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Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all’articolo 2423 del cod. civ., i bilanci degli esercizi aventi inizio il 01/01/2016 sono costituiti “dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”. Il rendiconto finanziario diventa, così, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del cod. civ.. A conferma di tale novità, è stato “aggiornato” il documento OIC 10 (nella “edizione 2014” l’OIC, invece, ne raccomandava la redazione nella nota integrativa). Si fa presente che, in sede di “prima applicazione“ del nuovo documento contabile, la disciplina del rendiconto finanziario va applicata retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 139/2015.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioSchemi di rendiconto finanziario
Ai fini della redazione del rendiconto finanziario, l’OIC 10 prevede la possibilità di scegliere tra 2 schemi a forma “scalare”, i quali si differenziano in relazione al metodo adottato (indiretto o diretto) per la rappresentazione dei flussi.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiohai tutto su questa domanda
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