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L'angolo di ROL

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    https://www.ilfattoquotidiano.it/202...YxDqIj4YU_SFnY

    che impressione...sembra me.

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      Quando gli investigatori della Guardia di Finanza entrano nell’ufficio di Gianluca Jacobini, all’epoca condirettore generale della Banca Popolare di Bari, sulla sua scrivania trovano sei block-notes con una lunga serie di appunti scritti

      (“Ci pensa lui”).


      https://www.ilfattoquotidiano.it/in-...ssimo/5690908/

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        “I vertici Eni hanno fatto spiare i pm che indagavano su di loro"

        sai che novità......

        https://www.ilfattoquotidiano.it/in-...-loro/5690898/

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          https://www.ilfattoquotidiano.it/202...comat/5690664/

          questi schemi sempliciotti.....

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            Questa volta non basterà un Ferrero Rocher per soddisfare “quel leggero languorino” della nobildonna in giallo di un vecchio spot televisivo.

            aahaahahhahahhaaah

            https://www.ilfattoquotidiano.it/in-...conto/5689672/

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Questa volta non basterà un Ferrero Rocher per soddisfare “quel leggero languorino” della nobildonna in giallo di un vecchio spot televisivo.

              aahaahahhahahhaaah

              https://www.ilfattoquotidiano.it/in-...conto/5689672/
              https://www.youtube.com/watch?v=2LWsAws78sc

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                per sgobboni....

                https://static1.squarespace.com/stat...lizzazione.pdf

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal...a-delle-novita

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                    In primis, è da apprezzare la rilevante limitazione che il decreto prevede alla possibilità per i verificatori (dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) di ignorare in modo arbitrario e sistematico, come purtroppo avviene non di rado nel corso dei controlli sul campo, le metodologie di transfer pricing adottate dalle imprese multinazionali e di effettuare analisi alternative basate su diversi criteri/metodi.


                    Altrettanto significativa, in termini di riduzione degli oneri di compliance e maggiore certezza del diritto, è la facoltà di adottare un approccio semplificato in relazione ai servizi intercompany a basso valore aggiunto; le imprese multinazionali, infatti, potranno ora determinare l’appropriato valore at arm’s length di detti servizi infragruppo attraverso l’applicazione di un mark-up del 5% sui costi diretti ed indiretti.


                    Sebbene risultino ancora perfettibili in diversi aspetti, queste linee guida nazionali sono particolarmente interessanti e pongono l’Italia tra i Paesi dotati, quanto meno sulla carta, di una legislazione “evoluta” in materia di transfer pricing. L’intervento normativo sarà completato – ci auguriamo a breve – con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in materia di cd. corresponding adjustments, ossia la procedura di riconoscimento delle rettifiche in diminuzione a livello domestico a seguito delle riprese a tassazione di transfer pricing operate all’estero e in via definitiva da altre giurisdizioni fiscali a carico di parti correlate sulle transazioni cross border poste in essere con imprese residenti. Sarà, però, necessario uno sforzo notevole da parte dell’Amministrazione finanziaria nel suo complesso per trasformare tutte queste regole (valide “sulla carta”) in chiare, uniformi ed efficaci prassi applicative.

                    https://www.ilsole24ore.com/art/il-c...icing-AEzLzaqE

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      In primis, è da apprezzare la rilevante limitazione che il decreto prevede alla possibilità per i verificatori (dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) di ignorare in modo arbitrario e sistematico, come purtroppo avviene non di rado nel corso dei controlli sul campo, le metodologie di transfer pricing adottate dalle imprese multinazionali e di effettuare analisi alternative basate su diversi criteri/metodi.


                      Altrettanto significativa, in termini di riduzione degli oneri di compliance e maggiore certezza del diritto, è la facoltà di adottare un approccio semplificato in relazione ai servizi intercompany a basso valore aggiunto; le imprese multinazionali, infatti, potranno ora determinare l’appropriato valore at arm’s length di detti servizi infragruppo attraverso l’applicazione di un mark-up del 5% sui costi diretti ed indiretti.


                      Sebbene risultino ancora perfettibili in diversi aspetti, queste linee guida nazionali sono particolarmente interessanti e pongono l’Italia tra i Paesi dotati, quanto meno sulla carta, di una legislazione “evoluta” in materia di transfer pricing. L’intervento normativo sarà completato – ci auguriamo a breve – con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in materia di cd. corresponding adjustments, ossia la procedura di riconoscimento delle rettifiche in diminuzione a livello domestico a seguito delle riprese a tassazione di transfer pricing operate all’estero e in via definitiva da altre giurisdizioni fiscali a carico di parti correlate sulle transazioni cross border poste in essere con imprese residenti. Sarà, però, necessario uno sforzo notevole da parte dell’Amministrazione finanziaria nel suo complesso per trasformare tutte queste regole (valide “sulla carta”) in chiare, uniformi ed efficaci prassi applicative.

                      https://www.ilsole24ore.com/art/il-c...icing-AEzLzaqE
                      https://www.finanze.it/export/sites/...decreto-TP.pdf

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