Originariamente inviato da Limavy
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Il valigione del tirocinante
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioNon lo vedo più....lo metto qui...
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioNon ho il tempo né la testa, Marylee. Sto cercando di velocizzare con gli anagrammi, ma piu' ci sto e peggio è...
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioI FATTI – L’INTERPELLO
L’operazione oggetto di esame da parte dell’Agenzia delle entrate era in buona sostanza un Leveraged buy out.
Lo schema di tale tipo di operazione prevede che una società si indebiti per acquisire le partecipazioni di un’altra società (detta società target o obiettivo). I flussi di cassa prodotti dalla società acquisita genereranno le risorse necessarie a ripagare il debito contratto.
Entrando nello specifico dell’operazione, essa prevedeva che fosse costituita una new co (una società appositamente creata per l’operazione) la quale poi, finanziandosi presso degli istituti di credito, avrebbe acquisito delle partecipazioni in una società fondendosi successivamente con la stessa.
L’interpello sottoposto all’Agenzia delle entrate dunque verteva sulla possibilità di portare in diminuzione dal reddito della società risultante dalla fusione la perdita generatasi in capo alla new co (a sua volta prodotta dagli ingenti interessi pagati agli istituti di credito)
.LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Stando alla lettera della norma (non essendo verificate dunque le condizioni dalla stessa poste e più sopra sinteticamente richiamate), le perdite non avrebbero potuto essere utilizzate. Sarebbero dunque state perse.
E invece l’Agenzia delle entrate, facendo perno sul concetto di “valide ragioni economiche” a supporto dell’operazione ha dato ragione al contribuente, consentendogli di conseguenza l’utilizzo delle perdite. Nella fattispecie le valide ragioni economiche erano rappresentate dal fatto che la fusione rappresentava l’unico modo di poter ripagare l’indebitamento bancario, stante le buone capacità della società acquisita (e successivamente fusa) di produrre flussi di cassa. E in definitiva, l’unica via di poter procedere all’operazione stessa.
il flusso di cassa (futuro) è solo una previsione d'incasso....legare un "agevolazione" (deducibilità di componenti negativi) ad una previsione futura non mi sembra una cosa fatta bene.......E se dopo qualche anno questo non si verifica? (infatti il test di vitalità serve anche per questo...)
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Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio..peccato:-(
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stavo leggendo i requisiti del test di vitalità economica ... punto di vista AE... e quello dei comm. anche se è datato...
quindi deve perdurare fino al momento della fusione?...e poi chi lo fa...come si fa..seguendo delle line guida...o lo si fa a tavolino tutti in ufficio...Ultima modifica di Limavy; 15-11-2015, 15:08.
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Ai fini che qui interessano, occorre verificare se le limitazioni al riporto delle perdite contenute nell’art. 172 del TUIR si applicano anche alle società veicolo neocostituite per la realizzazione di un’operazione di merger leveraged buy out.
Poiché la società veicolo è stata costituita appositamente per il compimento dell’operazione, probabilmente, non evidenzia costi per il personale, né ricavi derivanti dalla gestione caratteristica e, pertanto, non potrebbe superare il test di vitalità economica previsto dall’art. 172 del TUIR.
Anche il c.d. “requisito patrimoniale”,rappresentato dal limite del patrimonio netto, sottraendo dal valore dello stesso i conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi, (ai fini elusivi per l'appunto) non può essere rispettato in quanto il patrimonio della società risulta costituito dai conferimenti eseguiti in sede di costituzione del veicolo, che vengono effettuati immediatamente prima dell’acquisizione, quindi tipicamente nello stesso anno in cui interviene la fusione o nella frazione d’anno precedente quando l’iter temporale previsto dall’art. 2501 e ss. del Codice Civile non permette il completamento della fusione nel medesimo periodo.Ultima modifica di ROL; 15-11-2015, 15:14.
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Pertanto, nel caso in cui le perdite siano state generate esclusivamente dagli oneri finanziari ed accessori connessi all’operazione di L.B.O., la società risultante dalla fusione potrebbe ragionevolmente chiedere la disapplicazione della normativa antielusiva contenuta nell’art. 172,comma 7 del TUIR, effettuando un’istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 37 bis,comma 8, del D.P.R. 600/73.(ora dovete guardare alla nuova disciplina interpeli e abuso del diritto)
Naturalmente la Direzione Regionale delle Entrate competente per domicilio fiscale valuterà tutti gli elementi per comprendere se nella particolare fattispecie proposta non possano verificarsi gli effetti elusivi che la norma stessa intende contrastare
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