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    Originariamente inviato da rol Visualizza il messaggio
    nb
    il principio del cumulo giuridico non e' piu' facoltativo ma ora e' obbligatorio

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      Concorso formale: un soggetto , con una sola azione, viola più norme, anche relative a più tributi diversi.
      Concorso materiale: con più azioni o omissioni, si viola un'unica norma.
      Progressione: rispecchia il concetto penalistico di disegno criminoso dell'art. 81 comma 2 c.p. , ma è una nozione oggettiva che non richiede la sussistenza di elementi soggettivi come il dolo.
      Per aversi si devono avere una molteplicità di violazioni in progressione, commesse anche in tempi diversi, che tendono ad unico fine, cioè alterare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione del tributo. Si ha progressione quando le violazioni vengono commesse nello stesso periodo d'imposta. Quando vengono commesse in più periodi d'imposta si parla di continuazione.
      Ultima modifica di strelizia; 29-10-2018, 15:57.

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
        Concorso formale: un soggetto , con una sola azione, viola più norme, anche relative a più tributi diversi.
        Concorso materiale: con più azioni o omissioni, si viola un'unica norma.

        U CUMUL...
        --> SANZIONE CHE DOVREBBE INFLIGGERSI PER LA VIOLAZIONE PIU' GRAVE , AUMENTATA DA 1/4 AL DOPPIO)
        Progressione: rispecchia il concetto penalistico di disegno criminoso dell'art. 81 comma 2 c.p. , ma è una nozione oggettiva che non richiede la sussistenza di elementi soggettivi come il dolo.

        mentre i commi da 3 a 8....(dell'art 12) prevedono LIMITI DI APPLICAZIONE DEL CUMULO GIURIDICO


        Per aversi si devono avere una molteplicità di violazioni in progressione, commesse anche in tempi diversi, che tendono ad unico fine, cioè alterare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione del tributo
        ----------------------------------------------------------------

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          Continuazione: violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi. Normalmente è prevista l'applicazione di una sanzione base aumentata dalla metà al triplo (Cumulo giuridico pluriennale)
          Ultima modifica di strelizia; 29-10-2018, 15:59.

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            Grazie!

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              ----------------------------------------------------------------
              Non sono d'accordo...

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                SANZIONE CHE DOVREBBE INFLIGGERSI PER LA VIOLAZIONE PIU' GRAVE , AUMENTATA DA 1/4 AL DOPPIO)

                Ok, art. 12 comma 1
                Ultima modifica di strelizia; 29-10-2018, 15:33.

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                  mentre i commi da 3 a 8....(dell'art 12) prevedono LIMITI DI APPLICAZIONE DEL CUMULO GIURIDICO
                  E' sempre cumulo giuridico...

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                    Art. 12 comma 3: se la violazioni rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base è quella più grave aumentata del 20%.
                    La sanzione è aumentata fino alla metà in caso di recidiva,quando nei tre anni precedenti si è incorsi in un'altra violazione della stessa indole (art. 7 comma 3). La recidiva è considerata compatibile con la continuazione. Quindi se vi è sia continuazione che recidiva, la sanzione base per il quarto anno può essere aumentata fino alla metà per effetto della recidiva per poi applicare l'aumento dalla metà al triplo in applicazione della continuazione.

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                      MISURA DELLA SANZIONE -art 7


                      cosa fa l'A.e?

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