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L'angolo di ROL

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    vedo se riesco a trovare qualche articolo completo ( sintetico e aggiornato) in rete

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      Articolo 58 - Plusvalenze
      Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. ...........
      https://www.ecnews.it/plusvalenza-ce...a-individuale/

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        Alla fine è stata scoperta un'evasione fiscale di trenta milioni di euro così come trenta sono state le persone denunciate. Le accuse sono pesantissime: bancarotta fraudolenta e esercizio abusivo dell'attività finanziaria tra le altre. Nell'inchiesta sono coinvolti anche due commercialisti, anch'essi residenti in Campania. I finanzieri hanno rilevato anche diverse violazioni della normativa antiriciclaggio.

        https://www.toscanamedianews.it/arez...stronomica.htm

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          Questo perché l'avevi postato? Hai scritto che prendevi in considerazione il n. 30
          Ultima modifica di strelizia; 10-10-2018, 16:47.

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            Ieri sera a Dimartedì era ospite Davigo

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              quindi plusvalenza da cessione d'azienda: imponibile per intero ovvero in 5 anni se il bene è detenuto da almeno 3 anni. Art 58 comma 1 invece permette di applicare un'imposta sostitutiva al posto della tassazione ordinaria se l'azienda è posseduta dall'imprenditore da più di 5 anni. L'imposta è liquidata e conguagliata dall'agenzia delle entrate che comunica l'importo tramite cartella.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                i notai hanno previsto una casistica di "valide ragioni economiche extrafiscali" che giustificano quindi l'operazione....tra queste..

                --> ottimizzazione della gestione attraverso una migliore organizzazione aziendale...finalizzata bla bla..
                ---> necessità di assicurare il subentro nella titolarità delle partecipazioni e nella successiva gestione della società, come nel caso di operazione di scissione/trasformazione seguite da cessione delle relative quote che ne rappresenta la valida ragione extrafiscale non marginale giustificatrice"


                questo l'interpello......

                La società istante ALFA, costituita “per svolgere la funzione di controllo delle varie società facenti parte del Gruppo X”, è una holding “mista” di partecipazione, avendo per oggetto sociale: - “1’attività di assunzione, detenzione, gestione e coordinamento di partecipazioni e di interessenze, sia direttamente che indirettamente, in altre società” e - “l’acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta di beni immobili civili ed industriali, rustici ed urbani, nonché la gestione in proprio degli stessi, anche di proprietà di terzi”



                La sopradescritta riorganizzazione societaria verrebbe posta in essere al fine di: - “ottimizzare l’intera struttura societaria”; - “creare dei veicoli funzionali a ciascuno dei soci persone fisiche in ragione delle propensioni imprenditoriali che ognuno di essi intendesse sviluppare e senza che si creino ingerenze e/o interferenze reciproche nella gestione”; - “creare veicoli societari idonei a rendere possibile l’ingresso di nuovi soci e/o sinergie funzionali allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali”; - “creare veicoli societari atti a rendere più agevole, per ciascuna persona fisica, l’eventuale passaggio generazionale limitatamente alla famiglia d ciascun singolo Socio persona fisica”
                .......


                PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che l’operazione di conferimento di partecipazioni di minoranza, seguita dalla scissione dell’unica società conferitaria, costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.



                Ho capito questo è l'interpello n. 30

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                  Questo perché l'avevi postato? Hai scritto che prendevi in considerazione il n. 30
                  si era qui l'interpello

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Ieri sera a Dimartedì era ospite Davigo
                    lo incocciato mentre facevo zapping......non se lo fila più nessuno

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                      comunque lo stimo tantissimo.

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