rafforzando lo scambio di informazioni e gli strumenti di cooperazione internazionale. Tale attività ha consentito un più incisivo contrasto alle frodi fiscali e un’intensificazione degli sforzi per combattere l'evasione fiscale internazionale.
Nella medesima prospettiva, sono state supportate le sinergie operative tra l'Amministrazione finanziaria centrale e gli enti territoriali, stimolando processi di compartecipazione al recupero dei tributi statali e, al contempo, affinando i processi di analisi, controllo e recupero dei tributi locali e regionali;
l’intensificazione del coordinamento e della complementarietà tra le diverse componenti dell'Amministrazione finanziaria. Ciò, da un lato, ha favorito la specializzazione e ha evitato duplicazioni e, dall’altro, ha consentito alle sue diverse componenti di rafforzare le iniziative congiunte, potenziando le attività di analisi dirette a contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, per la mappatura territoriale dei fenomeni evasivi e per la predisposizione dei rispettivi piani di intervento anche in modalità integrata. In particolare, sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, è stata consolidata l’adozione, da parte delle Agenzie fiscali e della Guardia di Finanza, di metodologie di intervento differenziate e coerenti con altrettanto specifici sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione, che hanno tenuto conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà economica e territoriale.
Inoltre, per ogni macro-tipologia di soggetti si è proceduto con l’analisi delle fenomenologie evasive in funzione dell’andamento e della concentrazione del rischio di evasione e/o elusione, nonché della selezione e classificazione delle posizioni dei contribuenti e dei fenomeni da sottoporre a controllo.
Tale approccio ha consentito, infine, di potenziare ulteriormente anche gli strumenti per la prevenzione e il contrasto degli illeciti extra-tributari;
il rafforzamento della certezza del diritto e miglioramento dei rapporti tra Fisco e contribuenti, ponendo particolare attenzione agli strumenti di cooperazione rafforzata con il Fisco e al potenziamento dei servizi telematici e degli strumenti di messa a disposizione dei dati finalizzati a facilitare e razionalizzare gli adempimenti. Da questo punto di vista, ad esempio, la dichiarazione dei redditi precompilata è divenuta oramai la forma ordinaria di dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e dai pensionati;
l’intensificazione del dialogo collaborativo con i contribuenti per supportarli sia nel momento dichiarativo sia nel pagamento dei tributi. Al riguardo, sono state ottimizzate le comunicazioni dirette a favorire l’emersione delle basi imponibili ai fini IVA ovvero l’effettiva capacità contributiva dei contribuenti (cd. lettere di compliance), con segnalazioni di probabili errori ed omissioni compiuti in fase di compilazione della dichiarazione e possibilità per il contribuente di rimediare agli stessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso ed usufruire, quindi, del pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Sempre sotto il profilo della prevenzione, hanno trovato applicazione e sono stati aggiornati gli indici di affidabilità fiscale finalizzati a favorire una maggiore compliance dichiarativa delle piccole e medie imprese e dei professionisti; l’ottimizzazione della qualità dei controlli. A tal fine, da un lato, si è fatto ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale, ad avanzate tecniche di analisi e valutazione del rischio di non compliance e al monitoraggio dei comportamenti di soggetti ad elevata pericolosità fiscale e, dall’altro, sono state sfruttate le potenzialità derivanti dall’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica che consente di effettuare controlli incrociati tra le diverse operazioni dichiarate dai contribuenti e di monitorare i pagamenti IVA.
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Nella direzione di migliorare la tax compliance e sostenere la competitività delle imprese e la crescita del Paese saranno proseguite, tra l’altro, le seguenti attività:
potenziamento del coordinamento e della complementarietà tra le componenti dell’Amministrazione finanziaria, nonché delle sinergie operative con altre Autorità pubbliche nazionali, europee e internazionali, rafforzando lo scambio di informazioni e gli strumenti di cooperazione internazionale. Tale attività avrà come obiettivo principale un più incisivo contrasto alle frodi fiscali, con un’intensificazione degli sforzi per combattere l'evasione fiscale nazionale ed internazionale. Saranno, inoltre, supportate le sinergie operative tra l'Amministrazione finanziaria centrale e gli enti territoriali, al fine di stimolare processi di compartecipazione al recupero dei tributi statali e, al contempo, efficientare i processi di analisi, controllo e recupero dei tributi locali e regionali;
adozione di provvedimenti per permettere ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori autonomi e dipendenti di fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19 e alle conseguenti misure di contenimento del rischio;
garanzia di una maggiore certezza e prevedibilità per le imprese e gli investitori, all’interno di un più generale orientamento alla crescita del sistema economico, garantendo un approccio coerente ed unitario dell’Amministrazione finanziaria a quei soggetti che decidono di aderire agli strumenti di cooperazione con il Fisco, come l'istituto dell’adempimento collaborativo, l'interpello per i nuovi investimenti, gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e gli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (patent box)
; miglioramento dei rapporti tra Fisco e contribuenti, inclusi gli ordini professionali, attraverso il potenziamento e la semplificazione nell’accesso ai servizi telematici, l’introduzione di un nuovo sistema di relazione con l’utenza “a distanza” e attraverso gli strumenti di messa a disposizione dei dati finalizzati alla facilitazione e razionalizzazione degli adempimenti, la riduzione dei tempi nell’erogazione dei rimborsi fiscali a cittadini e a imprese così da reimmettere liquidità nel sistema economico italiano anche per contribuire a contrastare gli effetti generati dalla fase epidemiologica da COVID-19. In questa prospettiva, la dichiarazione dei redditi precompilata mira a divenire laforma ordinaria di dichiarazione dei redditi, non soltanto per i lavoratori dipendenti e pensionati, per cui è già una realtà consolidata, ma anche per i titolari di partita IVA;
ottimizzazione dell’invio delle comunicazioni per la promozione della compliance, attività che riprenderà a pieno regime nel corso del 2021, rimanendo in gran parte sospesa nel 2020 per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Per la predisposizione di tali comunicazioni saranno utilizzate le basi dati alimentate dai flussi informativi;
presidio ed evoluzione della fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, unitamente alla gestione a regime dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi anche ai fini dell’avvio della “lotteria degli scontrini”; consolidamento delle attività di analisi e studio della tax non compliance finalizzata all’individuazione dei maggiori rischi di comportamenti non conformi, al fine di indirizzare l’attività di prevenzione e contrasto in modo ancora più mirato;
aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), finalizzati a favorire una maggiore compliance dichiarativa delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi;
incentivo dei pagamenti elettronici nell’ottica della digitalizzazione dei processi fiscali al fine di razionalizzare gli adempimenti degli operatori IVA anche per ottenere in via semplificata agevolazioni fiscali o incentivi;
miglioramento della qualità dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria, ottimizzando l’utilizzo dei dati derivanti dallo scambio automatico di informazioni, anche nell’ambito della cooperazione internazionale, aumentando il ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale, quali il Country-by-Country reporting;
monitoraggio del comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per verificarne il grado di propensione all’adempimento negli anni successivi e, più in generale, per valutare il livello di fedeltà fiscale;
rafforzamento dell’efficacia della riscossione, da perseguire implementando anche le tecniche di analisi dei debiti iscritti a ruolo in modo da indirizzare l’attività di riscossione prioritariamente verso i debitori più solvibili e i crediti che hanno maggiori possibilità di essere riscossi, attraverso il miglioramento dello scambio informativo tra agente della riscossione ed enti impositori o beneficiari, nonché il progressivo allineamento delle diverse banche dati, ferma restando comunque la necessità di salvaguardare tutti i crediti affidati in riscossione.
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(L’Atto d’indirizzo per il triennio 2020-2022) prevede, inoltre, che la Guardia di Finanza orienti la propria azione al contrasto dei fenomeni illeciti più gravi, pericolosi e diffusi sul territorio nazionale, coerentemente con:
la proiezione investigativa di una forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, che svolge anche funzioni concorsuali in materia di ordine e sicurezza pubblica ed è parte integrante del sistema nazionale della Protezione Civile;
’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi riflessi sul tessuto economico e sociale del Paese. In particolare, il Corpo rivolgerà, prioritariamente, la propria azione, anche con proiezione ultra nazionale, nei confronti dei fenomeni maggiormente lesivi per il bilancio dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, quali le frodi tributarie, le forme più perniciose di evasione fiscale internazionale, l’elusione fiscale, l’economia sommersa, il lavoro nero e irregolare e i fenomeni di illegalità collegati, valorizzando sistematicamente i dati acquisiti attraverso: le indagini di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria; l’attività di intelligence; l’analisi di rischio mediante le banche dati in uso ( la cui interoperabilità sarà intensificata); l’uso di sistemi di intelligenza artificiale (anche in ottica predittiva); il controllo economico del territorio e i canali di cooperazione internazionale.
Saranno svolte analisi di rischio congiunte con l'Agenzia delle entrate, anche sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito dello scambio automatico in materia fiscale, tanto per finalità di mappatura dei fenomeni evasivi, quanto per la predisposizione di piani d’intervento integrati, assicurando il proprio contributo allo spontaneo adempimento degli obblighi tributari attraverso un idoneo interscambio informativo con la stessa Agenzia, funzionale, tra l’altro, ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni d’intervento.
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