Diversamente da quanto accade con le fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione, il cliente che si veda recapitare una fattura elettronica, emessa correttamente ai fini dei controlli automatici svolti dal SDI (Sistema di Interscambio) ma errata per qualunque altro motivo, non può rifiutare la fattura pervenuta.
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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da Protector Visualizza il messaggioAi fini IVA, il ricorso alla fattura elettronica:
a) è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
b) è subordinato alla comunicazione preventiva al destinatario che, se non si oppone entro sessanta giorni, vale quale accettazione.
c) è subordinato alla comunicazione preventiva al destinatario che, se non si oppone entro trenta giorni, vale quale accettazione.
d) non è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioDiversamente da quanto accade con le fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione, il cliente che si veda recapitare una fattura elettronica, emessa correttamente ai fini dei controlli automatici svolti dal SDI (Sistema di Interscambio) ma errata per qualunque altro motivo, non può rifiutare la fattura pervenuta.
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La fattura non di propria competenza non può essere rifiutata, a differenza di quanto avviene con le analoghe fatture verso la Pa.
https://www.ilsole24ore.com/art/tele...?uuid=AEBV1RJH
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLa fattura non di propria competenza non può essere rifiutata, a differenza di quanto avviene con le analoghe fatture verso la Pa.
https://www.ilsole24ore.com/art/tele...?uuid=AEBV1RJH
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha previsto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura: pertanto il cessionario, che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta, potrà sempre rifiutarla o contestarla, ma comunicando direttamente via e-mail, telefono etc. con il cedente, senza poter veicolare il rifiuto, né alcun altro tipo di comunicazione di contestazione, attraverso il canale del Sistema di Interscambio.
In vigore dal 01/01/2019
Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 11
Nota:
1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioma secondo me non è chiaramente formulata.....
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