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L'angolo di ROL

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    Eurispes, rapporto 2020: “Un italiano su due giustifica in qualche modo l’evasione fiscale”. Oltre il 47% vorrebbe la patrimoniale

    https://www.ilfattoquotidiano.it/202...niale/5689905/

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      https://www.fiscooggi.it/rubrica/giu...o-patrimoniale

      o "finanziament" soci.....

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        Il finanziamento infruttifero dei soci rappresenta una pratica a cui le società a ristretta base azionaria spesso ricorrono per sopperire a fasi transeunti di illiquidità. L’effettuazione di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci può, tuttavia, rappresentare per l’Amministrazione finanziaria un segnale di pericolosità fiscale se vengono riscontrate delle anomalie.

        In particolare, l’Amministrazione, qualora riscontri che tali finanziamenti costituiscono una condotta antieconomica (ad esempio, perché ingenti e reiterati, a fronte di una gestione aziendale improduttiva) e che i soci non sono in grado di giustificarne la provenienza, anche alla luce delle loro disponibilità, potrebbe ritenere inattendibile la contabilità e procedere ad un accertamento induttivo, presumendo che i finanziamenti costituiscano, in realtà, ricavi non dichiarati.

        L’Amministrazione potrebbe contestare, inoltre, una distribuzione di utili occulti, dissimulata tramite la successiva restituzione dei finanziamenti

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          https://www.ecnews.it/finanziamenti-...antieconomico/

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            https://www.wallstreetitalia.com/fin...lla-provvista/

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              Guardando all’aspetto fiscale del finanziamento soci, uno dei punti sovente più critici è quello che riguarda la natura infruttifera di tale dazione di denaro.

              L’articolo 46, comma 1, Tuir, dispone che le somme versate dai soci alla società “si considerano date a mutuo, se dai bilanci (…) di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”.

              Tale norma, quindi, intende fare chiarezza riguardo al titolo del versamento compiuto dai soci: mutuo o capitale. Quando si tratti di somme date a mutuo, tuttavia, non stabilisce affatto la loro fruttuosità o meno.

              L’articolo 45, comma 2, Tuir, poi, detta una serie di presunzioni, ma nessuna di esse attiene alla fruttuosità delle somme versate a titolo di mutuo. Infatti, la norma introduce le seguenti presunzioni:
              1. di percezione degli interessi alla scadenza e nella misura pattuita per iscritto;
              2. di percezione degli interessi nella misura maturata nel periodo d’imposta, se non è stabilita una diversa scadenza per iscritto;
              3. di applicazione del tasso legale di interesse, se non è stabilita una diversa misura per iscritto.

              Alla luce di quanto precede, occorre domandarsi dove è allora radicata la presunzione di onerosità delle somme date a mutuo dai soci alla società.

              Ebbene, la fonte di tale presunzione è l’articolo 1815 cod. civ., ai sensi del quale “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”.

              Perciò, come correttamente puntualizzato da Assonime (Approfondimento n. 11/2013) e dall’Aidc nella Norma di comportamento n. 194, al fine di superare la presunzione semplice disposta dal codice civile, e quindi provare la non onerosità delle somme erogate dal socio alla società, potranno essere utilizzati tutti i mezzi di prova consentiti dal Codice civile.

              È perciò stata criticata in dottrina (si veda il succitato documento di Assonime) la pronuncia della Cassazione n. 2735/2011, secondo cui la presunzione di onerosità del prestito concesso dal socio alla società sarebbe superabile solo fornendo una prova contraria la quale, tuttavia, non sarebbe libera, ossia producibile con ogni mezzo, bensì soltanto nei modi e nelle forme tassativamente previste dalla legge; e tale modalità esclusiva sarebbe che l’infruttuosità risulti dal bilancio della società.

              In verità, in forza delle argomentazioni qui riassunte, nonché dell’evoluzione della norma fiscale dal previgente testo dell’articolo 43, comma 2, D.P.R. 597/1973, all’attuale testo dell’articolo 46 Tuir il quale, come visto, nulla dice riguardo alla presunzione di onerosità del finanziamento del socio, ciò che rileva è la “diversa volontà delle parti” a cui fa riferimento l’articolo 1815 cod. civ., sì che i mezzi di prova con cui la non fruttuosità delle somme date a mutuo può essere dimostrata sono chiaramente elencati nella sopra menzionata Norma di comportamento dell’Aidc, ovvero:
              • lo scambio di corrispondenza;
              • l’atto pubblico;
              • la scrittura privata;
              • la delibera degli organi sociali;
              • le copie delle contabili di versamento recanti la causale esplicita di finanziamento non fruttifero;
              • l’informativa di bilancio.

              https://www.ecnews.it/finanziamento-...re-probatorio/

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                Ciò premesso,
                alla luce dell’inquadramento giuridico sopra rappresentato, si intende focalizzare l’attenzione su alcuni profili controversi relativi al trattamento fiscale dei soli “finanziamenti soci”, distinguendo i diversi ambiti impositivi:
                imposizione diretta (sia in capo al socio che alla società)
                e imposizione indiretta (IVA e imposta di registro).

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                  per i lumbard ...potrebbe essere chiesto
                  Cash pooling in giurisprudenza

                  Il problema centrale del cash pooling risiede nel fatto che se le società dello stesso gruppo si prestano denaro a condizioni vantaggiose, ciò crea potenziale per l’elusione fiscale e la dissimulazione degli utili. Inoltre in passato molti imprenditori non hanno documentato, in parte o del tutto, le proprie attività di cash pooling. Ciò porta a due conclusioni: o si è tentato deliberatamente di coprire l’esistenza di tassi di interesse inusuali per il mercato o regna una ignoranza generale relativamente ai principi di compliance.

                  Poiché le unità di un gruppo nonostante la dipendenza economica dalla società principale per il principio di separazione devono essere trattate come oggetti fiscalmente autonomi (con tutti gli annessi diritti e doveri), le autorità fiscali vedono talvolta in modo critico la pratica del cash pooling.

                  https://www.ionos.it/startupguide/ge.../cash-pooling/

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                    L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate

                    La qualificazione del cash pooling è stata oggetto di risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (in tema di applicabilità delle ritenute sugli interessi maturati o compensati):
                    1. la Risoluzione n. 58/E del 27.2.022 (2), con la quale l’Agenzia delle Entrate in un parere reso in relazione ad un’ipotesi di “zero balance cash pooling”, ha ricondotto tale tipologia di cash pooling nel contesto del contratto di conto corrente ordinario. Le caratteristiche di tale cash pooling non sarebbero «riconducibili […] ad un prestito di denaro», non essendo a carico della società che gestisce l’esubero di liquidità alcun onere restitutorio. Altro argomento utilizzato è la reciprocità, all’interno del gruppo, dell’effettuazione del versamento dell’avanzo di liquidità e in ragione del fatto che tali rimesse vengano effettuate indifferentemente da tutte le società del gruppo, società che poi attingono, se necessario al cash pool per ovviare alle momentanee rarefazioni di liquidità.
                    2. con la Risoluzione n. 194/E del 8.10.033 (3), l’Agenzia ha modificato parzialmente il proprio orientamento, in riferimento all’ipotesi di c.d. “notional cash pooling”, ed ha ritenuto che la modalità di funzionamento di tale istituto sono riconducibili ad «un’operazione di prestito di denaro» consentendo alle società del gruppo «una forma di finanziamento, ancorché indiretta».

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate

                      La qualificazione del cash pooling è stata oggetto di risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (in tema di applicabilità delle ritenute sugli interessi maturati o compensati):
                      1. la Risoluzione n. 58/E del 27.2.022 (2), con la quale l’Agenzia delle Entrate in un parere reso in relazione ad un’ipotesi di “zero balance cash pooling”, ha ricondotto tale tipologia di cash pooling nel contesto del contratto di conto corrente ordinario. Le caratteristiche di tale cash pooling non sarebbero «riconducibili […] ad un prestito di denaro», non essendo a carico della società che gestisce l’esubero di liquidità alcun onere restitutorio. Altro argomento utilizzato è la reciprocità, all’interno del gruppo, dell’effettuazione del versamento dell’avanzo di liquidità e in ragione del fatto che tali rimesse vengano effettuate indifferentemente da tutte le società del gruppo, società che poi attingono, se necessario al cash pool per ovviare alle momentanee rarefazioni di liquidità.
                      2. con la Risoluzione n. 194/E del 8.10.033 (3), l’Agenzia ha modificato parzialmente il proprio orientamento, in riferimento all’ipotesi di c.d. “notional cash pooling”, ed ha ritenuto che la modalità di funzionamento di tale istituto sono riconducibili ad «un’operazione di prestito di denaro» consentendo alle società del gruppo «una forma di finanziamento, ancorché indiretta».
                      http://www.ascheri.net/2018/01/18/li...delle-entrate/

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                      Sto operando...
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