L' A.e molte volte, in caso di violazioni commesse in diversi periodi d'imposta, procede con atti impositivi separati (ciascuno per anno) e se scorda del principio di continuazione ......12 comma 5...(le sanzioni devo essere irrogate tenendo conto di quelle già irrogate)....
come succede nel campo penale.....il cumulo materiale delle sanzioni nell'ipotesi di concorso formale, concorso materiale e di continuazione viene DEROGATO DAL CUMULO GIURIDICO
In materia di sanzioni amministrative tributarie vige, come nel codice penale, il principio del cumulo materiale delle pene, cioè si sommano tante sanzioni quante sono le violazioni commesse. Tale principio è derogato dal cumulo giuridico, secondo il quale anziché sommare le sanzioni relative a ciascuna violazione, si applica una sola sanzione, ma maggiorata. Tra cumulo materiale e cumulo giuridico si applica sempre il più favorevole al trasgressore. L'art. 12 prevede 4 ipotesi di unificazione delle sanzioni, 3 delle quali (concorso formale, concorso materiale e progressione) prevedono un'unica sanzione aumentata da un quarto al doppio. Nella quarta ipotesi, la continuazione, la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo.
In materia di sanzioni amministrative tributarie vige, come nel codice penale, il principio del cumulo materiale delle pene, cioè si sommano tante sanzioni quante sono le violazioni commesse. Tale principio è derogato dal cumulo giuridico, secondo il quale anziché sommare le sanzioni relative a ciascuna violazione, si applica una sola sanzione, ma maggiorata. Tra cumulo materiale e cumulo giuridico si applica sempre il più favorevole al trasgressore. L'art. 12 prevede 4 ipotesi di unificazione delle sanzioni, 3 delle quali (concorso formale, concorso materiale e progressione) prevedono un'unica sanzione aumentata da un quarto al doppio. Nella quarta ipotesi, la continuazione, la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo.
in dettaglio è questo......(i dettagli dovete farli da soli...) Io vi accendo la luce.....
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