difficile sostenere come la successione possa avere intento speculativo......è crepat u cristian (io non mi sono mosso)
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L'angolo di ROL
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Le plusvalenze da cessione di fabbricati non conseguiti nell'esercizio dell'impresa
a) sono irrilevanti ai fini fiscali se acquisiti per successioneb) costituiscono redditi diversi se posseduti da meno di cinque anni e non acquisiti per successione ()c) costituiscono comunque redditi diversi
Rol, anche secondo me è la B, ai sensi dell'art. 67 del TUIR
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioLe plusvalenze da cessione di fabbricati non conseguiti nell'esercizio dell'impresa
a) sono irrilevanti ai fini fiscali se acquisiti per successioneb) costituiscono redditi diversi se posseduti da meno di cinque anni e non acquisiti per successione ()c) costituiscono comunque redditi diversi
Rol, anche secondo me è la B, ai sensi dell'art. 67 del TUIR
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Capo VII
REDDITI DIVERSI
Art. 67
Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
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REDDITI DIVERSI
Art. 67
Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
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