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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

    Ahivoglia cosa?
    è troppo

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      è troppo
      Meno male. Ma tu non leggi tutto quel che posti, vero? Perché altrimenti saresti pure tu a leggere con me...

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        è troppo
        A. Elementi delle strutture ibride

        Le strutture ibride utilizzano generalmente uno o più dei seguenti elementi sottostanti:

        • Forme societarie ibride: forme societarie che, ai fini fiscali, sono trattate come trasparenti in un Paese e come non trasparenti in un altro Paese.
        • Forme societarie aventi doppia residenza: forme societarie che, ai fini fiscali, sono residenti in due Paesi diversi.
        • Strumenti ibridi: strumenti che, ai fini fiscali, sono trattati in modo diverso nei Paesi coinvolti, in genere come capitale di debito in un Paese e come capitale di rischio in un altro Paese.
        • Trasferimenti ibridi: strutture trattate come operazioni di trasferimento della proprietà di un’attività ai fini fiscali di un Paese ma non già ai fini fiscali di un altro Paese dove, generalmente, sono trattate come operazioni di prestito assistito da garanzia.

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          A. Elementi delle strutture ibride

          Le strutture ibride utilizzano generalmente uno o più dei seguenti elementi sottostanti:

          • Forme societarie ibride: forme societarie che, ai fini fiscali, sono trattate come trasparenti in un Paese e come non trasparenti in un altro Paese.
          • Forme societarie aventi doppia residenza: forme societarie che, ai fini fiscali, sono residenti in due Paesi diversi.
          • Strumenti ibridi: strumenti che, ai fini fiscali, sono trattati in modo diverso nei Paesi coinvolti, in genere come capitale di debito in un Paese e come capitale di rischio in un altro Paese.
          • Trasferimenti ibridi: strutture trattate come operazioni di trasferimento della proprietà di un’attività ai fini fiscali di un Paese ma non già ai fini fiscali di un altro Paese dove, generalmente, sono trattate come operazioni di prestito assistito da garanzia.
          B Effetti delle strutture ibride

          In termini di risultati che mirano a ottenere, le strutture ibride rientrano generalmente in una delle seguenti categorie:

          Schemi di doppia deduzione: strutture tramite le quali una deduzione fiscale derivante dal medesimo obbligo contrattuale è pretesa in due Paesi diversi.
          Schemi di deduzione/non inclusione: strutture che danno luogo ad una deduzione in un Paese, tipicamente una deduzione per interessi passivi, ma che ne eludono la corrispondente inclusione nel reddito imponibile in un altro Paese.
          • Schemi che comportano la generazione artificiosa di crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero: strutture che generano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero altrimenti non spettanti, almeno non nella stessa misura, o non spettanti se non in presenza di un correlativo maggior reddito imponibile estero.

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

            Meno male. Ma tu non leggi tutto quel che posti, vero? Perché altrimenti saresti pure tu a leggere con me...
            --------------------> leggi sopra

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              Un caso tipico è rappresentato da una società controllante nel Paese A (“A Co”) che controlla indirettamente una società operativa nel Paese b (“b Co”).

              Tra A Co e b Co si inserisce una forma societaria (“Entità Ibrida”) che viene trattata come trasparente, o non rilevante, ai fini fiscali del Paese A e come non trasparente ai fini fiscali del Paese b.


              A Co detiene la totalità, o la quasi totalità, delle partecipazioni nell’Entità Ibrida che, a sua volta, detiene la totalità, o la quasi totalità, delle partecipazioni in b Co.

              L’Entità Ibrida accende finanziamenti con terze parti, i quali sono utilizzati per immettere in b Co capitale di rischio (oppure per acquistare le azioni di b Co da un’altra società del medesimo gruppo o da una terza parte indipendente).

              L’Entità Ibrida paga gli interessi su tali finanziamenti. Oltre agli interessi, l’Entità Ibrida non opera altre deduzioni significative, né registra alcun reddito rilevante.

              Ai fini fiscali del Paese b,
              l’Entità Ibrida è soggetta all’imposta sul reddito delle società e i suoi interessi passivi possono essere utilizzati in compensazione dei redditi di altre società del gruppo residenti nel Paese b, in base al regime di consolidato fiscale del Paese b.

              Al contrario, il Paese A
              tratta l’Entità Ibrida come trasparente, o non rilevante, con la conseguenza che gli interessi passivi di quest’ultima saranno attribuiti ad A Co, dove potranno essere portati in deduzione e compensare redditi non correlati.

              L’effetto di tale schema consiste, pertanto, in due deduzioni derivanti dallo stesso obbligo contrattuale, in due Paesi diversi. È possibile generare effetti analoghi anche attraverso schemi diversi, per esempio, avvalendosi, anziché di un’entità ibrida, di una società con doppia residenza, dove la società con doppia residenza registra una perdita fiscale e può trarre vantaggio dai regimi di consolidamento fiscale applicabili in entrambi i Paesi.


              ma tu non devi sapere tutto......basta che dici doppia deduzione ATAD...telefono casa ahahahahaha


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                deduzione/non inlcusione

                una società residente nel Paese b (“b Co”) è finanziata da una società residente nel Paese A (“A Co”) attraverso uno strumento che può essere qualificato come capitale di rischio nel Paese A e come capitale di debito nel Paese b.
                I pagamenti effettuati nell’ambito di tale strumento si configurano, quindi, come interessi passivi deducibili per b Co in base alle disposizioni fiscali vigenti nel Paese b e i corrispondenti componenti
                positivi sono trattati come dividendi esenti nel Paese A.


                Quale effetto dello schema sopra illustrato, si ha una deduzione netta nel Paese b senza una corrispondente inclusione nel reddito imponibile nel Paese A.

                È possibile, inoltre, ottenere risultati analoghi attraverso l’utilizzo di entità ibride (ad esempio se un’entità trattata come non trasparente nel Paese di residenza effettua un pagamento deducibile a uno o più dei propri soci, il cui Paese di residenza tratta l’entità estera come trasparente, considerando pertanto il pagamento non rilevante ai fini fiscali) e di trasferimenti ibridi (ad esempio se due società stipulano un contratto di vendita e riacquisto avente ad oggetto le azioni di una società veicolo (special purpose vehicle - SPV) e un Paese tratta l’operazione come una vendita e riacquisto delle azioni dell’SPV, mentre l’altro Paese tratta l’operazione come prestito garantito attraverso le azioni dell’SPV].



                come vedete la materia è affascinante e produce molti sghei.....(a discapito di qualcun però..)

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                  etichette con il “codice QR” scansionabile, che una volta inquadrato attraverso un dispositivo mobile, rimandava ad un generico sito web di vendite online, mentre il vero Quick Response Code contiene un codice univoco identificativo del prodotto ed il link porta l’utente al sito web del titolare del marchio.
                  http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...o-contraffatti

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                    https://www.consulpress.eu/evasione-fiscale-il-sic-esprime-contrarieta-sullobbligo-di-denuncia-dei-clienti/

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                      Prima di tutto non sappiamo che cosa faccia il cliente nella sua quotidianità: il commercialista non ha e non intende avere poteri di investigazione e di indagine. In secondo luogo una cosa del genere entrerebbe in evidente conflitto con il mandato professionale ricevuto dal cliente. Siamo in un evidente stato di polizia tributaria. Lo Stato sta distruggendo le imprese e allontanando gli aspiranti giovani imprenditori, ma di questo passo non ci saranno più né imprese e né contribuenti”.

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