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L'angolo di ROL

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    difficile sostenere come la successione possa avere intento speculativo......è crepat u cristian (io non mi sono mosso)

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      altra agevolazione....(quindi in deroga) è l'abitazione principale.....

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        e la donazione?

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          Le plusvalenze da cessione di fabbricati non conseguiti nell'esercizio dell'impresa
          a) sono irrilevanti ai fini fiscali se acquisiti per successione
          b) costituiscono redditi diversi se posseduti da meno di cinque anni e non acquisiti per successione (
          )
          c) costituiscono comunque redditi diversi

          Rol, anche secondo me è la B, ai sensi dell'art. 67 del TUIR

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Le plusvalenze da cessione di fabbricati non conseguiti nell'esercizio dell'impresa
            a) sono irrilevanti ai fini fiscali se acquisiti per successione
            b) costituiscono redditi diversi se posseduti da meno di cinque anni e non acquisiti per successione (
            )
            c) costituiscono comunque redditi diversi

            Rol, anche secondo me è la B, ai sensi dell'art. 67 del TUIR
            secondo me è la A

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              Capo VII

              REDDITI DIVERSI


              Art. 67

              Redditi diversi

              1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

              a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

              b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Capo VII

                REDDITI DIVERSI


                Art. 67

                Redditi diversi

                1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

                a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

                b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
                Ma anche la B è corretta

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                  Poi comunque qua dice che non sono plusvalenze se sono acquisiti per successione, non che non sono soggetti a tassazione. A imposte sui redditi no, cmq
                  Ultima modifica di strelizia; 10-10-2018, 09:01.

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                    era un test degli anni precedenti? quale era la risposta ufficiale? anche secondo me era la b a fronte dell'art 67

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                      aspetto il parere di checcom.....

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                      Sto operando...
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