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    se vuoi considerare le deroghe.....


    per le imprese .... non soggette iva
    se valore > 50 SE
    - somministrazioni nelle mense aziendali
    - prestazioni di trasporto, didattiche, educative ricreative ecc
    -prestazioni pubblicitarie con fini sociali
    se valore < 50
    uso personale o messa a disposizione di dipendenti di
    - autoveicoli con iva detratta al 40%
    -cellulari con iva resa indetraibile per la parte dell'uso extra-impresa

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Il contributo integrativo del 4% alla Cassa di previdenza, addebitato in fattura da un dottore commercialista al cliente:
      a) è imponibile ai fini iva
      b) non è imponibile ai fini iva
      c) è fuori campo iva
      è imponibile

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        se vuoi considerare le deroghe.....


        per le imprese .... non soggette iva
        se valore > 50 SE
        - somministrazioni nelle mense aziendali
        - prestazioni di trasporto, didattiche, educative ricreative ecc
        -prestazioni pubblicitarie con fini sociali
        se valore < 50
        uso personale o messa a disposizione di dipendenti di
        - autoveicoli con iva detratta al 40%
        -cellulari con iva resa indetraibile per la parte dell'uso extra-impresa
        (art 3......)


        Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:



        a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta e' stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;



        b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Il principio del pro rata ai fini iva si applica ai soggetti che pongono in essere :
          a) operazioni imponibili ed esenti
          b) operazioni non imponibili ed imponibili
          c) solo operazioni non imponibili
          imponibili ed esenti

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            L'iva
            a) si applica sulla base imponibile al netto dell'imposta
            b) si applica sulla base imponibile al lordo dell'imposta
            c) è ad aliquota progressiva
            a)

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Come sono considerate ai fini iva le cessioni o prestazioni accessorie riferibili ad un'unica operazione principale soggette ad iva:
              a) non sono mai soggette a iva a causa della loro natura accessoria e non principale
              b) sono sempre soggette ad aliquota ordinaria del 22%
              c) concorrono a formare la base imponibile dell'operazione principale
              c)?

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Le operazioni esenti ai fini iva sono gravati da obblighi formali?
                a) si
                b) no
                c) solo se il cessionario è un soggetto iva
                si, a)

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                  art 3

                  .......


                  5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.



                  Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    La somministrazione di coca cola in un bar costituisce ai fini iva:
                    a) cessione di beni
                    b) prestazione di servizi
                    c) operazione esente
                    una prestazione di servizi

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                      Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

                      c)?
                      art 12
                      Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale e' soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

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