esposizione nelle attività finanziarie non immobilizzate di 61 mln di euro al30.09.2003 e 60,7 mln di euro al 30.06.2003 di titoli subordinati detenuti dallapartecipata Curcastle in realtà vincolati in base ad accordi riservati, ed addiritturainesigibili poiché posti a garanzia di una complessa operazione di finanziamentomediante cessione di crediti reali o fittizi - pro soluto - che il Gruppo avevaposto in essere con società di Citibank;
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Il valigione del tirocinante
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esistenza di ricavi ed utili netti consolidati connessi a fittizie operazioni dicompravendita di latte in polvere con le società correlate Camfield P.T.E.L.T.D.-venditrice e Dancent Corporation-acquirente (a quest’ultima poisubentrava nel 2001 la Impresa Cubana Emportadora), che determinavano, incapo alla controllata off shore Bonlat Financing Corporation (società finanziariache non aveva come oggetto sociale la compravendita del latte) utili, nel 2001,per 340,1 milioni di euro, nel 2002, per 590,3 milioni di euro, nel 2003, per363,8 milioni di euro, con una incidenza sull’utile consolidato pari al 35,9%, nel2001, al 63,4%, nel 2002 ed al 55,9% nel 2003;
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apparenti investimenti per USD 995.931.214, realizzati fittiziamente, nel corsodel 2001 e poi evidenziati nel bilancio della Bonlat F.C. anche negli esercizisuccessivi, mediante la sottoscrizione di promissory notes emesse da entità o sconosciute (Wstern Alps Foundation) o da concorrenti di mercato del gruppo Parmalat (Conaprole, Hans Newmann, New Zeland);
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(sempre per il lavoro...)
Un soggetto residente in Italia prende a prestito da una società residente nello spazio UE una certa somma di denaro.
I rapporti giuridici tra questi soggetti sono solitamente regolati da un contratto denominato Loan Agreement (contratto di mutuo) il quale prevede la corresponsione di un certo tasso di interesse (che si attesta solitamente sugli standard di mercato).
Questa provvista, solitamente corrispondente a alcuni milioni di euro, viene reimpiegata dalla società residente italiana a favore di una società residente preferibilmente in un paese europeo a fiscalità “attenuata” (società A)
Tale società regola a sua volta i rapporti giuridici con la finanziatrice italiana tramite la stipula di un contratto di Promissory Note (promessa internazionale di
pagamento).
La remunerazione del soggetto italiano finanziatore viene garantita dalla corresponsione di interessi attivi particolarmente alti (solitamente tassi fuori mercato). Naturalmente viene garantita la restituzione della quota capitale del finanziamento alla società A, che però viene determinata e collegata, tramite l’applicazione di una apposita formula matematica, al rapporto di cambio tra l’euro e un’altra valuta (solitamente il dollaro) risultante ad una certa data contrattualmente prefissata (elemento aleatorio del contratto).
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i contratti di loan agreement e di promissory note, anche se non tipizzati nel codice civile, sono riconducibili alle figure giuridiche del contratto di mutuo il primo e della promessa di pagamento internazionale (cambiale), la seconda.
Infatti, per quanto concerne il loan agreement, l’art. 1813 del c.c. precisa che con il contratto di mutuo una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) e l’altra si impegna a restituire altrettanto denaro o cose della stessa specie e qualità.
Per quanto riguarda la promissory note, l’art. 75 della Convention providing a uniform law for bills of exchange and promissory notes, stilata a Ginevra nel 1930, ha definito il regime giuridico internazionale dello strumento finanziario in commento. Questo quindi
risulta internazionalmente regolato, anche se non tipizzato dal nostro codice civile;
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio(sempre per il lavoro...)
Un soggetto residente in Italia prende a prestito da una società residente nello spazio UE una certa somma di denaro.
I rapporti giuridici tra questi soggetti sono solitamente regolati da un contratto denominato Loan Agreement (contratto di mutuo) il quale prevede la corresponsione di un certo tasso di interesse (che si attesta solitamente sugli standard di mercato).
Questa provvista, solitamente corrispondente a alcuni milioni di euro, viene reimpiegata dalla società residente italiana a favore di una società residente preferibilmente in un paese europeo a fiscalità “attenuata” (società A)
Tale società regola a sua volta i rapporti giuridici con la finanziatrice italiana tramite la stipula di un contratto di Promissory Note (promessa internazionale di
pagamento).
La remunerazione del soggetto italiano finanziatore viene garantita dalla corresponsione di interessi attivi particolarmente alti (solitamente tassi fuori mercato). Naturalmente viene garantita la restituzione della quota capitale del finanziamento alla società A, che però viene determinata e collegata, tramite l’applicazione di una apposita formula matematica, al rapporto di cambio tra l’euro e un’altra valuta (solitamente il dollaro) risultante ad una certa data contrattualmente prefissata (elemento aleatorio del contratto).
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