annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Il valigione del tirocinante

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
    avevo trovato degli articoli...ma leggibili solo parzialmente...non sono abbonata

    per ora qst.

    Fusioni e scissioni, così si «ereditano» gli interessi

    08 GIUGNO 2015 DI PAOLO MENEGHETTI / IL SOLE 24 ORE

    Nelle operazioni di fusione e scissione tra società, un aspetto da monitorare con attenzione è la possibilità di “lasciare in eredità” alle società beneficiarie gli interessi passivi non dedotti e altre componenti in grado di abbattere il reddito d’impresa, come le perdite riportate a nuovo, l’eccedenza del Rol e il bonus relativo all’Ace. Tutti elementi cui fare particolare attenzione anche ai fini del modello Unico, per le operazioni avvenute nel 2014.
    Nella fusione, la società risultante subentra nei diritti della società fusa, come recita l’articolo 172, comma 4, del Tuir. Una disposizione analoga vige anche per la scissione, solo che in questo caso le posizioni soggettive della società scissa andranno ripartite tra le beneficiarie aventi causa, o tra beneficiaria e scissa nel caso di scissione parziale.
    Nell’ambito dei «diritti» trasferiti vanno annoverati anche gli interessi passivi non dedotti dalla società dante causa della fusione o della scissione, per eccedenza rispetto al 30% del Rol. In particolare, se la società risultante dall’operazione straordinaria presenta un Rol capiente, questo diritto si trasforma in una variazione diminutiva nel modello Unico dell’incorporante o della beneficiaria. In questo senso si pronunciano anche le istruzioni al modello Unico, in cui si specifica che nel rigo Rf 118, colonna 2, vanno indicati gli interessi passivi non dedotti dalle società fuse o scisse, in quanto eccedenti il 30% del Rol.
    Tuttavia il trasferimento di tali componenti negativi da chi li ha prodotti e non dedotti (la società dante causa della fusione o scissione) a chi li intende fruire (la società avente causa) deve avvenire nel rispetto di alcune regole che è opportuno segnalare.
    Perdite e interessi non dedotti
    Gli interessi passivi non dedotti possono essere portati a nuovo e trasferiti alla società incorporante o beneficiaria solo se vengono rispettati i test di vitalità e patrimonio netto previsti per il riporto a nuovo delle perdite.
    In particolare, va fatta attenzione al test del patrimonio netto, considerando che secondo la tesi espressa dall’agenzia delle Entrate con la circolare 19/E/2009 il confronto con va eseguito sommando interessi passivi e perdite e confrontandoli con il patrimonio netto (inteso come il patrimonio risultante dall’ultimo bilancio e al netto dei conferimenti eseguiti dai soci negli ultimi 24 mesi). Non è ammessa, quindi, una doppia operazione di tipo autonomo, che metta a confronto gli interessi passivi con il patrimonio netto e le perdite con il patrimonio netto.
    Questa interpretazione, certamente penalizzante per il contribuente, potrebbe far emergere un ammontare eccedente il patrimonio netto non riportabile a nuovo dalla incorporante o beneficiaria.
    Ipotizziamo che per una società fusa la somma di perdite fiscali (400) e interessi passivi eccedenti il 30% del Rol (200) sia pari a 600 a fronte di un patrimonio netto di 500. A questo punto la società incorporante dovrebbe decidere a quale valore rinunciare, se a 100 di interessi passivi o 100 di perdite o un mix di entrambi i valori.
    Nel caso specifico della scissione occorre ricordare che la circolare 9/E/2010 aveva stabilito un’esimente all’applicazione del test di vitalità e patrimonio netto, cioè l’ipotesi in cui la beneficiaria sia neocostituita, poiché in tal caso non vi è il pericolo di una compensazione intersoggettiva delle perdite. Nulla ha detto la citata circolare sugli interessi passivi eccedenti il Rol, ma se le limitazioni al riporto a nuovo di questi ultimi sono il frutto della assimilazione alla perdite, è logico concludere che se non vi è nessun limite di riporto a nuovo delle perdite non vi sarà nessun limite nemmeno per gli interessi passivi. Quindi si può ritenere che la beneficiaria neocostituita possa utilizzare senza condizioni gli interessi passivi non dedotti dalla scissa.
    Il periodo «virtuale»
    In caso di retrodatazione dell’effetto della operazione straordinaria all’inizio dell’ esercizio, un eventuale non superamento dei test comporta la necessità di individuare la perdita del periodo d’imposta virtuale che va dall’inizio dell’esercizio alla data di effetto della fusione o scissione, per renderla indeducibile.
    Questa norma si applica anche agli interessi passivi, secondo quanto affermato dalla circolare 19/E/2009, par. 2.8 e ciò sembra comportare la necessità di eseguire un calcolo di deducibilità degli interessi passivi da eseguirsi sul periodo d’imposta virtuale sopra richiamato. Quindi sembra necessaria una chiusura extracontabile di questa frazione d’esercizio, chiusura che permetta di calcolare un Rol da confrontare con gli interessi passivi di competenza sempre della frazione d’esercizio. La quota di tali interessi che eccede il 30% del Rol, non rispettando i test di vitalità, va considerata come persa per sempre, e quindi non fruibile dalla società incorporante o beneficiaria.


    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
    Beata l'ora in cui mi potro' occupare di questo...
    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Ho letto ora....quindi nel pomeriggio vediamo i limiti per il riporto delle perdite nelle fusioni....quello degli interessi passivi e poi vi spigo come vengono aggirati questi presidi nelle operazioni di lbo....
    Ok, nel pomeriggio. Altrimenti il mio Adamo mi arrostisce con il rosmarino
    strelizia, sei laureata in economia, no? Le basi per capire queste cose ce le hai

    Commenta


      Originariamente inviato da MARYLEE Visualizza il messaggio
      Passata una bella serata ieri? Che bello, vi vedo già all'opera Io intanto dò una pulita in cucina e preparo il sugo. Oggi ravioli al radicchio innaffiati con Chianti dei colli senesi (valore commerciale 3 euro)
      Ma siete delle buone forchette!!!!!

      Commenta


        Ok...stacco.

        Commenta


          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Ok...stacco.
          e io che cucinoooooo
          ROL scegli tu ...carne o pesce..

          Commenta


            Originariamente inviato da MARYLEE Visualizza il messaggio
            Ok, nel pomeriggio. Altrimenti il mio Adamo mi arrostisce con il rosmarino
            strelizia, sei laureata in economia, no? Le basi per capire queste cose ce le hai
            Si, ma dovrei essere laureata in enigmistica...

            Commenta


              Venite da noi col teletrasporto, dai ...Poi vi porto a fare due pass in centro

              Commenta


                @Limavy, @strelizia, @ROL, allora per le 13,00 vi aspetto. Portate i pasticcini (comprati a Cagliari e a Foggia, però)

                Commenta


                  Originariamente inviato da MARYLEE Visualizza il messaggio
                  Venite da noi col teletrasporto, dai ...Poi vi porto a fare due pass in centro
                  quanto mi piaceva star trek...e Mr. Spock con le "recchie" a punta ...

                  Commenta


                    ...nel frattempo resto con il dubbio amletico (carne o pesce)...visto che il teletrasporto non funziona :-(

                    Commenta


                      Originariamente inviato da MARYLEE Visualizza il messaggio
                      Ok, nel pomeriggio. Altrimenti il mio Adamo mi arrostisce con il rosmarino
                      strelizia, sei laureata in economia, no? Le basi per capire queste cose ce le hai
                      Non ho il tempo né la testa, Marylee. Sto cercando di velocizzare con gli anagrammi, ma piu' ci sto e peggio è...

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X