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    Art. 61

    Interessi passivi



    2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

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      Art. 96

      Interessi passivi

      1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’ articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

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        Art. 96

        Interessi passivi

        1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’ articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
        dunque gli interessi passivi e gli oneri assimilati ( se non sono stati capitalizzati sul valore delle immobilizzazioni) sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a capienza degli interessi attivi e dei proventi assimilati.



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          Art. 96

          Interessi passivi

          1. .......L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.(rol)

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            2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

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              2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
              quindi non faccio l'analisi della deducibilità dei costi indicati nella voce B ma guardo la grandezza civilistica del conto economico

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                4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

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                  4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.
                  dunque se in un esercizio il 30% del rol è maggiore degli interessi passivi netti, tale eccedenza può essere riportata in avanti negli esercizi successivi a incremento del 30% del rol dei rispettivi esercizi (ai fini della deducibilità degli interessi passivi netti)

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                    mi fermerei qui....per gli interessi passivi

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                      Ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, nell'ambito dell'esercizio di impresa, gli interessi passivi:
                      a) Sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
                      b) Sono interamente deducibili fino a concorrenza del 20% del totale dei costi dell'impresa, escludendo il compenso dell'imprenditore
                      c) Sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei costi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi

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