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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioquindi possiamo dire ......
" ricerca degli effetti di un determinato regime fiscale mediante la realizzazione di una fattispecie che è conforme alla lettera e alla ratio della norma, ma che porta ad un RISULTATO CHE NON SI COMBINA CON QUESTA RATIO E CON I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO"
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioquindi possiamo dire ......
" ricerca degli effetti di un determinato regime fiscale mediante la realizzazione di una fattispecie che è conforme alla lettera e alla ratio della norma, ma che porta ad un RISULTATO CHE NON SI COMBINA CON QUESTA RATIO E CON I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO"
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Leggi bene la frase...non significa lo stesso ?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Rol, questa frase mi ricorda la vecchia definizione di elusione fiscale...è valida anche ora?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
il vantaggio fiscale indebito deve essere l'effetto essenziale dell'operazione
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i notai hanno previsto una casistica di "valide ragioni economiche extrafiscali" che giustificano quindi l'operazione....tra queste..
--> ottimizzazione della gestione attraverso una migliore organizzazione aziendale...finalizzata bla bla..
---> necessità di assicurare il subentro nella titolarità delle partecipazioni e nella successiva gestione della società, come nel caso di operazione di scissione/trasformazione seguite da cessione delle relative quote che ne rappresenta la valida ragione extrafiscale non marginale giustificatrice"
questo l'interpello......
La società istante ALFA, costituita “per svolgere la funzione di controllo delle varie società facenti parte del Gruppo X”, è una holding “mista” di partecipazione, avendo per oggetto sociale: - “1’attività di assunzione, detenzione, gestione e coordinamento di partecipazioni e di interessenze, sia direttamente che indirettamente, in altre società” e - “l’acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta di beni immobili civili ed industriali, rustici ed urbani, nonché la gestione in proprio degli stessi, anche di proprietà di terzi”
La sopradescritta riorganizzazione societaria verrebbe posta in essere al fine di: - “ottimizzare l’intera struttura societaria”; - “creare dei veicoli funzionali a ciascuno dei soci persone fisiche in ragione delle propensioni imprenditoriali che ognuno di essi intendesse sviluppare e senza che si creino ingerenze e/o interferenze reciproche nella gestione”; - “creare veicoli societari idonei a rendere possibile l’ingresso di nuovi soci e/o sinergie funzionali allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali”; - “creare veicoli societari atti a rendere più agevole, per ciascuna persona fisica, l’eventuale passaggio generazionale limitatamente alla famiglia d ciascun singolo Socio persona fisica”
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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che l’operazione di conferimento di partecipazioni di minoranza, seguita dalla scissione dell’unica società conferitaria, costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Ma se dico che la un'operazione priva di sostanza economica è posta in essere allo scopo esclusivo di ottenere un vantaggio finale indebito per me l'effetto esclusivo è il vantaggio fiscale indebito...
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